Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51125 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51125 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAS PLASSAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata assoluzione per i reati di bancarotta – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e portatrici di una dichi FLLAJe(cfr. pag. 5 del ricorso) ricostruzione alternativa delle emergenze processuali, cherhon consentita nel giudizio di legittimità, senza, in definitiva, alcun confronto con la sent impugnata.
Considerato, dunque, che militano nel senso dell’inammissibilità del ricorso due principi d diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probator al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chieden alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poter Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorren adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. i , n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenut inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecament indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni post fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata riqualificazione delle condotte nel reato di cui all’art. 217 L.F. inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo;
a
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.