Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Udito il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa il 13 febbraio 2019 dal G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tempio Pausania che aveva condannato a pena di giustizia COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta in ordine alla distrazione della complessiva somma di euro 3.928.532,35 corrispondente ad un finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Cremona alla società fallita, di cui l’imputato era amministratore di fatto.
Il Tribunale ha rilevato che l’imputato è stato socio unico della società fallita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonché amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE; nel 2010 la Banca Popolare di Cremona ha erogato un
finanziamento pari a quasi quattro milioni di euro alla società fallita; la suddetta somma non è mai entrata, tuttavia, nelle casse sociali, come dimostrato dalla documentazione contabile, essendo stata oggetto di un bonifico in favore della società RAGIONE_SOCIALE, privo di giustificazione; il curatore del fallimento ha indicato la causa dal dissesto nella dissipazione del patrimonio e delle finanze della società da parte de ll’ imputato cui sono stati ricondotti anche incauti acquisti di automobili di lusso e di natanti, effettuati attraverso l ‘ utilizzazione di somme erogate alla società a titolo di mutuo per i cantieri sociali.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto non provata la tesi difensiva secondo cui la somma oggetto di distrazione avrebbe rappresentato la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, precedentemente effettuato da RAGIONE_SOCIALE alla società fallita.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME con atto a firma dei suoi difensori.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma penale in relazione all’art. 27, comma 2, Cost.
Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto non provato che i movimenti bancari effettuati tra la società fallita e la società RAGIONE_SOCIALE abbiano avuto ad oggetto la restituzione di un finanziamento, effettuato da RAGIONE_SOCIALE in favore della società fallita, presupponendo l’esistenza di un onere probatorio in capo all’imputato in realtà non configurabile nel nostro ordinamento, in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost.. Deduce, altresì, l’erroneità della conclusione secondo cui la tesi del prestito non sarebbe assistita da alcuna documentazione ‘ fiscale ‘ , non sussistendo alcun obbligo ‘ fiscale ‘ correlato alla concessione di un finanziamento soci infruttifero; l’imputato aveva depositato, a sostegno della sua tesi, il libro degli inventari della società RAGIONE_SOCIALE da cui risultava l’esistenza del finanziamento soci come anche la riduzione dello stesso per effetto del contestato bonifico, oltre che la bozza di bilancio al 31 dicembre 2011 ed i bilanci della fallita che prevedevano una voce di passivo per ‘prestito infruttifero soci’; tale documentazione comproverebbe la veridicità della dicitura apposta sulla contabile bancaria, relativa al contestato bonifico, in cui si indicava come causale la ‘ restituzione del finanziamento soci infruttifero ‘ ; la stessa ricostruzione contabile del curatore aveva confermato la causale addotta rispetto al bonifico effettuato non essendovi elementi da cui desumere una qualificazione contabile differente; alla data della restituzione del finanziamento ai soci, non sussisteva ancora l’insolvenza della società.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto sussistere corrispondenza fra la contabilità della società fallita e la dicitura del bonifico anche considerato che la normativa di settore impone di
ritenere la contabilità sociale assistita da fede privilegiata anche in relazione all’obbligo dell’intermediario di verificare le ragioni del bonifico.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge penale in relazione all’art. 237 cod. proc. pen. rilevando l’utilizzabilità del documento proveniente dall’imputato e, pertanto, l’idoneità della ricevuta del bonifico prodotto dalla difesa a comprovare la tesi sostenuta.
2.4. Con quarto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod pen. Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento a condotte antecedenti pur accertate, tuttavia, con sentenze divenute irrevocabili in epoca successiva.
2.5. Con quinto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. deducendo che la mancata partecipazione al processo non può giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto elemento neutro.
2.6. Con sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valorizzato la condotta tenuta dall’imputato davanti al curatore, ritenendola non collaborativa, senza considerare che l’obbligo di collaborazione riguarda l’amministratore pro tempore al tempo del fallimento e non gli amministratori precedenti.
