Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3320 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3320 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORIGGIO (VA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note scritte del 29/9/2025 depositate dal difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso, rimarcando che il giudice d’appello deve compiere un’analisi approfondita delle doglianze e non limitarsi a un mero rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2204/2025 del 16/4/2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 1189/2024 del 25/7/2024, con cui, in relazione al fallimento dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE” (dichiarato con sentenza n. 49/2018 del 7/5/2018), COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati ritenuti responsabili, in concorso, di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942), per aver
distratto, in favore della RAGIONE_SOCIALE, tramite versamenti e bonifici privi di causale ( € 7 5.493,58 nel 2015, € 691,39 nel 2016 e € 4.585,11 nel 2017), nonché macchinari e attrezzature cedute alla medesima RAGIONE_SOCIALE, di cui alla fattura n. 6 del 31/12/ 2015 per € 240.000,00, somma mai versata alla fallita, in quanto compensata con crediti inesistenti.
La medesima sentenza ha confermato la condanna del solo COGNOME sia per bancarotta fraudolenta documentale (per la parziale sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili 2011-2013 e del libro dei cespiti, nonché per la tenuta irregolare dei libri contabili con annotazione di scritture artificiose, in particolare l’iscrizione fittizia dell’avviamento per € 389.164,74 al 31/12/2015, al fine di creare ammortamenti inesistenti e annotazioni incongruenti nelle scritture 2017), sia per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ulteriormente distratto:
-€ 18.158,62 in contanti ( € 10.662,62 nel 2015 ed € 7.496,00 nel 2016);
-macchinari e attrezzature cedute alla società RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” per € 4.269,00, somma mai versata ( di cui fattura n. 10/2014 del 19/12/2014);
-le quote della società RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (riconducibile allo stesso COGNOME), cedute per 24.000 dinari serbi (mai versati), il 14/11/2018 (quindi dopo il fallimento), alla società inglese “RAGIONE_SOCIALE“, riconducibile agli imputati.
Nei riguardi del COGNOME è stata ritenuta anche l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 216 l. fall.
Concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all ‘ aggravante, per il COGNOME, quest’ultimo è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre nei riguardi della COGNOME è stata irrogata la pena di 2 anni di reclusione, coi benefici di legge. Agli imputati sono state applicate le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata della pena, con l’aggiunta, per il COGNOME , dell’in terdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità degli imputati basandosi sugli accertamenti della Guardia di Finanza e del curatore fallimentare, i quali hanno acclarato, oltre quanto anzidetto, anche che la ditta individuale operava in uno stato di forte squilibrio finanziario sin dal 2014, omettendo di effettuare i versamenti previdenziali dal maggio 2014. È stato, altresì, accertato che la RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di cospicua parte delle somme e dei beni distratti, amministrata dalla COGNOME e di sua proprietà per il 95% (essendolo, per il restante 5%, della sorella del COGNOME), aveva svolto di fatto la medesima attività della fallita nello stesso capannone, con sostanziale acquisizione delle sue utilità, senza
versare alcun corrispettivo, neanche per la locazione del detto capannone (stipulata in data 1/1/2016 e tardivamente registrata il 17/4/2018, poco prima del fallimento). Ed ancora, è stato evidenziato che la cessione dei macchinari alla RAGIONE_SOCIALE per € 240.000,00 , mai versati, era, peraltro, avvenuta in un contesto di scritture di assestamento prive di giustificazione, mediante false compensazioni.
In merito alla bancarotta documentale (capo 2d/e), la responsabilità del COGNOME è stata fondata sulla mancata consegna dell’intera documentazione contabile per gli anni 2011-2013 e per aver tenuto le altre in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: in particolare, per l’annotazione, sul libro giornale del 2015 , di scritture artificiose al fine di abbattere le poste contabili e creare ammortamenti inesistenti (come l’iscrizione fittizia dell’avviamento per € 389.164,74 al 31/12/2015, opera zione volta ad aumentare artificiosamente l’attivo immobilizzato per generare ammortamenti fiscalmente detraibili), e per l’annotazione, nelle scritture contabili del 2017, di operazioni con valori incongruenti.
