Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38940 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38940 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che, riportandosi ai motivi, ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28 febbraio 2025 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in data 18 dicembre 2023, ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di bancarotta distrattiva contestato al capo A2) dell’imputazione limitatamente alla somma di euro 113.923,38 perché il fatto non sussiste; ha assolto COGNOME NOME dalle condotte distrattive contestate ai capi B2) e C) dell’imputazione perché il fatto
non sussiste e rideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo, riducendo, altresì, la pena accessoria per entrambi gli imputati.
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati, in qualità di amministratori di fatto per tutto il periodo di vita sociale oltre che quali amministratori di diritto (in determinati periodi) della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita nell’agosto del 2019, in relazione a plurime ipotesi di bancarotta distrattiva; COGNOME NOME, inoltre, è stato condannato anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Dalla data di costituzione, risalente al 2011 e fino all’8 Aprile 2013, la società fallita è risultata essere stata amministrata da COGNOME NOME (coimputata separatamente giudicata) in qualità di amministratore unico; quindi, da COGNOME NOME fino al 16 settembre 2013, data in cui è subentrato COGNOME NOME (fino al fallimento). Il procedimento penale ha tratto origine dalla relazione del curatore fallimentare che ha evidenziato una condotta di sistematico omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, posto in essere fin dalla costituzione della società, che ha provocato progressivamente, negli anni, un’esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali per un importo superiore ad euro 1.500.000,00. È stato, inoltre, accertato un costante depauperamento RAGIONE_SOCIALE risorse societarie perpetrato attraverso l’utilizzo di carte di pagamento collegate ai conti correnti societari, per la copertura di spese estranee all’oggetto sociale, oltre che attraverso l’emissione ingiustificata di assegni e bonifici bancari per cospicue somme, in favore di altre società riconducibili ai medesimi imputati ( fra le quali la società ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e altre, oltre che la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘). È, altresì, emerso che la società RAGIONE_SOCIALE -oltre ad avere, a sua volta, realizzato pagamenti in favore della società fallita per una somma complessivamente superiore ad euro 300.00000 – è stata al centro di un procedimento penale che aveva messo in luce una frode fiscale realizzata attraverso acquisti intracomunitari ed aveva, altresì, ricevuto dalla società fallita due fatture per operazioni inesistei, di importo pari ad euro 674.440,00.
2.COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso con atto unico a firma del loro difensore avvocato NOME COGNOME.
2.1. Con primo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione all’art. 216 Legge fall. e vizio di motivazione relativamente ai fatti di distrazione compiuti tramite pagamenti effettuati a mezzo di bonifici bancari. Deducono che: gli imputati avrebbero dimostrato, attraverso la consulenza di parte, l’inerenza RAGIONE_SOCIALE uscite all’attività sociale; l’illogicità della motivazione resa dalla Corte territoriale che aveva ritenuto la falsità RAGIONE_SOCIALE causali dei pagamenti per essere prive di riscontro in quanto l’assenza della contabilità, dovuta, peraltro, ad un sequestro operato della Guardia di Finanza, non potrebbe costituire l’unico presupposto logico per l’affermazione della fittizietà; i pagamenti effettuati sarebbero inerenti al gruppo di
società riconducibili al medesimo COGNOME e i vantaggi compensativi dovrebbero ritenersi confermati dall’ottimo andamento degli esercizi fino al 2017; lo stesso curatore fallimentare nella sua relazione aveva indicato che l’unica perdita di esercizio era risalente al 2017 e che, fino al 2016, la società era stata in grado di generare un consistente volume di affari; la Corte territoriale, erroneamente, non aveva inquadrato le operazioni infragruppo nell’alveo dei vantaggi compensativi; il Pubblico Ministero aveva contestato come distrattive le sole uscite verso le società del gruppo considerando invece inerenti all’attività societaria tutte le restanti mentre la Corte di appello ribaltando tale impostazione aveva ritenuto la natura distrattiva di tutte le operazioni in uscita; i finanziamenti cui la difesa aveva fatto riferimento non erano soltanto quelli relativi a prestiti bancari o provenienti da intermediari autorizzati bensì anche quelli correlati ad un’ equo scambio di provviste tra società collegate’.
Relativamente al capo B17), concernente la condotta distrattiva relativa alla somma di euro 534.145,50, deducono la mancanza di elementi da cui ritenere ingiustificati tali pagamenti verso l’estero e che non si sarebbe tenuto conto della documentazione rinvenuta dall’imputato, richiamata dalla consulenza tecnica, relativa ad una pratica commerciale all’acquisto di una sostanza venduta da una società olandese.
