Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25047 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ABBATEGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20.10.2023 la Corte di Appello di L’Aquila. in parziale riforma d pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichia colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ridetermiNOME, riducendola pena al predetto inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudi equivalenza alle aggravanti, concedendo il beneficio della sospensione condizionale del pena; ha confermato nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazi travisamento della prova. Si evidenzia che il giudice del gravame ha ritenuto sussistent responsabilità dell’imputato pur riconoscendo, a pagina 4 della sentenza, che “le operazi messe in atto dall’imputato ricostruite dal curatore e dal C.t. della procura furono fina non ad una indebita personale locupletazione ma a consentire la prosecuzione dell’attivi aziendale”. Si rappresenta che è necessario dimostrare la mancata giustificazione de pagamenti intercorsi tra le società a nulla rilevando l’assenza di fatturazione che può t più costituire presupposto per la contestazione del corrispondente reato tributario, e ch caso di specie non possono ritenersi provate le distrazioni – al più nei limiti di 800 indicati nella consulenza di parte, e non dei 300.000 ravvisati dalla Procura (e ciò, q meno, ai fini di una ben più ridotta pena).
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, e, in via subo ha chiesto dichiararsi la prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In ogni caso, a differenza di quanto si rappresenta nella memoria difensiva, non è matu il termine massimo dì prescrizione (che in relazione al reato di bancarotta fraudo distrattiva per cui vi è stata condanna e conferma in appello è pari a dodici anni e m evidentemente non decorso risalendo la consumazione del reato al 3.5.2016).
Ciò posto si osserva che sono manifestamente infondati i vizi denunciati in ricor innanzitutto quello con cui si afferma l’illogicità della motivazione della sentenza impu nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo che l’imputato avesse messo in operazioni che avevano fatto assumere costi alla società fallita senza remunerazione, m non per proprio personale vantaggio, bensì per mandare avanti l’attività della pro azienda, da ritenere un’unica realtà aziendale, avrebbe comunque ravvisato, in maniera illogica, il reato contestato. Ed invero, la Corte di appello, richiamando la decisione d grado, ha in realtà indicato gli atti di distrazione del patrimonio della società fa integrano sul piano oggettivo il reato contestato, sottolineando che vi è stato il pas dei beni della società fallita ad altre imprese riconducibili allo stesso imputato corrispettivo. In particolare, osserva la sentenza impugnata che la società fallita è “svuotata”, e ciò è quanto rileva ai fini dell’integrazione della fattispecie della b fraudolenta patrimoniale, essendo irrilevante il motivo per cui l’imputato ha agito rileva, in particolare, il fatto che l’imputato non abbia perseguito lo scopo di arricc ma quello di permettere la prosecuzione dell’attività, circostanza che all’evidenza scrimina in alcun modo la natura criminosa, di tipo distrattivo, della condotta che ha di comportato la spoliazione dei beni della società poi fallita a vantaggio di altre imprenditoriali, la cui riconducibilità al medesimo ricorrente non rileva nei termini in ricorso, ma anzi avvalora la natura distrattiva dell’operazione nella misura in cui no accertata la corresponsione di un effettivo corrispettivo (che secondo le conformi pronun di merito neppure la difesa è riuscita a comprovare). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità di perseguita dagli agenti, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenu diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento gli frode per pregiudi frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che inc patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ce creditorio (cfr. Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, Lezzi, Rv. 279089 laddove nel caso di specie la frode è stata rinvenuta nel fatto che alle cessioni non ha seguito una effettiva contropartita.
E, quanto all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata riguardo aì cost indebitamente accollati alla fallita, segnalata in ricorso al fine di far r contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in realtà con essa la Corte di appello inteso chiarire – coerentemente con la ricostruzione accusatoria – che da parte della soci
fallita vi fu anche un’ingiustificata assunzione di costi del personale impiegato presso l imprese del ricorrente (circostanza parimenti ritenuta non superata alla stregua dei gene rilievi difensivi). Vi è solo da aggiungere che ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolen distrazione, inoltre, è sufficiente l’esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, da dolo generico.
2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore de cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/5/2024.