Gli artifici contabili e le condotte distrattive sono stati considerati prova del dolo, volto ad occultare la reale situazione e a pregiudicare i creditori, lasciando la fallita con un rilevantissimo e significativo passivo residuo di € 1.498.652,84 .
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il COGNOME e la COGNOME, sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Con il primo deducono vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione al capo di imputazione concernente la bancarotta fraudolenta per distrazione contestata in concorso, assumendo che la Corte di appello abbia travisato il compendio probatorio.
Sostengono che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento sulle presunzioni formulate dal curatore fallimentare circa la fittizietà della vendita dei macchinari a RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto delle prove contrarie offerte dalla difesa. In particolare, non sarebbe stata valutata la relazione tecnicocontabile del consulente di parte, dott. COGNOME, che, attraverso l’analisi minuziosa dei rapporti dare-avere tra le due imprese e dei relativi movimenti bancari, aveva quantificato un debito residuo della RAGIONE_SOCIALE verso la fallita di soli € 28.486,35, confermando la reale esistenza dei rapporti commerciali, e aveva accertato versamenti della stessa RAGIONE_SOCIALE alla fallita per complessivi € 619.985,05 . Alla detta conclusione conduceva la testimonianza dello stesso COGNOME, nonché l’esame dibattimentale degli imputati , confermativi che la vendita dei macchinari era un tentativo di salvaguardare la continuità aziendale.
La Corte territoriale, inoltre, non ha considerato che se i beni fossero rimasti
nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto dal curatore, ciò solo avrebbe escluso la sussistenza della distrazione, mancando in radice il requisito dell’uscita dei cespiti dal patrimonio della fallita.
In ogni caso, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare elementi rivelatori della volontà conservativa degli imputati: i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE, la rateale alienazione dei macchinari, in luogo della loro improvvisa sottrazione per ignota destinazione , l’acquisto all’asta fallimentare degli stessi beni da parte di RAGIONE_SOCIALE , il riassorbimento dei lavoratori licenziati e l’esistenza di compensazioni documentate tra le due società. Tali dati, secondo la difesa, escludevano tant o l’elemento oggettivo della distrazione, quanto il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, rivelando semmai un tentativo, pur fallimentare, di preservare e continuare l’attività imprenditoriale , mediante il trasferimento del complesso aziendale e la riassunzione dei lavoratori in una nuova impresa.
2.2. Con il secondo motivo si censura la conferma della condanna per le ulteriori condotte distrattive e documentali di cui al capo 2, contestate al solo COGNOME.
Quanto alla lettera a), i prelievi di denaro sono stati qualificati dalla Corte d’appello come distrazioni in ragione della consapevolezza dell’imputato circa lo stato di decozione dell’impresa e della pacifica destinazione non a favore di questa. La difesa osserva, tuttavia, che le somme complessive, pari ad € 18.158,00 erano state prelevate negli anni 2015-2016, dunque in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ed erano destinate al mantenimento del nucleo familiare. La modesta entità degli importi rendeva non concreto il pericolo per la garanzia dei creditori, mancando quindi l’offensività richiesta dal reato, da provare da parte dell’accusa.
Quanto alla lettera b), relativa alla cessione di beni alla società RAGIONE_SOCIALE, si evidenzia che i beni ceduti erano materiali obsoleti e privi di utilità, trasferiti senza corrispettivo nell’ambito di un tentativo di riduzione dei costi e di rilancio produttivo. La Corte ha, invece, ritenuto integrata la distrazione sulla base del solo dato fattuale della fuoriuscita dal patrimonio, senza valutare la reale incidenza della condotta sul ceto creditorio.
In ordine alle contestazioni di cui alle lettere c), d) ed e), concernenti le irregolarità contabili, la difesa sottolinea che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dare risposta alle specifiche censure di appello, incorrendo così in motivazione apparente.
In generale, si ribadisce che nessuna delle condotte attribuite a COGNOME e COGNOME era sorretta da volontà di frode, trattandosi di scelte gestionali inidonee,
ma non dolosamente preordinate a depauperare il patrimonio.
