Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32531 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Spongano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 17 settembre 2024 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigett ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appell Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME, nella sua qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” (dichiarata
il 16 marzo 2015) e in concorso con NOME COGNOME (ultimo amministratore della predetta società, dal 5 febbraio 2014 al fallimento), responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale specifica (capo A, per avere sottratto i libri e le altre scritture contabili della società, allo scopo recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, per aver distratto le somme analiticamente indicate nel capo d’imputazione), omessa dichiarazione (fiscale) e occultamento e distruzione di documenti contabili (artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi E ed F).
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, articolato in due separate censure, afferenti alle due condotte di bancarotta contestate ai capi A) e B), con le quali, in estrema sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe radicalmente omesso ogni motivazione in ordine alle specifiche deduzioni devolute con l’atto d’appello, sia in relazione all’invocato travisamento delle prove testimoniali fondanti l’attribuzione in fatto delle funzioni gestorie, sia in relazione alla riconducibilità della condotta di sottrazione della documentazione al NOME (alla luce della specifica indicazione del consegnatario, NOME COGNOME, presso il quale alcun accertamento era mai stato fatto), sia, in ultimo, alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva (non potendosi fondare, questa, sul solo dato contabile dei ricavi indicati in bilancio, peraltro neanche decurtati dai costi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la sintesi dei motivi d’appello contenuta nella stessa sentenza impugnata, la difesa del COGNOME aveva devoluto alla cognizione della Corte territoriale: a) l’effettiva sussistenza, in capo al ricorrente, di reali poteri di gest tali da fondare l’imputazione a titolo di amministratore di fatto; b) la riconducibilità al COGNOME della condotta di sottrazione della documentazione contabile (in quanto nel febbraio 2014 la società era stata ceduta a COGNOME NOME e a quest’ultimo erano stati consegnati i libri e le altre scritture); c) la configurabilità di una condo distrattiva, quanto, in particolare, alla prova della concreta disponibilità delle somme in ipotesi distratte.
A fronte di tali specifiche censure, la Corte territoriale: a) omette ogni valutazione in ordine al contestato esercizio (in fatto) di poteri gestori; b) si limita
con riferimento alle ulteriori censure, da un canto, a ribadire il mero dato – formale – dell’omessa consegna della documentazione e, dall’altro, a richiamare gli esiti della verifica fiscale effettuata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Omette, tuttavia, di considerare, sotto il primo profilo, che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato risponde, in proprio, solo dell’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e dell’eventuale occultamento della stessa al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, COGNOME Papa, Rv. 271839); sotto il secondo profilo, che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, dovendo la condotta distrattiva, essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), accertamento che non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ soprattutto ove tale disponibilità – e, con essa l’attendibilità delle scritture contabil – sia negata dall’imprenditore (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197);
Cosicché, a fronte della deduzione difensiva prospettata dal ricorrente, ciò che doveva essere chiarito e dimostrato ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato è:
se effettivamente la contabilità della fallita venne consegnata al nuovo amministratore e, in caso affermativo, se il ricorrente abbia comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero abbia concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima o in qualche modo istigato tale occultamento;
se il dato contabile, alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperite, poteva ritenersi intrinsecamente attendibile e, quindi, effettivamente rappresentativo della reale disponibilità del cespite in ipotesi distratto.
Tanto non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che, quindi, deve essere annullata, seppur limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) (non essendo stata mossa alcuna contestazione in relazione ai residui reati tributari per i quali, per come si è detto, al netto della prescrizione dichiarata, in motivazione, in relazione al capo D, è intervenuta condanna), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 10 luglio 2025
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