Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1329 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1329 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse del ricorrente, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 14 dicembre 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Piacenza, all’esito di giudizio abbreviato, aveva afferma responsabilità dello stesso imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ave
ad oggetto la cassa (pari a euro 90.000 circa) della RAGIONE_SOCIALE (sottoposta a liquidazi coatta amministrativa) e – concesse le circostanze generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva – l’aveva condanNOME alle pene ritenute di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, di att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazi quanto sarebbe stata attribuita la responsabilità per il reato all’imputato, amministrator diritto dell’impresa fallita, per non aver impedito (ex artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2392 cod. civ.) che della cassa si appropriasse il precedente amministratore di diritto (e poi comunqu amministratore di fatto, anche nel periodo in cui amministratore di diritto era il COGNOME); e nonostante la stessa sentenza impugnata abbia dato conto del fatto che l’appropriazione ha avuto luogo prima che l’imputato assumesse la carica. Ad avviso della difesa, la Corte territoria avrebbe argomentato sul punto sulla base di un travisamento della prova (in particolare, relativa alla sottoscrizione del bilancio da parte del COGNOME, compilato tardivamente sulla base dei da finali relativi all’esercizio precedente e sottoposto all’imputato dal commissario liquid dell’ente); e comunque gli avrebbe attribuito in maniera illogica l’elemento soggettivo del del (in quanto il bilancio che attestava la presenza della cassa già sottratta, come esposto, sarebb stato redatto dal commissario liquidatore e solo sottoscritto dal COGNOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che si espongono.
1. La fattispecie di bancarotta fraudolenta prefallimentare – quantunque il reato venga a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento (ovvero – per quel che qui rileva l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza: cfr. art. 237 legge fall.) – «si perfezi momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore» (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 – 01), ossia «quando l’agente abbia cagioNOME il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018 – deo. 2019, COGNOME, Rv. 274610 – 01; cfr. pure Sez. U, 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804).
Nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata ad affermare che l’appropriazione della cassa ha avuto luogo (ad opera di altri e, segnatamente, di NOME COGNOME) prima che ricorrente assumesse la carica amministrativa e, dunque, quando si era già perfezioNOME il fatt appropriativo. Ragion per cui – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello – non pu attribuirsi all’imputato alcuna responsabilità per tale distrazione poiché essa non si colloca periodo in cui egli ne aveva assunto la carica gestoria.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto. Così deciso 11 11/10/2022.