Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RECOARO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, la quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado quanto all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, attribuitogli quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 26 aprile 2017.
In particolare, allo COGNOME era stata attribuita una condotta distrattiva, realizzata per effetto della scissione societaria operata con atto del 12 dicembre 2011, per effetto della quale erano stati fatti confluire nella società RAGIONE_SOCIALE a) alcuni crediti verso il medesimo COGNOME e la moglie, NOME COGNOME; b) un risconto attivo di 200.000 euro, costituito dal maxi canone relativo al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile industriale; c) uno chalet di montagna e pertinenze.
La Corte d’appello ha altresì confermato la confisca, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen., dello chalet, ritenuto profitto del reato, e ha riformato la pronuncia di primo grado soltanto in punto di determinazione della pena, essendo venute meno altre imputazioni e tenuto conto del corretto comportamento processuale dell’imputato.
Secondo i giudici di merito, l’operazione era stata realizzata in un momento nel quale la RAGIONE_SOCIALE era già da tempo, ossia dal 2009, in stato di predecozione: nel 2011 aveva, peraltro, debiti erariali per circa 2.000.000 di euro.
La scissione, come detto, oltre ai crediti verso lo COGNOME e la moglie, aveva comportato il trasferimento, alla società beneficiaria, dello chalet che era stato acquistato per il corrispettivo di 700.000 euro, nel giugno del 2011 ) dalla RAGIONE_SOCIALE, mai impegnata sino a quel momento in operazioni immobiliari, grazie alla provvista ricavata dalla cessione di un capannone industriale, con contratto di sale and lease back, ad un istituto bancario. Un mese dopo l’acquisto, era andato a vivere nello chalet il figlio dello COGNOME, NOME COGNOME, il quale, con un reddito dichiarato di 205 euro, nel novembre del 2014 aveva acquistato l’immobile dalla RAGIONE_SOCIALE per il corrispettivo di 500.000 euro. La Corte territoriale osserva, al riguardo, che, all’epoca, l’esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE era ulteriormente aumentata, con conseguente incremento del rischio connesso alla responsabilità solidale della società scissa. Già il giudice di primo grado aveva accertato che 230.000 euro impiegati per l’acquisto erano stati forniti a NOME COGNOME dalla medesima RAGIONE_SOCIALE attraverso un bonifico di 240.000 euro in favore
della COGNOME, che aveva poi bonificato la somma di 230.000 in favore del marito, che l’avrebbe infine riversata sul conto del figlio.
Quanto poi al maxi-canone, esso derivava da un’operazione avvenuta sempre nel giugno del 2011: la RAGIONE_SOCIALE, esercitando il diritto di riscatto connesso ad un leasing RAGIONE_SOCIALE, aveva acquistato il capannone industriale del quale s’è detto, per il prezzo di 258.228,45 euro. Lo stesso giorno dell’acquisto il capannone era stato oggetto di un contratto di sale and lease back ad una banca con la previsione di un maxi – canone di euro 243.600 euro. In sede di scissione, oltre al risconto attivo correlato al maxi – canone, era stato attribuito alla RAGIONE_SOCIALE il contratto di locazione finanziaria del capannone.
Nell’interesse dello COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2639 cod. civ. e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attribuzione all’imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Si rileva che la Corte territoriale non si era mossa all’interno delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede l’accertamento di un esercizio continuativo e non occasionale dei poteri tipici della funzione, idoneo a dimostrare un’apprezzabile ed effettiva attività di gestione.
