Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1) n. 4, in relazione al prelievo di somme denaro di pertinenza societaria per Euro 8.700,00, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e le pene accessorie fallimentari per una durata pari alla pena principale (fa commesso in Monza il 26 ottobre 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
che, con memoria in data 23 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le censure di cui al terzo motivo di ricorso, evidenziando come, una volta dichiarat estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi 1) – ipotesi div quelle di cui al punto 4 – e 2), l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 L.F. non do essere considerata sussistente, con la conseguenza che non si sarebbe potuta considerare neppure equivalente alle riconosciute attenuanti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo ed il secondo motivo, che lamentano il vizio di violazione di legge e il v di motivazione in punto di affermazione di responsabilità della ricorrente e di qualificazione de residua condotta ascrittale – in termini di bancarotta preferenziale piuttosto che in quel bancarotta fraudolenta patrimoniale, come invece ritenuto in sentenza – sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In materia bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni del società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di a impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assen chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite all curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specif e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione» (Sez 5 , n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204): situazione che non si è registrata nel caso concreto, posto che nulla di specifico e documentato è stato allegato dalla ricorrente a sostegno dell propria tesi difensiva, ossia che fossero stati utilizzati per finalità aziendali oppu remunerare la propria attività in favore della società (vedasi pag. 10, secondo capoverso della sentenza impugnata);
che il terzo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale h specificatamente indicato i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionat applicato);
che il rilievo di cui alla memoria difensiva del 23 febbraio 2024 è manifestament infondato, perché dall’imputazione di cui al capo 1) punto 4, risulta che le condotte distrat sono state due – perché due sono stati i prelievi di denaro contante allo sportello, ossia que in data 31 marzo 2015 e quello in data 30 maggio 2015 -, di modo che deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’a comma 2, n. 1, L.F., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla mede ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667); in ogn· caso il rilievo è
conclamatamente generico, perché non ha neppure evocato il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. Rv. 281031 astrattamente suscettibile di conferirgli una parvenza di non manifesta infondatezza;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
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