Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montella il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del 22 luglio 2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante, lo aveva condannato alla pena di
giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
COGNOME, all’esito del giudizio di appello, risulta condannato per avere, quale amministratore unico, dal 2 maggio 2007 al 17 giugno 2013, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29 aprile 2015, sottratto o distrutto le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio creditori o di procurarsi un ingiusto profitto, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, nonché di avere distratto, occultato, dissimulato o dissipato, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, numerosi beni facenti parte del patrimonio della fallita ed in particolare, disponibilità finanziarie per euro 39.526,64, beni mobili, mai reperiti, del valore contabile di euro 12.898,00, la somma di euro 68.000,00 riscossa dalla società RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 2.420,00 simulando la rinuncia ad un credito inesistente, la somma di euro 620.883,00 relativa all’IVA di cui è stato omesso il pagamento, la somma di euro 209.242,00 per rinuncia al credito nei confronti dell’amministratore, la somma di euro 62.698,19 relativa a crediti oggetto di svalutazione e poi cancellati dall’attivo ed infine la somma di euro 9000,00 per rimborsi in favore di NOME COGNOME di anticipazioni di denaro effettuate dall’amministratore unico.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando dieci motivi.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo, che vengono sviluppati unitariamente nell’atto di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 193 e 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello deciso basandosi esclusivamente su quanto affermato dal curatore fallimentare nel corso del dibattimento e nella sua relazione, trascurando, peraltro, di considerare che lo stesso curatore aveva asserito nella sua relazione che sussisteva un discreto ordine nella archiviazione delle scritture contabili e dei documenti contabili sino al 7 maggio 2013, data fino alla quale le scritture offrivano una corretta rappresentazione delle movimentazioni registrate sul libro giornale. Risultavano trascurate anche le deposizioni di tutti gli altri tes che avevano riferito di una corretta tenuta della contabilità e della consegna delle scritture al nuovo amministratore unico; in relazione a tali deposizioni nulla viene detto nella sentenza di secondo grado, la cui motivazione risulta, quindi, carente ed illogica.
2.2. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, anch’essi trattati unitariamente nell’atto di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 216, primo comma, n. 1, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del nesso eziologico tra la condotta ed il dissesto.
Sostiene che tale nesso debba esistere per la configurabilità dei reati contestati, cosicché la sentenza qui impugnata, non motivando su tale punto, sarebbe carente.
Peraltro, si evidenzia nel ricorso, la fallita intratteneva rapporti con il COGNOME e le sue società poiché egli, durante la sua amministrazione, era stato l’unico finanziatore e socio della fallita ed in tale circostanza trovavano origine i rapporti di debito o credito, del tutto fisiologici, tra la fallita, l’imputato e le sue soc con le quali erano stati conclusi contratti di sponsorizzazione volti a rimpinguare le casse della società sportiva.
Il curatore aveva definito svalutazione di un credito della società nei confronti del COGNOME un pagamento effettuato al COGNOME quale creditore della società poi fallita. Tale condotta poteva integrare al massimo una bancarotta preferenziale, essendo irrilevante che il COGNOME avesse agito quale amministratore della società.
Unico altro creditore, oltre alla famiglia COGNOME, era l’erario per debiti tributari. Era stato, tuttavia, concordato un piano di rateizzazione che escludeva la sussistenza dello stato di insolvenza. Nel momento in cui il COGNOME aveva provveduto alla estinzione del proprio credito la società non versava in stato di insolvenza e, pertanto, neppure poteva ravvisarsi in tale condotta una bancarotta preferenziale.
2.3. Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dei delitti contestati.
Il COGNOME, quando aveva realizzato le condotte oggetto di contestazione, non riteneva che la società poi fallita versasse in uno stato di sofferenza patrimoniale; anche il teste COGNOME, commercialista della fallita, aveva affermato che le passività societarie erano sanabili attraverso la cessione dei contratti con i calciatori. Il fallimento della società non era dovuto all’impossibilità per la stessa di sostenere i suoi debiti, ma alla mancata iscrizione della società, da parte dell’amministratore subentrato al COGNOME, al girone di serie C2. Tutti i testi escussi avevano affermano che la società non versava in condizioni critiche e, peraltro, anche la RAGIONE_SOCIALE non aveva rilevato alcuna irregolarità ed al contrario aveva accolto l’ammissione della fallita alla serie C2 per meriti extra sportivi.
2.4. Con il settimo e l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di appello, osserva il ricorrente, si è limitata ad affermare che era onere del ricorrente dimostrare che il mancato rinvenimento delle scritture contabili non fosse a lui imputabile, operando in tal modo un’illegittima inversione dell’onere della prova.
Peraltro, essendovi stato un avvicendamento nella carica di amministratore unico della società, in mancanza di prova – come nel caso di specie – che il precedente amministratore avesse continuato ad operare quale amministratore di fatto della società, occorreva distinguere i fatti ascrivibili all’amministrator uscente da quelli imputabili a quello subentrante. Il COGNOME non poteva essere chiamato a rispondere anche della tenuta della contabilità in un periodo successivo a quello in cui aveva ricoperto la carica di amministratore.
Dalle dichiarazioni rese dal presidente del collegio dei revisori contabili, dott. COGNOME, risultava anche che le scritture erano state aggiornate sino a quando il COGNOME non era cessato dalla carica, mentre il commercialista COGNOME aveva affermato che al momento della cessione delle quote sociali dal COGNOME alla società di cui era titolare il nuovo amministratore, COGNOME, era stato anche sottoscritto un verbale in cui era stato dato atto della consegna delle scritture contabili.
Il commercialista COGNOME, evidenzia il ricorrente, ha anche asserito che il nuovo amministratore era rimasto quasi del tutto assente e che era stato possibile consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare, quando venne da questi contattato.
È, quindi, illogico ammettere che sino a quando il COGNOME era rimasto in carica le scritture erano state regolarmente tenute e poi affermare la sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Né gli si potevano addebitare le omissioni del nuovo amministratore.
Il curatore era stato in grado di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari sino al momento in cui il COGNOME era subentrato al COGNOME nella carica di amministratore, cosicché non ricorreva un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.
2.5. Con il nono ed il decimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione meramente apparente in ordine al rigetto del motivo di appello diretto all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendosi la Corte di appello limitata ad affermare che la pena di anni due di reclusione, cumulata con quella oggetto delle precedenti condanne, non consentiva l’applicazione di detto beneficio. Sostiene il ricorrente che in caso di imputato già condannato, è possibile applicare la sospensione condizionale della
pena laddove tra la nuova condanna e quella a pena già condizionalmente sospesa non intervengano condanne intermedie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illogicità della motivazione per avere la Corte di appello fondato la sua decisione solo sulle affermazioni del curatore è inammissibile, poiché la motivazione della sentenza impugnata consente di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione e da essa non emerge una contraddittorietà o manifesta illogicità intrinseca, ossia risultante dal testo della motivazione, GLYPH mentre, con GLYPH riferimento alla contraddittorietà estrinseca, ossia dovuta al travisamento di prove, il motivo si presenta generico, poiché in esso non si indicano le prove che sarebbero state travisate e neppure si illustrano le ragioni per le quali tali prove sarebbero decisive, se non nella parte in cui si menzionano, a pagina 3 del ricorso, alcune affermazioni che sarebbero contenute nella relazione del curatore.
A tale proposito deve, tuttavia, osservarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, co. 2, disp. att. cod. proc. pen., inserit dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso
in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto di questa Suprema Corte, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso» (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale impone al ricorrente, anche dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all’onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell’organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.
Nel caso in esame, l’imputato non ha adempiuto a tale onere, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è ormai costante nell’escludere la necessità di un nesso eziologico tra le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il successivo fallimento.
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, che ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza).
Quanto, poi, alla possibilità, sostenuta dal ricorrente, di qualificare come bancarotta preferenziale la svalutazione di un credito vantato dalla società nei confronti del COGNOME, il motivo poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale il ricorrente perviene grazie ad una diversa valutazione del materiale istruttorio, cosicché la censura, in tale parte, è inammissibile. Essa sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., è in realtà diretta a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794).
anche il quinto ed il sesto motivo di ricorso risultano inammissibili per manifesta infondatezza.
Già è stato evidenziato sopra che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804) e, comunque, l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, primo comma, I. fall., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446).
Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte di cassazione ha recentemente affermato che l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell’agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284), come appunto nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha
ritenuto che i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale abbiano integrato chiare condotte distrattive.
Nel resto, anche in relazione al quinto e sesto motivo, il ricorrente sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità, perché il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 1998, COGNOME, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Quanto alle ragioni della decisione, deve osservarsi che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello, come nel caso di specie, abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 – dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
La Corte di appello, per rispondere ai corrispondenti motivi di appello, ha chiarito che la responsabilità penale del COGNOME è stata affermata non quale amministratore di fatto della società per fatti avvenuti quando era amministratore della società il COGNOME, ma quale amministratore di diritto per fatti da lui commessi nel periodo in cui egli rivestiva detta qualifica.
Essa ha anche precisato che la responsabilità del COGNOME per l’occultamento delle scritture contabili poggia sulla deposizione testimoniale del curatore e sul contenuto della relazione dallo stesso redatta ai sensi dell’art. 33 r.d. n. 267 del 1942. Nella sentenza di primo grado si afferma che il curatore ha dichiarato che i commercialisti che avevano provveduto alla tenuta della contabilità gli avevano detto che era stato il COGNOME ad omettere la consegna della documentazione non rinvenuta e che dalla sua relazione emerge che non sono stati prodotti i partitari
contabili riferiti agli esercizi dal 2008 al 30 giugno 2012, ossia anche documenti relativi alla gestione del COGNOME.
Quanto alle condotte distrattive, si afferma nella sentenza di primo grado che esse sono concentrate nei tre mesi anteriori all’ingresso della RAGIONE_SOCIALE nella compagine sociale ed all’assunzione della carica di amministratore da parte del COGNOME.
Laddove la Corte di appello evidenzia che l’imputato non ha dimostrato che l’omessa consegna della documentazione non è a lui imputabile, essa non ha operato un’illegittima inversione dell’onere probatorio, ma si è limitata ad osservare che il COGNOME non ha offerto prove di segno opposto a quelle indotte dalla pubblica accusa.
Nel resto, anche in questo caso, il ricorrente sollecita una diversa ed inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio.
Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso a chi sia stato già condannato a pena detentiva per delitto, salvo che con la precedente condanna per delitto il reo abbia riportato una pena condizionalmente sospesa che, cumulata con la pena per la nuova condanna, non superi il limite di cui all’art. 163 cod. pen., indipendentemente dalla assenza di condanne intermedie NOME . PrA.S1 GLYPH n(l)f 1 Cf3f’.6t ,
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2022.