Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1172 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, riducendo l’entità della pena principale in di anni due e mesi due di reclusione e l’entità delle pene accessorie fallimentari, stabilite di eguale durata.
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto – con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – non è ammissibile perché manifestamente infondato, oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, coinvolgenti il giudizio di merito e estranee al sindacato di legittimità.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri., con l conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata).
Inoltre, il giudice d’appello ha ampiamente chiarito le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.