Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONFALCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in parziale riforma della pronuncia in primo grado, ha ridotto rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio (concedendo pure la sospensione condizionale della pena) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che:
– il primo motivo – che denuncia la violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c), cod pen. e 6, par. 3, Convenzione EDU per la mancata rituale contestazione dell’aggravante di av commesso più fatti di bancarotta – è manifestamente infondato in quanto, in tema di re fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede l contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l’utilizzazione dell’istitut esclusivamente nell’applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe d regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 01);
– il secondo motivo – che denuncia la violazione della legge penale nonché dell’art. 1 comma 3, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per il travisamento della prova (richiama l’art. 606, co. 1, lett d), cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., del dolo e della mancata qualificazione del fat ex art. 217 legge fall. – è manifestamente infondato e generico, in quanto si affida ad asserti erro diritto nella parte in cui parametra la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta docum al rapporto causale tra il fatto e il fallimento e, quanto all’elemento soggettivo, difetta di tenuto conto che il fatto è stato qualificato come bancarotta fraudolenta c.d. generica, punita di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01), disattendendo la richiesta di una più favorevole qualificazione, nonché in ordine all’apprezzam delle dichiarazioni dei coimputati, oggetto di censure del tutto assertive (anche nella parte assumono che non si sarebbe adeguatamente argomentato sulle doglienza difensive) che non danno conto neppure della rilevanza di esse nell’iter della sentenza impugnata (che ha richiamato, tra l quanto rassegnato dal curatore);
– il terzo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 216, comm 1, n. 1, legge fall. – è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la sentenza impugna esplicito gli elementi da cui ha tratto la destinazione a finale personale delle somme in dis dando conto anche della diversa causale (rispetto a quella prospettata dalla difesa) con cui state appostate in contabilità (ossia pagamenti a professionisti), in tal modo indicando in m adeguata un indice di fraudolenza del fatto distrattivo, rilevante anche sotto il profilo del dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280898 – 01; Sez. 5, n. 38396 d 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01); e il ricorso non contiene un’effettiva critica nei co del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
( NOME
il quarto motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’ar comma 1, n. 1, legge fall., con particolare riguardo al nesso causale tra la condotta tipi dissesto societario e alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenzia manifestamente infondato in quanto il ricorso richiama un precedente (Sez. 5, n. 47502 d 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 – 01) in contrasto con la giurisprudenza ormai consolid secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallime Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 – 01), essendo sufficiente – come orm chiarito da tempo – la concreta pericolosità del fatto distrattivo (cfr., per tutte, 38396/2017, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto, infine, che non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore d parte civile il 21 ottobre 2025, così come della nota spese presentata il 30 ottobre 2025, e, du quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclu del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 5 novembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; e che, dunque, la ricorrente non deve essere condannati a rifondere al medesima parte civile le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 2 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 28 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 05/11/2025.