Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51199 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51199 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 9 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte d’appello di Ancona, confermando, sostanzialmente, la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo quanto al trattamento sanzionatorio), ha ritenuto NOME
Pardos responsabile dei reati di bancarotta fraudolenl:a documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 2 gennaio 2013), avrebbe sottratto o distrutto i libri e le scritture contabi obbligatorie della predetta società, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, e distratto, dal patrimonio della fallita, cinque autovetture analiticamente indicate nel capo d’imputazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando quattro motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge dell’inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 429 e 179 cod. proc. pen.), deduce l’omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup in primo grado, notificato al solo difensore d’ufficio, presso il quale non era stato eletto domicilio.
2.2. Il secondo deduce, conseguentemente, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen.), l’illegittima dichiarazione assenza, avvenuta in assenza degli indicatori normativi dai quali desumere, in ipotesi, l’effettiva conoscenza del processo.
2.3. Il terzo deduce, invece, vizio di motivazionge, nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe valutato (ritenendoli inammissibili) i motivi aggiunti depositati con memoria del 6 dicembre 2022 e, quindi, non avrebbe in alcun modo considerato il disconoscimento delle firme apposte in calce ai verbali di assemblea ordinaria con il quale si è proceduto alla nomina ad amministratore e quello di consegna della documentazione contabile.
2.4. Il quarto, in ultimo, deduce violazione di legge (in relazione all’art 216, comma 1, n. 2, I. fall.), in quanto, sostiene la difesa, la Corte territoria avrebbe dedotto la sottrazione o la distruzione della documentazione contabile alla luce del solo possesso di tali documenti, laddove alcuna specifica richiesta di consegna da parte del curatore era pervenuta all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono manifestamente infondati.
Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio ipotizzato: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), emerge che il decreto di fissazione dell’udienza preliminare è stato notificato personalmente al ricorrente il 15 febbraio 2016 e, in assenza di un conseguente dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano (circostanza che il ricorrente non contesta
correttamente, il decreto che ha disposto il giudizio è stato notificato al difensore d’ufficio.
Tanto, alla luce della diretta conoscenza da parte dell’imputato dell’introduzione del processo, è circostanza idonea ad assicurare la piena consapevolezza della pendenza dello stesso e a rendere irrilevante l’effettiva instaurazione di un concreto rapporto professionale con il difensore (nelle more designato d’ufficio), rimesso alla libera scelta dell’imputato.
Alla luce di tali evidenze processuali, deve ritenersi corretta la notifica de decreto che dispone il giudizio (effettuata al difensore a norma dell’art. 169 cod. proc. pen.) e, di conseguenza, legittima la successiva dichiarazione di assenza.
La corretta instaurazione del rapporto processuale rende inammissibile anche il terzo motivo.
La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra, com’è noto, il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteri devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni d carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; SeZ. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 25430101).
Ebbene, in concreto, il disconoscimento delle firme apposte in calce al verbale assembleare e a quello di consegna della documentazione è censura sollevata solo con i motivi nuovi, mai prospettata prima. E tanto rende la relativa censura inammissibile (in quanto afferente ad un punto della decisione non censurato prima) e irrilevante la relativa omessa motivazione da parte della Corte territoriale (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982).
3. Ad identiche conclusioni anche con riferimento al quarto motivo.
La circostanza che la documentazione contabile non fosse stata richiesta dal curatore è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare a curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteri documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella
sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 I. fall., oggi 49 CCI). Questi ultim diversamente caratterizzati per l’oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consist statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell’impresa. Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avvien nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: a 2220 cod. civ.).
Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73.
Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla so documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.