Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42121 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42121 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TREBISACCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto stante l’infondatezza del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO riportandosi al ricorso presentato ne chiede l’accoglimento; in subordine chiede venga dichiarata la prescrizione riqualificando il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2023, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riduceva ad anni quattro di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti contestatigli ai capi A e B della rubrica, ai sensi dell’art. 216, comma 1 nn. 1 e 2, legge fall., per avere, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata RAGIONE_SOCIALE il 10 gennaio 2012, sottratto le scritture contabili obbligatorie, così da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A) e per avere distratto dal patrimonio della società i beni e le somme di denaro meglio precisati al capo B dell’imputazione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue.
L’eccezione di nullità degli atti a seguito della mancata rinnovazione dell’istruttoria dopo il mutamento del collegio sia all’udienza del 17 novembre 2020, sia a quella del 23 febbraio 2021 era infondata posto che, all’udienza da ultimo citata, il Tribunale aveva indicato come “utilizzabili ai tini della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento” e che “tali atti e documenti ammessi a norma dell’art. 511 c.p.p. vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento”e ciò senza che la difesa eccepisse alcunchè.
Si doveva pertanto concludere che la difesa avesse prestato il proprio inequivoco consenso implicito alla lettura degli atti ai sensi della norma da ultimo citata (Cass. n. 17692/2018).
Quanto al merito, la giurisprudenza di legittimità aveva confermato che i delitti di bancarotta patrimoniale sono di mera condotta e di pericolo concreto e non di evento. Priva di concreto riscontro era l’asserzione che non potessero ascriversi al prevenuto le condotte distrattive imputategli.
Erano poi inconferenti le considerazioni relative alla bancarotta per operazioni dolose mai contestata al prevenuto e il rimprovero di negligenza al curatore per non essersi recato in Portogallo alla ricerca dei documenti contabili.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza del Tribunale ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen..
La Corte d’appello aveva erroneamente rigettato l’identica eccezione derivante dal fatto che il Tribunale di Bologna, mutata la composizione del collegio
giudicante, si fosse limitato a dichiarare l’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti fascicolo del dibattimento, ritenendo che l’atteggiamento acquiescente della difesa – che non aveva sollevato, in quel momento, eccezione alcuna – ne sanasse l’operato.
Il giudice di prime cure, invece, avrebbe dovuto agire diversamente: resa nota la diversa composizione del collegio, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione del dibattimento salvo che le parti interpellate avessero dato il proprio consenso alla lettura dei relativi verbali di assunzione delle prove.
Ed invece, il Tribunale, all’udienza del 23 febbraio 2021, non aveva reso nota la diversa composizione del collegio e, così, non aveva invitato le parti a interloquire sulla conservazione delle prove in precedenza raccolte.
Era pertanto evidente la nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, che si era determinata e si riverberava sulla sentenza del Tribunale e sugli atti successivi (come si doveva dedurre, fra le molte altre, dalla pronuncia delle Sezioni Unite, Bajrami, n. 41736/2019).
In particolare, si ricordava che il collegio che aveva proceduto all’ammissione delle prove, all’udienza del 16 aprile 2019, era composto dai giudici COGNOME, COGNOME e COGNOME, mentre le prove testimoniali era state assunte, all’udienza del 17 novembre 2020, dal collegio COGNOME, COGNOME e COGNOME e la sentenza era stata pronunciata dal collegio COGNOME, COGNOME e COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti di bancarotta ascrittigli.
Le condotte del prevenuto si erano consumate in anni in cui era sottoposto alle vessazioni di alcuni degli imputati del noto processo RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare di COGNOME e COGNOME. E, sul punto, non era stato valutato il contenuto dell’esposto presentato dal ricorrente.
Doveva poi precisarsi, in diritto, che il dissesto della società, a seguito della condotta consumata, deve essere preveduto e voluto (Cass. n. 47502/2012)
Gli organi del fallimento non si erano poi neppure attivati per recuperare la contabilità eventualmente in possesso dei consulenti della RAGIONE_SOCIALE.
Si sarebbero dovuti escutere i testimoni indicati ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen..
Non si era adeguatamente descritta l’operazione dolosa che era stata contestata al prevenuto.
