Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa di parte civile, che ha depositato conclusioni scritte corredat nota spese, con cui ha chiesto respingersi il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione dist. Di RAGIONE_SOCIALE, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità sancita in primo grado in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen primo comma n. 1 e 223 r.d. n. 267 del 1942, commesso in qualità di amministratore e socio
unico della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il padre – separatamente giudicato – COGNOME NOME, a sua volta amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 10 febbraio 2017, in relazione ad un contratto di affitto di azienda s tra la fallita e la società da lui rappresentata. La sentenza di primo grado aveva rite l’assorbimento della contestazione di ricettazione fallimentare elevata personalmente nei suoi confronti – di cui al capo 2) dell’imputazione – nel reato di bancarotta fraudolenta patrimon in concorso con COGNOME NOME.
2.L’impugnazione si è affidata a tre motivi, sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 di att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza impugnata per la violazione del principi di correlazione tra accusa e sentenza. L’imputato sarebbe stato riconosciuto colpevole, in grado di appello, per un fatto diverso da quello contestato, che era invece sostanziato nella mancat corresponsione, in veste di amministratore della società affittuaria, di un canone allineat valori di mercato, dolosamente pattuito tra le parti in misura inferiore e più precisamente ne distrazione del “differenziale” tra il canone effettivamente stabilito nel contratto e can mercato; la decisione di secondo grado lo avrebbe invece ritenuto responsabile di condotta distrattiva dell’intera azienda affittata dalla società del padre. Ulteriore profilo di null stesse ragioni, atterrebbe alla contestazione di omissione di riscossione dei canoni di affitt azienda, attribuibile solo all’amministratore dell’affittante.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale, in quanto non potrebbe ravvisarsi alcuna distrazione di somme non corrisposte dalla società locataria, proprio perché non essendo esse mai entrate a far parte dei beni della fallita – non potrebbero, per logi essere state distolte dalla destinazione ai creditori di quest’ultima. La Corte d’appello avre tenuto in non cale che la società affittante – la RAGIONE_SOCIALE – era già paralizzata al momento della stipula del contratto di affitto, per cui mai avrebbe potuto “ritrarre” dall’attività u pari o superiore a quello incassabile dal contratto in questione.
2.3.11 terzo motivo si è concentrato sulla presunta sussistenza di un vizio di motivazione, quanto la sentenza impugnata avrebbe equiparato il fitto di azienda alla cessione di azienda; con l’atto di appello era stato contestato il calcolo di congruità dei canoni effettua consulente tecnico del pubblico ministero, che non avrebbe tenuto conto delle variabili mercato e del momento storico, collegato al venir meno delle commesse della RAGIONE_SOCIALE, e della prova dell’avvenuto introito, non trascurabile, di circa 25.000 euro di canoni.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.1 tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento.
1.1.E’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che in tema di correlazione tr imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ip astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’ogge dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedisseq e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imput attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difender ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
Ne viene che, avuto riguardo al tenore dell’imputazione, articolata in più segmenti, ma ta da ricomprendere e condensare testualmente il rimprovero, consistito nel doloso contributo del ricorrente all’operazione spoliativa della stipulazione ed esecuzione del contratto di affi azienda della di poi fallita, egli sia stato posto certamente nelle condizioni di apprender contenuti e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
1.2.Deve essere invero osservato che nell’incipit nell’editto accusatorio sub 1) è stato addebitato a COGNOME NOME di avere, in concorso con il padre NOME, distratto beni della società; al paragrafo 6) è pianamente descritta l’operazione distrattiva di traslazi del compendio aziendale formalizzata con il negozio di fitto, includente il capannone, macchinari, le attrezzature elencate nell’allegato al contratto e l’avviamento (autorizzazion licenze), con la previsione, a carico dell’affittuaria rappresentata dal prevenuto, di un ca mensile di 2000 euro oltre IVA, espressamente ritenuto incongruo; al paragrafo 7) è contestato all’imputato il consentaneo, mancato pagamento di parte consistente dei canoni pattuiti nella locazione – ancorchè di entità inferiore ai valori di mercato esplici paragrafo precedente. E’ evidente, insomma, al di là dei passaggi semantici più o meno perspicui della formulazione letterale, che il nucleo centrale della riprovazione (“il nocciolo contestazione”, cfr. sez.3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284486) sia costituito dall concertata compartecipazione dell’imputato all’ideazione e realizzazione del trasferimento del coacervo dei beni dell’impresa dalla società in conclamato dissesto – in carico alla qua rimanevano le poste debitorie – in favore di un ente solo formalmente gestito dal r nei medesimi locali, con il medesimo personale – retribuito dall’affittuaria, ma singolarmente, permaneva alle dipendenze della locatrice – con la mera, decettiva f proseguire l’attività caratteristica d’impresa sotto altra denominazione, a danno d della fallita, da quel momento svuotata, inattiva e priva di futuro commerciale.
E che la portata dell’accusa sia stata puntualmente percepita dal ricorrente è convalidat dalle argomentazioni dell’atto di appello avverso la decisione di primo grado, perché con primo motivo l’imputato – oltre a chiedere l’assoluzione “perché il fatto non sussiste subordine, non costituisce reato” – si è confrontato anche con la parte motiva della sentenz che ha affrontato la struttura globale del contratto di affitto di azienda e i suoi riflessi in pregiudizio della massa dei creditori della fallita, con particolare rifer all’inadeguatezza oggettiva del canone convenuto e non all’ipotetica sottrazione dell “differenza” tra pattuito e versato (“…deve in ogni caso aggiungersi che la imputazione (e la motivazione dell’impugnata sentenza) si basa sul calcolo del canone ritenuto congruo da parte del CT del Pubblico Ministero [..] In tale generalizzata drammatica situazione, è eviden come, al di là dei calcoli finanziari effettuati dal CT del PM, il valore di mercato del capann dell’attività della fallita RAGIONE_SOCIALE fosse tale per cui, difficilmente, avrebbe potuto trovare un imprenditore disposto a pagare a titolo di canone la cifra indicata dal consulente, atteso questi si è limitato ad un calcolo finanziario, senza tenere in nessuna debita considerazione condizione di mercato in cui tale operazione è stata realizzata”). E poiché la violazione del principio di corrispondenza tra l’imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando l modifica dell’imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell’imputato (ex multis, sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081), deve ritenersi che alcun vulnus difensivo si sia comunque concretizzato nel caso in scrutinio, avendo l’imputato pienamente esercitato il diritto al contraddittorio anche co proposizione dell’impugnazione e con l’apporto dialettico sviluppato nel corso del giudizio secondo grado.
1.3. La ricostruzione del giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha già avuto modo di affermare che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legg l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanzia privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12 28/11/2019, dep. 20/04/2020, Rv. 279044; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Rv. 274370); e nel caso di specie i giudici di merito hanno dato conto che l’inattività della società è coi con l’affitto di azienda in argomento, che i canoni – sia pure di entità inferiore ai numerari di mercato – non siano stati corrisposti dalla società amministrata dall’imputato che anche le attrezzature ed i macchinari siano state asportati e destinati ad ignota sorte.
I rilievi difensivi, sostanzialmente appuntati sul profilo, impropriamente evocato per le rag esposte, della mancata acquisizione della prova della distrazione della “differenza” tra il va del canone determinabile in base agli ordinari parametri commerciali e quello “vile” concordato artificiosamente tra le parti del contratto, si rivelano fuori fuoco e privi d’impatto sulla esplicativa del tessuto delle pronunce di merito, in doppia conforme, anche a riguardo dell epidermica confutazione dell’elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero e della vaga citazione, al limite dell’indeterminatezza, dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE e d
conseguente calo delle commesse commerciali, circostanze eventualmente influenti sulla cause dell’insolvenza, non certo sull’illecita patologia del negozio giuridico.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile , la quale ha depositato una tempesti
memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei prop interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 de
14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro
3600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessor legge.
Così deciso in Roma, 05/06/2025
Il cqn gliere estensore
Il Presidente