2.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all’art. 216 Legge fall. e vizi motivazionali relativamente all’elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta documentale. Deducono travisamento di prova in quanto la Guardia di Finanza aveva proceduto, in data 19 gennaio 2015, al sequestro RAGIONE_SOCIALE scritture contabili ma non era dato sapere se tutti i libri sociali si trovassero nel luogo della perquisizione; l’imputato aveva sostenuto che le scritture erano tenute dal commercialista e anche la relazione del curatore fallimentare aveva dato atto della disponibilità RAGIONE_SOCIALE scritture da parte del commercialista della società, vero dominus della vicenda, finalizzata alla realizzazione di reati tributari, scappato in Brasile dopo la scoperta del meccanismo fraudolento architettato; era rimasto privo di riscontro il fatto che il curatore fallimentare avesse effettuato reiterate richieste all’imputato per ottenere la documentazione; la sentenza di primo grado aveva parlato di omessa tenuta della contabilità mentre l’accusa aveva fatto riferimento ad un’ipotesi di sottrazione, distruzione o occultamento; la stessa Corte di Appello aveva ora evocato una totale inesistenza della contabilità, ora ritenuto provata la sottrazione o la distruzione della stessa contabilità; non si era, altresì, considerato che l’unico creditore insoddisfatto era l’Erario verso il quale appariva ininfluente la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture.
2.3. Con terzo motivo denunciano violazione di norma penale in relazione all’art. 216 della Legge fall. e vizi motivazionali relativamente all’ipotesi di bancarotta per operazioni dolose ascritta al capo A1). Deducono che: la Corte
d’appello avrebbe sottovalutato il dato della rateizzazione del debito tributario; il debito tributario era stato quantificato sulla base di un avviso di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva tratto spunto da un questionario indicato dalla curatela come mai pervenuto; l’RAGIONE_SOCIALE aveva quantificato l’Iva dovuta per il solo anno 2015 in complessivi euro 776.000, pur ammontando il debito accumulato negli anni precedenti, dal 2012 al 2017 ( escluso l’anno 2015), a complessivi euro 399.000 con una media annuale di euro 80.000; i fatti giudicati nell’altro procedimento penale cui aveva fatto riferimento la Corte d’appello (proc.n. 15392/18 R.G.N.R.) riguardavano non la società fallita ma altra società avente la medesima denominazione ( RAGIONE_SOCIALE) e cessata molti anni prima, il 13 maggio 2013.
2.4. Con quarto motivo denunciano inosservanza del divieto di reformatio in peius e violazione di legge in relazione all’art. 216 Legge Fall. nonché vizio di motivazione relativamente alla condotta di bancarotta distrattiva ascritta all’imputata COGNOME NOME al capo A2). Deducono che: la sentenza di primo grado ha condannato COGNOME NOME limitatamente alla condotta distrattiva di euro 49.631,59; la Corte territoriale ha assolto l’imputata limitatamente alla somma di euro 113.923,38 perché il fatto non sussiste, nonostante la posizione della medesima non fosse stata trattata in motivazione; essendo la somma di euro 113.923,38, per cui è stata dichiarata assoluzione, superiore rispetto alla somma di euro 49.631,59 per la quale era intervenuta condanna, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto la sentenza impugnata avrebbe annullato de facto la condanna di primo grado; la sentenza impugnata dovrebbe quantomeno essere annullata con rinvio, avendo, comunque, la difesa chiesto l’assoluzione dell’imputata limitatamente alla distrazione della somma di euro 49.631,59, ed essendo mancato ogni riferimento a tale doglianza nella motivazione della sentenza impugnata.
2.5. Con quinto motivo denunciano violazione di norma penale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 58 legge n. 689/1981 nonché vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione al COGNOME RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, negata in considerazione della sussistenza di plurimi precedenti penali.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Il difensore degli imputati ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente a COGNOME NOME, dovendo essere rigettato per COGNOME NOME.
1.Il primo motivo, relativo al solo COGNOME NOME, è infondato. In ordine alla deduzione difensiva relativa alla presunta inerenza RAGIONE_SOCIALE uscite di denaro, fondanti l’accusa distrattiva, rispetto all’oggetto sociale – già veicolata attraverso i motivi di appello- la Corte territoriale, con motivazione conforme a quella del giudice di primo grado, ha ritenuto la natura distrattiva RAGIONE_SOCIALE stesse stante la mancanza di fatture, o di altra idonea documentazione contabile, a supporto della asserita natura commerciale o sociale degli assegni emessi e singole disposizioni di bonifico. A fronte di tale inconfutabile ed univoca evidenza, la doglianza difensiva, fondata sulla presunta irrilevanza e neutralità del dato dell’assenza di documentazione contabile valorizzato dalle sentenze di merito, appare del tutto generica. La censura non si confronta, peraltro, con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni a fini sociali (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 4 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la elaborazione giurisprudenziale ricollega alla peculiarità della normativa concorsuale. E’ stato, difatti, evidenziato come le condotte descritte all’art. 216, comma primo, n. 1 I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia sul quale grava, in vista della conservazione RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, COGNOME, Rv. 255385). Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega l’onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere. L’imprenditore è posto dall’ ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità per la conservazione RAGIONE_SOCIALE risorse e dei beni sociali, in ragione dell’integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio, o l’elisione della sua consistenza, danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso alla fattispecie di bancarotta fraudolenta. La responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 Legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano, dunque, una inversione dell’onere della prova a
carico dell’amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull’imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall’esistenza di idonea documentazione contabile ( Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021,dep. 2022, Rv. 282643 – 01).