2.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2700 cod. civ. Deduce che la relazione del curatore non fa piena prova rispetto alle valutazioni dal medesimo compiute e la mancata allegazione di documentazione contabile, fatta eccezione dei bilanci della fallita. Le dichiarazioni del curatore fallimentare avrebbero, altresì, valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. solo limitatamente ai fatti da lui compiuti, o attestati essere avvenuti in sua presenza, ma non relativamente alle valutazioni effettuate.
2.8. Con ottavo motivo denuncia violazione di legge penale in relazione all’articolo 2710 cod. civ. rilevando l’idoneità della documentazione contabile a fornire piena prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi e fondati sulla medesima prospettazione difensiva, sia pure assunta da diverse angolazioni, sono infondati.
Le censure proposte sono, sotto un primo profilo, inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o ilRAGIONE_SOCIALEa, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794) sottesa alla decisione, che in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
A tale proposito, mette conto ricordare, invero, che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di ilRAGIONE_SOCIALEità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla ilRAGIONE_SOCIALEità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente (“manifesta ilRAGIONE_SOCIALEità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALEo apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed allora, la valutazione che la Corte di cassazione è chiamata a fare non concerne la maggiore o minore capacità persuasiva delle fonti di prova citate dal ricorrente rispetto a quelle valorizzate dal giudice del merito, e nemmeno la corretta lettura che a tali ultime fonti di prova il giudice del merito abbia dato, salvo il caso del travisamento della prova, nella fattispecie neppure prospettato.
Sotto altro profilo, deve considerarsi che si versa in una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nella quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni; e che, pertanto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico
complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
1.1.La Corte territoriale, nel rispondere a doglianze di contenuto analogo a quella riproposte con il ricorso, richiamando le evidenze acquisite ha sottolineato che la somma di euro 3.928.532,35, erogata nel novembre 2010 dalla Banca Popolare di Cremona alla società fallita, è stata oggetto di un bonifico immediato effettuato in favore della società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta amministrata dal medesimo imputato e socio unico della società fallita. Ha, tuttavia, ritenuto che, anche se la ricevuta del bonifico effettuato dalla società fallita alla società RAGIONE_SOCIALE ha indicato come causale la dicitura ‘ restituzione finanziamento soci infrutt. ‘ , tuttavia, dalla documentazione contabile acquisita non è stato possibile ricavare movimenti di denaro tra le due società dal 2008 al 2010, sottolineando, inoltre, che la diversa ricostruzione proposta dalla difesa fa riferimento, comunque, ad operazioni di diverso importo.
La sentenza impugnata ha, altresì, evidenziato l’inidoneità dei libri inventari della società RAGIONE_SOCIALE a dimostrare la bontà della ricostruzione difensiva stante la mancanza di documentazione a supporto, in particolare di documenti da cui desumere la data dell’asserito finanziamento soci ed il suo preciso ammontare; ha, in particolare, rilevato che gli importi desumibili dai libri inventari attesterebbero una diminuzione dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE per finanziamenti soci, in favore della società fallita, per complessivi euro 3.552.262,35, dunque inferiore alla somma oggetto del bonifico (pari ad euro 3.928.532,35) con una differenza di quasi 400.000 euro; con motivazione RAGIONE_SOCIALEa di immune da vizi, è stato, altresì, ritenuto che la dicitura apposta a titolo di causale nella contabile del bonifico (‘ restituzione finanziamento soci inf rutt.’) sarebbe irrilevante in quanto frutto di una dichiarazione resa in autonomia dal soggetto che dispone lo stesso bonifico.
1.2. Sotto altro profilo deve ritenersi immune da vizi anche il ragionamento compiuto rispetto alla individuazione del momento di insorgenza del dissesto economico della società fallita essendo stato evidenziato, a tale proposito, che la società, già nel 2009, aveva perdite pari ad euro 519.394,25 e che, nel 2010, il capitale sociale era risultato completamente eroso dalle perdite. In particolare, inoltre, alla data dell’11 novembre 2010, sull ‘ immobile della società, costituito da un aRAGIONE_SOCIALE sito in Olbia, valutato per circa 9 milioni di euro, risultavano iscritte ipoteca per oltre 15 milioni di euro; il curatore del fallimento ha, altresì, individuato la causa del dissesto nella dissipazione del patrimonio da parte dell’imputato il quale dal 2009 al 2012 era stato amministratore unico della società fallita e non aveva mai giustificato il prelievo effettuato.
A fronte di tali risultanze, l’argomento addotto dalla difesa, secondo cui l’equilibrio finanziario della società, al momento del contestato bonifico, dovrebbe essere desunto dal fatto che la Banca Popolare di Cremona avesse deciso di concederle un finanziamento di quasi quattro milioni di euro, appare legato ad un ragionamento ipotetico e congetturale ed inidoneo a disvelare un profilo di criticità nel ragionamento compiuto dalla Corte territoriale in quanto legato a dati contabili oggettivi ed incontrovertibili.
Deve, altresì, considerarsi che, anche aderendo alla tesi difensiva sulla configurabilità di un precedente finanziamento erogato dalla società RAGIONE_SOCIALE alla società fallita, data la collocazione temporale dello stesso, fatto risalire dalla stessa difesa all’anno 2008 , la vicinanza temporale dello stesso finanziamento al dissesto patrimoniale avrebbe dovuto determinare l’applicazione della regola di cui all’art. 2467 cod. civ. in applicazione dell’insegnamento di questa Corte secondo cui «Integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che procede, in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., al rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell’impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in esame non viene in risalto la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale).»( Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 -01)
2. Il terzo motivo, con cui la difesa deduce violazione dell’art. 237 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta inidoneità della contabile del bonifico a fornire prova della legittimità dello stesso, ovvero della sua non inerenza a RAGIONE_SOCIALEhe distrattive, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato che la somma concessa alla società fallita dall’Istituto bancario, a titolo di finanziamento, non sia mai entrata nelle casse societarie della fallita in quanto direttamente accreditata in favore della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile all’odierno imputato, in mancanza di qualsiasi atto deliberativo da parte degli organi della medesima società fallita. Ha, inoltre, evidenziato la mancanza di idonea documentazione contabile relativa alla sussistenza di un pregresso finanziamento da parte della società RAGIONE_SOCIALE in favore della società fallita.
A fronte di tale ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa ed aderente alle risultanze contabili acquisite, appare evidente l’infondatezza giuridica della doglianza difensiva, formulata attraverso il richiamo alla disposizione contenuta nell’articolo 237
cod,proc. pen. in quanto non pertinente al caso di specie. Stante la natura dei rapporti intercorsi tra le società, soltanto una idonea documentazione contabile avrebbe potuto supportare la diversa ricostruzione prospettata.
2.1. Occorre ricordare, inoltre, che il costante orientamento di legittimità si esprime nel senso che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 4 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411), principio che la elaborazione giurisprudenziale ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. L’imprenditore è posto dall’ ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell’integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. L’apporto conoscitivo proveniente dall’imputato si declina peculiarmente, nello statuto dei reati fallimentari, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l’adempimento degli obblighi che gravano sull’imprenditore. La responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 Legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano, dunque, una inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull’imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall’esistenza di idonea documentazione contabile ( Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021,dep. 2022, Rv. 282643 -01).
Nella fattispecie, la motivazione fornita in ordine alla mancanza di prova della destinazione del finanziamento al soddisfacimento di esigenze sociali è immune da vizi RAGIONE_SOCIALEi e posta in essere senza alcuna violazione della norma processuale indicata che non impone, evidentemente, di ritenere ogni documento proveniente dall’imputato assistito da efficacia probatoria rafforzata. Appare, pertanto, incensurabile la valutazione espressa dalla Corte territoriale, e non sindacabile in
questa sede, in ordine alla inidoneità della produzione, effettuata dalla difesa e rappresentata dalla contabile del bonifico nella quale è indicata come causale la restituzione di un pregresso finanziamento soci, a fornire la prova della bontà della compiuta operazione e della mancanza di una sua natura distrattiva.
3.È infondato il quarto motivo concernente la presunta viola zione dell’art. 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale valorizzato condotte pregresse, ma non ancora oggetto di accertamento irrevocabile.
Il giudizio compiuto in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio è espressione del potere discrezionale del giudice il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficiente i criteri seguiti nella valutazione in ordine all’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; tale giudizio è censurabile nel giudizio di legittimità solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento ilRAGIONE_SOCIALEo. Nella fattispecie in esame, il ragionamento compiuto dalla Corte è immune da vizi in quanto ha fatto riferimento a condotte pregresse, non messe in discussione dalla difesa sotto il profilo della loro effettiva storicità, ed è irrilevante la circostanza che l’accertamento penale riguardante il loro materiale accadimento sia effettivamente divenuto irrevocabile in epoca successiva al compimento della condotta distrattiva addebitata nel presente procedimento.
L’art. 133 cod. pen. prevede che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale indicato dall’articolo 132, tenga conto della gravità del reato desunta oltre che dalle caratteristiche intrinseche della condotta, nei distinti profili oggettivi o soggettivi, anche della capacità a delinquere del colpevole desunta ‘ dai precedenti penali a giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato ‘ La norma invocata dalla difesa, dunque, consente che, in sede di commisurazione della pena, possa essere fatto riferimento anche a condotte antecedenti, non coperte da giudicato o comunque non oggetto di precedenti penale e giudiziari. L’indicazione desumibile dal tenore letterale della norma è univoca , facendo la norma distinto riferimento a ‘precedenti’ e a ‘condotte antecedenti non coperte da giudicato’ e ciò priva di pregio la doglianza difensiva articolata con il motivo in esame.
4.Sono manifestamente infondati il quinto e sesto motivo con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Orbene, le valutazioni della Corte d’appello, anche se concise, non possono dirsi apparenti o insufficienti avendo il Giudice distrettuale, al fine di motivare il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, messo in luce le modalità del fatto ‘con particolare riferimento all’elevato importo distratto e alla rilevante influenza che la distrazione ha avuto sul successivo fallimento societario ‘ oltre che la condotta tenuta dinanzi al curatore fallimentare, avuto riguardo alla mancanza di collaborazione fornita, e al fatto di non avere potuto desumere dalla condotta processuale, sostanziatasi nella legittima scelta dell’imputato di non comparire, alcun elemento suscettibile di valutazione positiva (pag.14 della sentenza impugnata).
La motivazione resa appare immune da censure ed esaustiva dovendosi, peraltro, considerare che la pena base si è attestata al di sotto del medio edittale che, per l ‘ ipotesi consumata, giunge, nel massimo, ad anni dieci di reclusione e che, nell’ipotesi di pena inferiore al medio edittale, l’irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell’imputato (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).
5.Il settimo motivo è inammissibile. La difesa censura l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare anche nella loro componente valutativa e la mancanza di riscontri esterni alle suddette dichiarazioni senza considerare che, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata dà conto di un giudizio compiuto dai giudici di merito in autonomia, sulla base di una corretta valutazione delle risultanze contabili, acquisite in epoca successiva all’apertura del fallimento, senza alcun acritico recepimento di valutazioni compiute dal curatore fallimentare
6.È manifestamente infondato l’ultimo motivo legato alla presunta violazione dell’art. 2710 cod. civ. risultando la doglianza formulata senza tenere conto del fatto che il giudizio di penale responsabilità risulta piuttosto ancorato alla mancanza di una contabilità idonea a comprovare l’assunto sostenuto, in ordine alla certa esistenza di un finanziamento progresso concesso dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della società fallita, e comunque alla inidoneità della documentazione
acquisita dal curatore, anche su impulso della difesa, a fornire idonea base giustificativa alla operazione compiuta.
7.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME