Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51477 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UMAGO (CROAZIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 marzo 2023 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore (oltre che socio unico) della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste il 24 febbraio 2014. L’imputato è stato riconosciuto responsabile della distrazione della somma di euro 6.600 euro – prelevata dal conto corrente della società – e della bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale, ossia per aver tenuto la documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il Tribunale aveva riconosciuto al
prevenuto la circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fall. in misura prevalente rispetto alla aggravante della continuazione fallimentare e alla recidiva, condannandolo alla pena di due anni di reclusione e determinando le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari a quella della pena principale inflitta.
2. Avverso la sentenza anzidetta ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione e che concerne la sola conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che la società fallita aveva cessato la propria attività il 26 settembre 2011, a seguito della revoca della licenza da parte del Prefetto, come risulterebbe dalla relazione del curatore ex art. 33 legge fall., oltre che dalla deposizione di quest’ultimo e del AVV_NOTAIO COGNOME. Ne consegue – si sostiene nel ricorso – che l’imputato non ha esercitato alcuna attività amministrativa di rilievo e che, quindi, non può essergli imputata la mancata tenuta delle scritture per il periodo successivo alla sua nomina, così come non può essergli addebitata la mancanza delle scritture contabili per il periodo anteriore al suo ingresso nella società, giacché non vi è prova che gli siano state consegnate. Tali argomentazioni critiche erano state sviluppate nell’atto di appello, ma non hanno ricevuto riscontro nella sentenza impugnata. Il ricorso prosegue sottolineando che l’imputato aveva avuto un atteggiamento collaborativo con il curatore, come da questi riferito in dibattimento.
Difetterebbe anche la prova del dolo della fattispecie. Quanto ai crediti che risultavano in contabilità nonostante fossero stati estinti, non si conosce la data di tale ultimo accadimento, sicché non può escludersi che – così il ricorso -«potevano benissimo essere presenti, sia i crediti medesimi sia i successivi pagamenti, all’entrata in carica di COGNOME, che quindi nulla poteva saperne» (circostanza che sarebbe confermata anche dalla deposizione del AVV_NOTAIO COGNOME). Il NOME – si legge altresì nel ricorso – aveva collaborato con il curatore nella ricostruzione di tali crediti. La Corte di appello avrebbe fornito una risposta non esauriente alle censure dell’appellante e del materiale istruttorio e non avrebbero applicato le regole della logica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile di aver tenuto la contabilità della RAGIONE_SOCIALE in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a far data dal primo gennaio 2012. Più precisamente, come si evince dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata, quello che viene ascritto al prevenuto – che aveva assunto la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE il 5 dicembre 2012, dopo aver acquisito la totalità delle quote – è di non avere aggiornato la contabilità della società per il periodo antecedente alla sua nomina e di non averla regolarmente tenuta nel periodo successivo, non essendo in discussione che le scritture contabili gli fossero state consegnate; altro addebito è quello di avere poi consegnato al curatore solo scritture frammentarie. Tanto aveva determinato l’estrema difficoltà, per gli organi della procedura, di ricostruire le vicende societarie, ricostruzione resa possibile solo grazie a controlli documentali incrociati e alla escussione di soggetti a conoscenza gli accadimenti di rilievo, che avevano fatto venire alla luce come alcuni crediti verso clienti, che dalle scritture contabili apparivano ancora tali, erano già stati saldati.
L’addebito è, quindi, quello di bancarotta fraudolenta documentale generale. Tale delitto si configura sia nel caso in cui l’impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d’affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, COGNOME, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, NOME, Rv. 232212). Né la responsabilità può essere esclusa per il fatto che, nonostante le alterazioni delle scritture, le irregolarità di gestione siano comunque venute alla luce, giacché l’interesse dei creditori a che l’impresa debitrice presenti scritture veridiche è stato comunque leso (Sez. 5, n. 441 del 12/03/1971, COGNOME, Rv. 118256). Avuto riguardo al versante soggettivo, questa forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677), sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881;
Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247444; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, COGNOME, Rv. 229321).
Fatta questa premessa, l’unico motivo di ricorso GLYPH che contesta il giudizio di penale responsabilità – si sviluppa su due versanti.
2.1. Il primo attiene alla sussistenza oggettiva dell’addebito e non coglie nel segno laddove censura il verdetto di colpevolezza, da una parte, negando il dovere di aggiornare le scritture contabili dal primo gennaio 2012 in capo al ricorrente siccome divenuto amministratore solo a dicembre e, dall’altra, sostenendo che le scritture contabili non andassero successivamente tenute in quanto la società era inattiva.
Quanto al primo aspetto, infatti, il Collegio osserva che era preciso dovere dell’amministratore verificare che le scritture contabili fossero rettamente aggiornate e che i debiti dei clienti verso la società che risultavano annotati, una volta estinti, non risultassero più come tali in contabilità; è evidente, infatti, ch tale mancato aggiornamento ha determinato obiettive difficoltà ricostruttive della curatela nella sua attività di ricerca di poste attive con cui soddisfare il ceto creditorio, attività che ha dovuto contare su altre fonti informative il che, come osservato nella parte introduttiva (cfr. supra § 1) non esime l’amministratore da responsabilità.
In ordine al secondo punto, la mozione critica muove da un presupposto errato; può essere utilmente richiamata, a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di bancarotta documentale semplice secondo cui la sostanziale inattività di un’impresa non determina il venir meno dell’obbligo di tenuta della contabilità, obbligo che cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese (tra le altre, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv. 250407).
2.2. Il secondo versante del ricorso – che concerne il giudizio quanto al coefficiente soggettivo della condotta – è, invece inammissibile in quanto non trova corrispondenza nell’atto di appello.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado d giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.