2.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti contestano l’erronea qualificazione giuridica dei fatti come bancarotta fraudolenta, prospettando la riqualificazione nelle ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall.
La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che distingue tra la bancarotta fraudolenta documentale e semplice, che può essere integrata anche da colpa o negligenza. Si osserva che la mancata o irregolare tenuta delle scritture non era stato frutto di una deliberata scelta di occultamento, ma di errori e di cattive decisioni imprenditoriali, aggravate dall’affidamento a professionisti rivelatisi inadeguati. Analogamente, le condotte patrimoniali addebitate non integravano la rappresentazione e volontà di frodare i creditori, ma riflettevano tentativi di mantenere in vita le attività, seppure attraverso modalità inefficaci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile.
Invero, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la Corte d ‘ appello ha dato adeguato conto (a pagina 15) degli elementi posti a base del giudizio di responsabilità, valorizzando le acquisizioni del curatore fallimentare e della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito i rapporti tra la fallita e RAGIONE_SOCIALE non come rapporti ordinari cliente/fornitore, ma come operazioni prive di corrispettivo effettivo (a carico della cessionaria) e volte a trasferire, in tutto o in parte, l’attività imprenditoriale ad altro soggetto, senza contropartita.
La Corte territoriale rammenta che sia la Guardia di Finanza che il Curatore Fallimentare, sulla base delle movimentazioni finanziarie, hanno evidenziato prelievi ingiustificati e bonifici verso RAGIONE_SOCIALE non supportati da giustificazioni economiche o contrattuali.
È stato accertato che, in sostanza, «la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proseguiva l’attività della fallita senza corrispettivo» (sempre pagina 15 sentenza d’appello).
Quanto specificamente ai beni aziendali ceduti dalla fallita, già il Tribunale aveva valorizzato il mancato versamento d ell’importo di cui a lla (peraltro generica, quanto all’oggetto della cessione) fattura n. 6/2015 , la compensazione operata con crediti inesistenti, la finalità confessata dell’operazione, volta ad accrescere credibilità bancaria (e, dunque, a ‘liberare’ l’attività dal peso dei debiti): emettendo, pertanto, una decisione non fondata su mere presunzioni, ma su indizi
gravi, precisi e convergenti.
La deduzione difensiva secondo cui la cessione dei beni, se fittizia, non avrebbe comunque integrato distrazione, è palesemente illogica, atteso che l’intestazione fittizia o, comunque, priva di reale contropartita, viene posta in essere proprio per impedire che essi siano oggetto di aggressione da parte dei creditori, essendo gli stessi trasferiti formalmente a soggetto diverso dal debitore.
Quanto alla censura di omessa considerazione della consulenza tecnica redatta per la difesa e alla deposizione del suo redattore, richiamate in ricorso, già la sentenza di primo grado (a pagina 11) aveva ben chiarito, come detto, che la stessa si fosse limitata a ricostruzioni contabili, sulla base di dati incompleti ed artefatti, senza, in ogni caso, verificare la sostanza dei rapporti e, dunque, la loro effettività e il reale pagamento del dovuto alla fallita, oltre che l’esatta entità del compendio trasferito (essendo la fattura generica, al riguardo, per quanto già precisato e rimasto incontestato). In definitiva, secondo la sentenza di primo grado, ‘il relativo importo non risultava mai versato, detta fattura veniva emessa nel medesimo anno in cui nessun costo era stato riaddebitato dalla fallita a RAGIONE_SOCIALE ed il relativo importo veniva poi compensato con scritture di assestamento prive di giustificazione’ (sempre pagina 11 sentenza di primo grado).
Orbene, tali affermazioni non risultano adeguatamente censurate con l’appello, in cui si menziona genericamente il riferimento del consulente tecnico di parte agli estratti conto bancari della cessionaria, senza alcuna specifica di quali estratti esattamente si tra ttasse, in che termini gli stessi coprissero l’intero dovuto e la stessa genericità, sui beni oggetto di cessione, della relativa fattura: senza, dunque, darsi «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (art. 581 cod. proc. pen.).
Al riguardo, è noto che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, ancorché proposti unitamente a motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01), essendo inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01).
Ed è, altresì, pacifico che l’omesso specifico esame dei dati istruttori indicati
da parte ricorrente, privi di valore decisorio, non integra travisamento della prova per omissione, poiché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, di modo da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187-01).
Infine, la tesi difensiva circa l’insussistenza del dolo, essendosi trattato di operazioni dettate dal tentativo di salvare l’impresa , è stata logicamente ritenuta inidonea a portare all’assoluzione, anche in considerazione del rilevantissimo passivo accumulato dalla fallita, di € 1.498.652,84 (pagina 17 sentenza d’appello ): motivazione congrua, che dà atto della circostanza che l’intento finale fosse evidentemente -e persino per stessa ammissione difensiva -quello di preservare l’attività imprenditoriale ed i relativi beni dall’aggressione dei debitori , consentendone la prosecuzione, sotto altra veste, e nonostante il passivo cumulato.
Pertanto, il primo motivo è radicalmente inammissibile, prospettando censure tendenti (in modo generico e senza reale confronto né con la sentenza d’appello , né con quanto effettivamente censurato in sede d’appello, rispetto alla minuziosa ricostruzione operata dal giudice di prime cure) alla mera rivalutazione dei fatti, inibita in questa sede.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in parte per manifesta infondatezza, in altra parte per genericità.
Circa i prelievi personali essi sono stati correttamente qualificati come distrattivi.
La Corte territoriale ha dato atto che i prelievi furono effettuati in un contesto di conclamata decozione, come ammesso dallo stesso imputato, evidenziando correttamente che anche somme di non elevata entità possono integrare la condotta tipica: ciò che logicamente vale tanto più in un quadro di ulteriori e ben più rilevanti distrazioni e di un ingente passivo finale.
Come già evidenziato da questa Corte in casi analoghi, integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell’impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale
garanzia verso i terzi. Ne consegue che la cosciente e volontaria destinazione dei beni o del denaro di pertinenza dell’azienda, per scopi estranei all’impresa, costituisce distrazione intesa come operazione diretta a ledere l’ interesse patrimoniale dei creditori (così Sez. 5, n. 33107 del 28/9/2020, non massimata, proprio in un caso in cui si adducevano i prelievi per necessità familiari e la coincidenza tra il conto dell’azienda e quello personale; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998, dep. 1999, Rv. 212607-01).
La doglianza al riguardo è, dunque, manifestamente infondata.
Analogamente, la cessione dei macchinari alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata ricostruita come operazione priva di effettivo corrispettivo, ciò che conferma lo stesso imputato: laddove, poi, la deduzione secondo cui ciò sarebbe avvenuto per avere i beni valore nullo è del tutto generica (non essendosi addotto alcun elemento probatorio decisivo, nel senso detto, trascurato dai giudici di merito) e, come tale, inidonea a porre in discussione l’acclarata loro distrazione.
Quanto, ancora, alle contestazioni circa la bancarotta fraudolenta documentale , la Corte d’appello ha richiamato gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza e del curatore, che hanno messo in luce artifici contabili (iscrizioni di avviamento e cespiti fittizi, compensazioni simulate) idonei -secondo i giudici di merito -a impedire la ricostruzione della reale situazione patrimoniale.
A fronte di ciò, inammissibile è la censura circa l’assunta omissione motivazionale in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.
È principio consolidato quello per cui il motivo con cui si deduce l’omessa motivazione su un motivo di gravame, senza riportarne o almeno localizzarne il contenuto, è generico e inammissibile (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 44783 del 20/11/2024, non massimata; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, non massimata).
Nella specie, parte ricorrente afferma che i Giudici di secondo grado «non spendevano ( recte : ignoravano!) le molteplici specifiche censure mosse dalla difesa dell’appellante con riguardo alla sussistenza delle condotte ivi contestate nei confronti dell’imputato» e che la motivazione della sentenza d’appello fosse «prima facie, ed anche da un punto di vista meramente ‘grafico’», «inequivocabilmente carente», limitandosi «a confermare ed a conformarsi a quanto erroneamente statuito dal Giudice di primo grado, senza esplicitare il compendio logico-argomentativo sul quale fondava il proprio convincimento» (pagina 15 ricorso).