Nulla si poteva contestare al ricorrente a titolo di bancarotta documentale posto che questi che si era limitato a non consegnare la documentazione contabile della società.
Non si era valutato se entrambe le condotte contestate avrebbero potuto essere derubricate nelle ipotesi previste dall’art. 217 legge fall..
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione della Corte territoriale sul punto era meramente apparente.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME non merita accoglimento.
E’ priva di fondamento l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado (e della conseguente pronuncia d’appello) a seguito della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte del collegio, del Tribunale, che aveva emesso la stessa.
Proprio nella citata sentenza Bajrami – Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 – si legge, certamente, che:
“La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta .. la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.
Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate.
Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività.”.
Ma si precisa anche che:
“Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il
mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen., come sarà chiarito più ampiamente in seguito).”
Alla luce di tale inequivoco dictum, si deve pertanto ritenere che, all’udienza del 23 febbraio 2021 (ma anche in quella del 17 novembre 2020), incombesse sulla difesa tecnica dell’imputato l’onere di rilevare il mutamento del collegio, chiedendo la rinnovazione del dibattimento, o la concessione di un termine a difesa, nei modi indicati dalle Sezioni unite.
L’avere omesso tali istanze e l’avere, il collegio che aveva pronunciato la sentenza di prime cure, disposto la lettura e la conseguente utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., impedisce di accogliere l’eccezione di nullità sollevata nel primo motivo.
Il secondo motivo di ricorso – sulla penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti di bancarotta contestatigli – è manifestamente infondato.
Non vi è contestazione sul fatto che le condotte materiali, contestate all’imputato ai sensi dell’art. 216, comma 1 nn. 1 e 2, legge fall., siano al medesimo attribuibili, anche considerando che questi era l’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Del tutto irrilevanti ed inconferenti appaiono poi le censure mosse nel ricorso al curatore di cui si ipotizza la negligenza, quando, invece, era onere, fissato per legge, dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE provvedere alla consegna dei libri e delle scritture contabili (art. 16 legge fall), da cui il curatore stesso avrebbe potuto trarre adeguate notizie sull’esistenza (e sulla rinvenibilità) dei beni rientranti nel patrimonio della stessa.
Deve poi aggiungersi, che, come già evidenziato dalla Corte territoriale, non era stato offerto, dalla difesa, alcun elemento concreto in ordine all’assunta costrizione del prevenuto a commettere le contestate condotte ad opera di altri soggetti (imputati in un noto processo di criminalità organizzata), di natura tale da escluderne l’altrimenti pacifica responsabilità.
Quanto poi all’invocata necessità della verifica del dolo della bancarotta patrimoniale, la citata sentenza Corvetta (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493, secondo la quale, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo) è, come noto, rimasta del tutto isolata, ribadendosi ad opera delle Sezioni unite, con la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 Rv. 266805) come il dolo di bancarotta si configura anche se l’autore non abbia la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, per approdare, poi, alla sentenza COGNOME (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763; confermata dalla successiva giurisprudenza: Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283582; Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280898) ove si è precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivit rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
Generiche sono poi le doglianze relative alla mancata escussione dei testi la cui ammissione era stata sollecitata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (anche a tacere del fatto che si è affermato come la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione: Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep . 2017, Rv. 269270) non essendo stato precisato a quali soggetti si riferissero e su quali circostanze costoro dovessero essere escussi.
Inconferente è la censura relativa alla configurabilità di una non precisata operazione dolosa che non risulta contestata in imputazione (ove non vi è traccia
di una condotta punita ai sensi dell’art. 223, comma 2, legge fall., come peraltro aveva già rilevato la Corte territoriale).
Generica è, da ultimo, anche la pretesa di riqualificazione delle condotte, di bancarotta patrimoniale e documentale, nelle ipotesi punite dall’art. 217 legge fall., risultando del tutto evidente la loro volontarietà ed il fine perseguito, di danno ai creditori, sia nella spoliazione del patrimonio sociale, sia nella sottrazione dei documenti contabili (strumentale ad occultare la reale destinazione dei beni distratti).
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si è infatti costantemente ricordato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (la gravità delle condotte ed i precedenti penali dell’imputato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. al pagamento delle spese
Così deciso, in Roma il 15 settembre 2023.