Al riguardo, il ricorso critica i tre risultati istruttori valorizzati, a tal fine, sentenza impugnata, ossia le dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
In particolare, si osserva: a) quanto alle dichiarazioni del COGNOME, che esse, oltre a concernere una società diversa dalla fallita, ossia la RAGIONE_SOCIALE, riguardavano l’acquisto di partecipazioni, ossia iniziative tipiche di un socio e non di un amministratore; b) oltre a tale travisamento della prova e alla valorizzazione di un dato non rivelatore di attività gestionali, la Corte territoriale non aveva colto che il COGNOME – che non era mai stato amministratore di diritto della società fallita – si era auto-attribuito l’amministrazione delle società da lui gestite, riferendo che lo COGNOME si occupava delle strategie: ciò che, appunto, rivelava come quest’ultimo si comportasse da socio controllante; c) il teste COGNOME aveva riferito dei propri rapporti con lo COGNOME all’epoca di una fusione molto lontana nel tempo (il rapporto di consulenza si era esaurito negli anni 2009 – 2010), che non rientra nel perimetro dei fatti contestati e non è idonea a rivelare alcunché sul ruolo dell’imputato nel dicembre 2011, quando era stata realizzata l’operazione di scissione della quale si tratta; d) che si era
verificato un travisamento del contenuto delle dichiarazioni del teste COGNOME, dalle quali non emerge l’esercizio di poteri decisionali in capo al ricorrente, ma la mera richiesta di informazioni sull’operazione di scissione, ossia una condotta compatibile con il ruolo del socio chiamato a deliberare in assemblea.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli art. 216 e 223 I. fall. nonché degli artt. 2506 quater cod. civ., 173 T.u.i.r. e 15 d.P.R. n. 472 del 1997, nonché illogicità motivazionale, per avere la Corte territoriale confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in termini non coerenti con il tema che ha costituito l’oggetto del processo.
La Corte territoriale, chiamata a valutare la natura distrattiva della scissione del 12 dicembre 2011, attraverso la quale la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata privata, in favore della beneficiaria – come detto, la RAGIONE_SOCIALE – di beni del valore complessivo di euro 2.215.000, tra i quali uno chalet, non si era concentrata su tali fatti, bensì: a) sulla precedente vendita di un immobile detenuto in leasing, attraverso il quale era stata ricavata la somma di denaro utilizzata per l’acquisto dello chalet; b) sulla vendita di tale immobile, da parte della società beneficiaria, tre anni dopo l’operazione di scissione, al figlio dell’imputato ad un prezzo inferiore a quello dell’acquisto e con denaro che la medesima beneficiaria aveva prestato alla madre dell’acquirente. Secondo la Corte d’appello, inoltre, si dovrebbe considerare che la società RAGIONE_SOCIALE, dopo avere alienato un immobile industriale e averne riacquistato la disponibilità per effetto di un’operazione di sale and lease back, aveva attribuito il contratto di leasing alla società beneficiaria, concludendo con quest’ultima un contratto di locazione biennale.
In altri termini, i giudici di merito avevano valorizzato – si osserva – fatti estranei al capo di imputazione, successivi alla vicenda contestata e concernenti una società diversa da quella fallita. D’altra parte, la stipula del contratto di locazione commerciale del capannone industriale, che era stato originariamente acquisito in leasing dalla fallita, con contratto poi ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, era stata oggetto di altro capo di imputazione per la quale il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione.
Con distinta articolazione del motivo, si critica poi in radice che l’operazione di scissione, in ragione della disciplina positiva, civilistica e fiscale – che consente ai creditori di manifestare la loro opposizione e che si accompagna alla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti anteriori alla scissione nei limiti dei valori patrimoniali conferiti – fosse compatibile con un intento distrattivo.
D’altra parte, la Corte territoriale non aveva analizzato le considerazioni che erano state sviluppate in atto di appello a riprova del carattere non distrattivo
dell’operazione e, segnatamente: a) l’esistenza di un preciso progetto industriale sotteso alla scissione, ossia quello di separare l’attività di commercio delle lane da quella RAGIONE_SOCIALE; b) la razionale distribuzione dell’attivo e del passivo tra i due enti che avevano partecipato all’operazione; c) il fatto che alcuni degli elementi attribuiti alla RAGIONE_SOCIALE erano in realtà privi di effettivo valore, come riconosciuto dal tribunale con la sentenza passata in giudicato; d) il fatto che la scissione fosse avvenuta ben sei anni prima dalla data del fallimento in un momento nel quale la società RAGIONE_SOCIALE ancora sviluppava un fatturato di quasi 10 milioni di euro; e) il fatto che le difficoltà finanziarie della società fallita fossero insorte solo in seguito e per fatti indipendenti dalla scissione.
Si aggiunge inoltre che il percorso argomentativo della Corte di appello riposa sulla premessa che la società fallita sarebbe stata gravata da un rilevante debito erariale sin dal 2009 laddove il commercialista dell’epoca della società, NOME COGNOME, aveva chiarito che si trattava di debiti correnti. Infine, l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui si sarebbe trattato di un’operazione simulata, collideva con quanto riferito dal teste COGNOME, all’epoca amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, controllante della RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva dichiarato che l’operazione aveva un obiettivo imprenditoriale effettivo e serio.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. e si critica la decisione della Corte di appello di ritenere inammissibile, per carenza di interesse, il motivo con il quale l’imputato aveva censurato la decisione del giudice di primo grado di disporre la confisca dell’immobile che costituirebbe il prodotto o il profitto dell’azione distrattiva. La tesi della Corte territoriale, secondo cui la legittimazione alla richiesta di restituzione spetterebbe al curatore fallimentare, non considerava che il bene del quale si tratta era già uscito, ben sei anni prima del fallimento, dal patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE. L’interesse dell’imputato era correlato ai riflessi, anche risarcitori, della misura ablatoria nei confronti del soggetto acquirente. La Corte di appello, ritenendo inammissibile il motivo, aveva omesso di esaminare la doglianza con la quale si rilevava come l’immobile non potesse essere confiscato senza alcuna valutazione della eventuale – ed in realtà insussistente – sua pericolosità.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., nonché motivazione mancante o contraddittoria in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva: a) che il richiamo alla condotta disinvolta dell’imputato era contraddittorio rispetto alla motivazione che aveva sorretto la riduzione di pena disposta dalla medesima
Corte territoriale; b) che la sentenza impugnata si era limitata a richiamare per relationem la motivazione del primo giudice senza considerare i profili legati al comportamento processuale e alla condotta di vita dell’imputato, che erano stati valorizzati con l’atto di appello.
All’udienza del 22 marzo 2024 si è svolta la discussione orale. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. L’AVV_NOTAIO si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente, reiterando censure già correttamente disattese dai giudici di merito, elude il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell’impugnata sentenza (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Invero, la Corte d’appello ha adeguatamente disatteso l’assunto difensivo teso a connotare le azioni dello COGNOME come tipiche di un socio (che, controllando l’operato degli amministratori, si sarebbe limitato a intervenire nella proprietà del capitale sociale della fallita), anziché di un amministratore di fatto. La riproposizione di tale assunto deriva, appunto, da un omesso confronto con la parte motiva della sentenza, in cui la Corte territoriale ha tratteggiato, in primis, le peculiarità della fallita RAGIONE_SOCIALE quale società a ristrettissima base personale (controllata da un trust riferibile all’imputato e ai suoi congiunti moglie e zia dello COGNOME– amministrata da un altro congiunto, il cugino NOME COGNOME; le quote della fallita -ha ricordato la Corte- appartenevano per il 99,9% alla società semplice RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla zia dell’imputato, NOME COGNOME e per lo 0,1% a NOME COGNOME, moglie dello COGNOME; a sua volta, la società RAGIONE_SOCIALE apparteneva per l’1°/0 a NOME COGNOME e per il 99% a un trust costituito nel medesimo giorno della costituzione della RAGIONE_SOCIALE dalla disponente NOME COGNOME, in cui figurava un altro cugino dell’imputato in qualità di trustee), per poi concentrarsi sul ruolo dominante, all’interno di tale congerie societaria, del socio e amministratore di fatto NOME COGNOME.
Che l’imputato abbia avuto poteri gestori nel contesto della vita societaria, misurati anche e soprattutto con riguardo alle scelte strategiche nello svolgimento dell’attività imprenditoriale (sull’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico
inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'”iter” di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa o contrattuale, v. già Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254), è stato ritenuto provato dai giudici di merito sulla base dell’esame del compendio probatorio documentale e dichiarativo, riepilogato dalla Corte d’appello (alle pp. 7 e 15 della parte motiva).
In particolare, sono stati rievocati i più significativi interventi gestori dello COGNOME, nei quali è emerso in luce non già il ruolo di mero socio che si limita ad acquistare partecipazioni e controllare l’operato degli amministatori, bensì il ruolo di ideatore (oltre che di finanziatore attivo e di finale beneficiario), segnatamente dell’operazione di scissione del 12 dicembre 2011, attraverso la quale la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata privata, in favore della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE– delle attività produttive economicamente più rilevanti, come si illustrerà infra, sub 2. La Corte d’appello ha, inoltre, ribadito (incrociando dichiarazioni testimoniali e prove documentali) il preminente ruolo gestorio dell’imputato a) nell’ideazione dell’operazione di “rifinanziamento” della fallita (tramite l’acquisto delle quote della stessa da parte della controllante RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, la cui provvista era stata assicurata dallo COGNOME stesso); b) nell’ideazione della fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella fallita.
A fronte di tale prospettazione, il ricorrente ripropone una valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali, caratterizzata dalla riedizione di singoli brani di motivazione o da personale sintesi del narrato. Né vengono introdotte innovative eccezioni, rispetto a quanto già dedotto con atto d’appello, per quel che concerne il significato della produzione documentale, che pure i giudici di merito menzionano.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente applicato al caso di specie i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di identificazione dell’amministratore di fatto (la necessità di un aggancio concreto ed effettivo alle modalità operative del soggetto imprenditoriale ha condotto questa Corte -v. Sez. 5, n. 7365 del 16/11/2023, Teruzzi, n. m.- a ritenere che la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l’individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale: Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 – 01).
2. Il secondo motivo è infondato. Non ha infatti pregio la censura difensiva secondo cui la Corte territoriale avrebbe valorizzato fatti estranei alla contestazione e non pertinenti alla scissione, per cogliere un carattere distrattivo che quest’ultima non avrebbe. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente chiarito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (per citare le più recenti pronunce, v. Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281818 – 01; Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 – 0, nella quale si sottolinea, sulla scia di Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264078 0, come le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. non siano di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie; Sez. 5, n. 13522 del 21/01/2015, COGNOME, Rv. 262964 – 0).
Tali puntualizzazioni indicano come, nella prospettiva dell’accertamento del concreto pericolo rappresentato, per le ragioni dei creditori, dall’operazione di scissione, assuma rilievo la considerazione delle finalità economiche della stessa e delle sue ricadute sugli equilibri nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, senza che, in contrario, possa valorizzarsi l’astratta liceità dello schema negoziale adoperato. E ciò secondo una prospettiva anch’essa risalente nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., le puntualizzazioni di Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089).
Ora, la Corte territoriale, lungi dal valorizzare fatti esterni alla contestazione, ha invece argomentato – alla luce della cornice nella quale l’operazione di scissione è avvenuta- in ordine al significato distrattivo della scissione che ha consentito (in un’epoca nella quale la società era già in stato di predecozione da due anni e aveva accumulato – nel 2011 – debiti erariali per circa due milioni di euro) di trasferire risorse in favore dello COGNOME, attraverso la liquidazione del valore di un immobile industriale l’acquisto, con le risorse conseguite, di un immobile ad uso residenziale, costituente la maggiore risorsa trasferita con la scissione della RAGIONE_SOCIALE che non aveva mai svolto sino a quel momento attività di investimento RAGIONE_SOCIALE (pag. 8 della sentenza impugnata: il punto non è oggetto di contestazione in ricorso). E invero, la vendita dell’immobile industriale non poteva considerarsi alla stregua di un investimento RAGIONE_SOCIALE, posto che tale vendita è stata funzionale -per ragioni cronologiche e di contesto, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di
merito- proprio a conseguire le risorse da sottrarre all’attività imprenditoriale, ormai condannata al suo destino, per trasferirle all’imputato: il bene, immediatamente adibito ad esigenze abitative dell’imputato, sarebbe infatti poi stato ceduto (quando l’esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE era ulteriormente aumentata) dalla RAGIONE_SOCIALE, costituita attraverso la scissione, al giovane figlio dell’imputato, privo di redditi all’epoca, con risorse, in parte, fornite dalla medesima RAGIONE_SOCIALE (attraverso una serie di passaggi destinati ad allontanare l’accipiens finale dalla fonte effettiva delle risorse stesse: pag. 8 della sentenza) e, in parte, conseguite attraverso un mutuo. E questo è accaduto appunto quando l’aumento delle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE stava incrementando il rischio che la stessa RAGIONE_SOCIALE venisse esposta alle conseguenze della sua responsabilità solidale.
Accanto alla sottrazione del cespite RAGIONE_SOCIALE, la scissione aveva consentito, altresì, di spogliare la RAGIONE_SOCIALE dei vantaggi connessi alla corresponsione del maxi-canone versato alla banca acquirente dell’immobile industriale, poi ceduto alla medesima RAGIONE_SOCIALE in locazione finanziaria, con contratto che, infine, sarebbe stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima avrebbe anche conseguito, grazie alla scissione, i crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE e della consorte.
La prospettazione alternativa riproposta in ricorso trova puntuale confutazione nel punto in cui la Corte d’appello ricorda a) che la scissione della fallita era stata preceduta dalla mirata costituzione di un patrimonio RAGIONE_SOCIALE residenziale in capo alla stessa, costituente la maggior risorsa tra quelle trasferite con la scissione stessa; b) che l’esecuzione di ulteriori operazioni immobiliari da parte della RAGIONE_SOCIALE non era ravvisabile in quella relativa al riscatto dell’immobile di Schio, detenuto in leasing, posto che detto immobile era stato ceduto in lease-back a una banca per realizzare la provvista utilizzata per l’acquisto dello chalet di montagna.
3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, posto che, come statuito da questa Corte, «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantare alcun diritto alla restituzione»: Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che legittimato ad impugnare la misura ablatoria è il curatore fallimentare, in quanto portatore dell’interesse dei creditori alla rimozione di statuizioni incidenti sulla consistenza patrimoniale dell’attivo/.
Il ricorrente prospetta un interesse a difendersi da pretese risarcitorie dell’acquirente: ma si tratta di interesse mediato che non può sorreggere la richiesta – nella quale si traduce la contestazione della confisca – della restituzione del bene, alla quale non ha alcun diritto. Infatti, l’interesse all’impugnazione sussiste in favore dell’avente diritto alla restituzione della cosa sequestrata, in ragione della disponibilità autonoma e giuridicamente tutelata del bene: e tale non è l’imputato. In altri termini, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dall’imputato di bancarotta fraudolenta avverso la confisca di un bene oggetto di distrazione, in luogo del curatore fallimentare, legittimato all’impugnazione nell’esercizio della funzione di salvaguardia della massa fallimentare, che fonda l’attualità dell’interesse alla rimozione di statuizioni incidenti sulla valutazione della consistenza patrimoniale dell’attivo.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo eluso il ricorrente un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione che ha fondato il trattamento sanzionatorio. Invero, il carattere unitario della valutazione dosimetrica ha comportato che taluni profili della condotta, pur ritenuti rilevanti ai fini di una riduzione dell’entità della pena, siano stati giudicati però inidonei, nel prudente apprezzamento dei giudici di merito, a giustificare un ulteriore abbattimento della risposta sanzionatoria per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In siffatta valutazione non si ravvisa alcuna illogicità, avendo, peraltro, questa Corte ripetutamente ribadito la diversità dei presupposti su cui poggiano, da un lato, la valutazione in tema di circostanze attenuanti generiche e, dall’altro, quella relativa alla determinazione della pena, pur richiamandosi entrambe, astrattamente, ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen (in tema, v. già Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246887 – 01; Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01; sulla legittimità della decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali – pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si fondano su presupposti diversi, cfr. Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022 – 01).
Alla pronuncia di rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente