Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6481 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6481 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è sta ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazio della legge nonché mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta titolarità della qualifica di amministratore di fatto e alla valutazion prova testimoniale acquisita nel corso del dibattimento, non sono consentiti dal legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclu riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimo Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’illogicità de motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi d Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di leg nonché vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generich non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza ( veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione d attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026.