Per quanto detto, la doglianza è palesemente generica, formulata in modo tale da non consentire a questa Corte di verificarn e l’effettiv o tenore e, con esso, la sussistenza del vizio addotto: rivelandosi, dunque, inammissibile.
Per completezza, la doglianza è anche manifestamente infondata, posto che, seppur nel rispondere al primo motivo di censura (ma con chiaro riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale) , il giudice d’appello ha , comunque, chiarito che in relazione alla più rilevante operazione distrattiva (la cessione dell’azienda) «l e operazioni finanziarie e patrimoniali tra la fallita e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ » erano «risultate ingiustificate, in quanto prive di documentazione adeguata» (tanto da palesare «la cessione di beni e quote societarie effettuate in modo artificioso e senza corrispettivi reali, confermando il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori della ditta individuale»): rimarcando, in definitiva, come per tutte le operazioni sospette, «inclusa la cessione di macchinari ed attrezzature», era mancata la consegna di documentazione contabile completa (pagina 15 sentenza d’appello).
3. La chiesta riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice ex art. 217 l.f., di cui al terzo motivo di ricorso, è infondata, per quanto anch’essa ai limiti dell’inammissibilità ( prospettando, nuovamente, senza alcun valido argomento a sostegno, la richiesta di una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità, piuttosto che una violazione di legge o un vizio motivazionale).
Invero, i giudici di merito hanno accertato la sussistenza del dolo generico, consistito nella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni e della loro idoneità a recare pregiudizio ai creditori, così come la volontà di occultare contabilmente le stesse, mediante la mancata consegna di parte di essa e i detti artifici contabili.
In particolare, la sentenza d’appello ha confermat o l’assunto col richiamo alle reiterate condotte distrattive e alle manipolazioni contabili, denotanti una precisa volontà fraudolenta e incompatibili con la mera negligenza gestionale (ad esempio, a pagina 15 della sentenza d’appello si rimarca che le condotte distrattive e gli artifici contabili avevano «evidenziato il dolo degli imputati nel depauperamento del patrimonio della fallita e nel pregiudizio ai creditori» e che «le annotazioni incongruenti e artificiose» avevano «impedito la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari societari»).
Secondo la Corte territoriale, inoltre, la dedotta (dalla difesa) finalità di ‘salvataggio’ (che attesterebbe la buona fede dei ricorrenti) era incompatibile con il rilevantissimo (€ 1.498.652,84) passivo accertato in capo alla fallita: ammontare che ha fatto logicamente respingere la tesi della difesa, secondo cui gli imputati avrebbero posto in essere solo un disperato tentativo di salvare l’impresa (pagina 17 sentenza d’appello) .
Tanto, oltre che del tutto logico e condivisibile, è anche conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta si
distingue da quello di bancarotta semplice, oltre che sotto il profilo oggettivo, per l’inconciliabilità con lo scopo sociale e l’incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell’impresa delle operazioni poste in essere, sotto quello soggettivo, anche per la consapevolezza, da parte dell’autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all’oggetto sociale (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321-01).
È, del resto, altresì noto che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti sono realizzate pur sempre nell’interesse dell’impresa, pur essendo in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, COGNOME, Rv. 279973-01): e nella specie i giudici di merito, come detto, hanno accertato che si trattasse di operazioni prive di qualsivoglia utilità per la fallita, non certo semplicemente aleatorie.
Quanto specificamente alla bancarotta fraudolenta documentale, la stessa si distingue dalla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, che non richiede, a differenza della prima, o -per quella generica -che si impedisca, in tal modo, la ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), oppure che vi sia il dolo specifico -correlato alla mancanza (quand’anche parziale: Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione) della contabilità -di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n.18868 del 24/01/2023, non massimata): essendo sufficiente, per la bancarotta documentale semplice, che l’agente ometta, anche per negligenza, di tenere le scritture contabili per il periodo ivi indicato.
Infine, la prova del menzionato dolo specifico di cui alla bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, r.d. 267/1942, si ricava (come di regola è) « da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza»: cosicché «la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate», è idonea ad integrare la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione).
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la
condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME