Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 983 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME L’AQUILA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’ar 216, primo comma, n. 1, L.F., riducendo però la pena inflitta;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudic di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie ( veda, in particolare, pag.2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022