Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49660 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PETTENASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il aprile 2022, la Corte di appello di Torino, per quanto di interesse, ha riformato la sentenza pronunciata in data 20 dicembre 2017 dal GUP del Tribunale cittadino, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati alla ricorrente COGNOME NOME ad eccezione di quelli di cui ai capi 17), 19), 20), 21), in relazione ai quali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione e in pari durata le pene accessorie. Ha confermato nel resto, comprese , statuizioni civili in favore della curatela fallimentare.
Le residue imputazioni di cui ai capi 17, 19, 20 e 21 hanno ad oggetto:
GLYPH la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore dal 10 maggio 2004 al fallimento della società controllante RAGIONE_SOCIALE, di crediti relativi alla società controllata RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verbania del 12 marzo 2010 (capo 17);
la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE attraverso il sistematico omesso pagamento di debiti maturati per tributi e contributi (capo 19);
la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, nella medesima qualità, attraverso la falsificazione e la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE (capo 20);
la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE attraverso l’esposizione di fatti non corrispondenti al vero in ordine alla situazione economico patrimoniale della società (capo 21).
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente.
La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche censure contenute nell’atto di appello, con le quali si evidenziava la mancanza di autonomia della sentenza di primo grado che si era limitata a riprodurre le risultanze della consulenza contabile disposta nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
Con mere formule di stile la sentenza impugNOME ha ritenuto esaustiva e completa la motivazione del giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione del contenuto della sentenza di primo grado.
Il richiamo alla motivazione per relationem da parte del Giudice dell’impugnazione non è possibile allorquando nell’atto di appello sono contenute RAGIONE_SOCIALE specifiche doglianze che richiedono risposta.
È quanto accaduto nel caso di specie.
2.2. Con il terzo motivo è stato dedotto viziodi motivazione quanto alla penale responsabilità della ricorrente in relazione alla bancarotta distrattiva e documentale.
La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto agli specifici motivi di appello relativi:
all’inesistenza degli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva e per dissipazione;
alla carenza dell’elemento soggettivo;
alla mancanza di nesso causale tra le operazioni dolose e il fallimento.
alla insussistenza della bancarotta documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugNOME, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).
Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito, richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado (pp.47/60).
Il motivo risulta altresì generico atteso che, pur lamentando la mancata risposta in sentenza ad osservazioni formulate nei motivi di appello, non chiarisce e specifica in cosa consistessero le lacune argomentative, presentando sotto questo profilo un problema di specificità.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 -dep. 2019- Rv. 275853 – 02).
Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, nonché generico.
Dalla lettura e dall’esame del ricorso nella sua articolazione risulta che la difesa:
ha riportato per intero la motivazione della sentenza di rimo grado nelle pagine relative all’affermazione della penale responsabilità della ricorrente (pp.168/209);
ha riportato per intero l’elaborato contabile del consulente del pubblico ministero (pp.289-354), al fine di dimostrare che il giudice di primo grado non aveva svolto una valutazione critica RAGIONE_SOCIALE risultanze tecnico contabili e la sentenza impugNOME non aveva risposto alla doglianza.
Il motivo risulta generico per come concretamente articolato, dal momento che la riproduzione integrale della sentenza di primo grado comparata alla consulenza tecnica si traduce in una generica e immotivata doglianza.
Risulta altresì manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugNOME (p.10 e ss.) ha chiarito le ragioni dell’autosufficienza della motivazione del giudice di primo grado con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile.
Il terzo motivo risulta anch’esso generico.
Nel riprodurre ancora una volta integralmente i motivi contenuti alle pp.3/32 dell’atto di appello, la difesa lamenta che la sentenza impugNOME non ha risposto alle specifiche doglianze e si è limitata a ” ritrascrivere la sentenza di primo grado senza autonoma valutazione”.
La formulazione del motivo risulta generica, in quanto ncn confuta specifici punti della sentenza impugNOME, ma si limita a ravvisare semplicemente una motivazione non autonoma, richiamando categorie (quella dell’autonoma valutazione), peraltro espressamente utilizzate dal legislatore in relazione alle ordinanze cautelari, senza indicare concretamente le carenze motivazionali e il pregiudizio derivato alla ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determiNOME, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023
Il Consig ,.e.re estensore
GLYPH
Il Presidente