Sotto tale profilo, la sentenza impugnata resta, pertanto, immune dalle censure svolte dal ricorrente, che propone un metodo di verifica non conferente al concreto atteggiarsi della bancarotta fraudolenta in esame, correttamente ricostruita nelle conformi sentenze di merito e rappresentata con un percorso giustificativo che non evidenzia margini di criticità.
1.1.Rispetto alla ulteriore deduzione difensiva secondo cui le uscite in contestazione dovrebbero essere inquadrate in una rete di operazioni di finanziamento societarie infragruppo, in quanto eseguite in favore di società riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale facente capo agli imputati, deve considerarsi che gli accertamenti, incontestati, richiamati dalle sentenze di merito hanno escluso la sussistenza di prove in ordine a rapporti di finanziamento fra la società fallita e le altre società beneficiarie di tali uscite in ragione della mancanza di contratti o scritture riconducibili a rapporti negoziali di tale tipo nonché di elementi eventualmente ricavabili dall’analisi dei movimenti in entrata e in uscita dei conti correnti RAGIONE_SOCIALE società che non hanno confermato in alcun modo rapporti di finanziamento, essendo stata evidenziata soltanto l’uscita di somme in giacenza sui conti della fallita verso le società indicate in imputazione.
Infine, appare manifestamente infondata la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui le operazioni ritenute distrattive dovrebbero essere, piuttosto, valutate secondo la logica dei vantaggi compensativi, stante la mancanza di qualsiasi documentazione idonea a supportarla. Deve ricordarsi, a tale proposito, che la logica dei c.d. vantaggi compensativi – in base alla quale operazioni che, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica, possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige il raggruppamento di imprese – presuppone che l’interessato dimostri il saldo finale positivo RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, ai sensi dell’art. 2634 cod. civ., in modo che i vantaggi compensativi della ricchezza perduta siano prevedibili su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita (v. Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287233 – 01; v. anche Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283661 – 02; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 – 01; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267883 – 01; Sez.
5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Rv. 271149 – 01). Di contro, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, COGNOME, Rv. 255646 – 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, COGNOME, Rv. 250492 – 01; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, COGNOME, Rv. 245136 – 01).
Nella fattispecie in esame, le sentenze di merito hanno escluso la configurabilità di elementi che possano giustificare i versamenti eseguiti, per consistenti importi e verso società diverse, secondo la logica, invocata, dei vantaggi compensativi.
È assertiva, ed aspecifica, inoltre, la doglianza formulata rispetto alla condotta ascritta al capo B17) – concernente una condotta distrattiva posta in essere per importi complessivi pari ad euro 534.145,50 rispetto a società estere- in quanto priva di allegazioni documentali, non essendo consentito, come noto, a questa Corte l’accesso diretto agli atti. In ogni caso, dal tenore della stessa doglianza (per come veicolata anche attraverso i motivi di appello), risulta una sostanziale ammissione che i versamenti in questione sono stati effettuati in carenza di documentazione contabile da cui inferire la loro inerenza all’attività d’impresa, così da escluderne la rilevanza distrattiva. È, d’altra parte, assertiva, oltre che inedita la doglianza relativa alla presunta giustificazione contabile della limitata somma di euro 23,760,00 (rispetto al superiore importo di euro 543.145,50) non risultando tale doglianza specifica esposta in appello.
2.Il secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla condotta fraudolenta documentale, è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata chiarisce, dopo aver descritto e ritenuto comprovato il delitto distrattivo, che la bancarotta fraudolenta documentale specifica «era funzionale a nascondere le distrazioni di liquidità, contestate ai capi A) e B) dell’imputazione» dal momento che «in assenza di tracce documentali sarebbe stato impossibile ricostruire i rapporti esistenti tra la società fallita e le altre società riconducibili a COGNOME e COGNOME NOME così rendendo più difficoltosa l’accertamento RAGIONE_SOCIALE causali indicate nelle varie disposizioni di bonifico bancario» (pag.35 della sentenza impugnata). È stato altresì valorizzato quale indice di fraudolenza il dato dell’avvenuta cessione della società ormai decotta ad un prestanome (nel maggio 2017), cui subito dopo ha fatto seguito la messa in RAGIONE_SOCIALE della società.
La deduzione difensiva -relativa alla circostanza che le scritture contabili e societarie della fallita sarebbero state tenute dal commercialista, trasferito in Sudamerica- è meramente assertiva e priva di qualsiasi riscontro probatorio. Inoltre,
è irrilevante l’ulteriore doglianza concernente la mancanza di riscontro all’affermazione del curatore fallimentare di avere reiteratamente richiesto all’imputato la consegna della documentazione contabile e societaria, in considerazione del fatto nessun tipo di documentazione risulta essere comunque successivamente consegnata, neppure nel corso del procedimento penale.
3.È inammissibile il terzo motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle operazioni dolose volte a cagionare il dissesto della società, ascritte al capo A1). La Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni fiscali e contributive un comportamento che andando ad aumentare ingiustificatamente l’esposizione della società nei confronti dell’Erario e degli Enti previdenziali, anche in ragione dell’inevitabile carico sanzionatorio che poteva derivarne e ne è derivato- rendeva prevedibile, proprio per l’ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto.
La sentenza è conforme, pertanto, al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui le operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492), in quanto «ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, Legge fall. anche quando le operazioni dolose, dalle quali deriva il fallimento della società, non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa)» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01).
Le deduzioni difensive sulla sussistenza di una domanda di rateizzazione del debito o sulla opinabilità dei dati esposti nell’avviso di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono generiche e non si confrontano con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, rispetto ad analoga doglianza, ha evidenziato il carattere strumentale e dilatorio della domanda di rateizzazione presentata dalla fallita per un ammontare esiguo rispetto al debito complessivo superiore a quattro milioni di euro, nonché relativamente alla mancata impugnazione degli accertamenti tributari nelle competenti sedi.
È fondata la doglianza espressa al quarto motivo relativamente alla posizione della sola imputata COGNOME NOME.
La sentenza di primo grado, relativamente alle plurime condotte distrattive contestate agli imputati al capo A2) per l’importo complessivo pari ad euro 642.705,83, ha evidenziato come l’imputata NOME COGNOME debba essere ritenuta responsabile della sola distrazione di euro 49.631,59 corrispondente all’importo degli assegni risultati emessi in favore della medesima ed incassati a titolo di compenso come amministratrice in mancanza di una delibera societaria assembleare che prevedesse tale compenso (pag.19 della sentenza di primo grado). La medesima imputata era stata ritenuta estranea rispetto alle residue condotte distrattive in quanto afferenti ad assegni rispetto ai quali non era dato sapere se fossero stati emessi dalla medesima ovvero dalla sorella ed amministratrice di fatto NOME COGNOME, delegata ad operare sul medesimo conto societario.
La sentenza di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputata COGNOME NOME relativamente alla somma di euro 49.631,59 percepita dalla medesima a titolo di asseriti emolumenti, ribadendo l’illiceità di tale pagamento in assenza di esplicita delibera assembleare in tal senso (pag.31).
Tuttavia, nel prosieguo della motivazione la Corte territoriale (pag. 32) per il medesimo capo A2) ha assolto l’imputata per l’importo di euro 113.923,38, omettendo di considerare che relativamente alla somma originaria indicata in imputazione (pari ad euro 642.705,83) l’imputata era stata, in realtà, ritenuta responsabile per la minore somma di euro 49.631,59, corrispondente, come detto, all’importo complessivo percepito a titolo di compenso non giustificato.
Indubbiamente la sentenza impugnata presenta, sotto tale profilo, una motivazione non esente da profili di contraddittorietà in quanto il rilevato contrasto fra dispositivo e motivazione, non superabile per via interpretativa, non consente di comprendere in relazione a quale importo, e a quale specifico segmento comportamentale, l’imputata sia stata condannata.
5.È infondato il quinto motivo con cui la difesa si duole che la Corte di appello ( pag. 38) abbia respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – che va ribadito anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’istituto dalla c.d. riforma Cartabia – la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo tale discrezionalità essere esercitata motivando sugli
aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha dimostrato di avere fatto buon uso del potere discrezionale rendendo motivazione, pur sintetica, efficace avendo indicato, a sostegno del rigetto della richiesta, la ‘capacità a delinquere dell’imputato, dimostrata dai numerosi precedenti penali anche per reati della stessa indole di quelli per cui si procede’ ( fra cui una condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e per reati tributari) sottolineando che la ‘pena sostitutiva della detenzione non è idonea alla rieducazione del condannato’.
3.In conclusione, pertanto, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere accolto limitatamente al quarto motivo. Deve essere rigettato il ricorso di COGNOME NOME con condanna del medesimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così è deciso, 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME