Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38392 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, che ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, afferenti a due distinti procedimenti successivamente riuniti, concedendo le attenuanti prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942.
1.1. Nell’ambito del processo penale n. 7791/2017 r .g.n.r. (nel quale era imputato anche NOME COGNOME), relativo al fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita il 23 marzo 2016,la condanna ha avuto riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale (sia per sottrazione delle scritture contabili, sia nella forma generica per l’impossibilità di ricostruire il movimento degli affari sociali) e alla fraudolenta distrazione di una parte del prezzo pattuito per la cessione della società (di cui venivano incassati solo euro 30.333,16) ad altra società,
amministrata dalla figlia del ricorrente, NOME, denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in favore della quale erano drenate le risorse economiche della fallita.
1.2. Nell’ambito del procedimento penale n. 3162/2018 r .g.n.r., al ricorrente sono stati addebitati (in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME), quale amministratore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita il 27/28 novembre 2017, i reati di bancarotta fraudolenta documentale nella forma della sottrazione o della irregolare tenuta della contabilità, nonché le condotte distrattive correlate a prelievi ingiustificati da parte sia dell’amministratrice formale che del ricorrente, e alla mancata riscossione di canoni di locazione da parte di altra s ocietà facente capo alla famiglia COGNOME (‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, è affidato a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con i primi tre motivi, afferenti alla bancarotta documentale, sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione.
2.1.1. In tesi difensiva, la Corte di merito avrebbe riconosciuto la sussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta documentale senza considerare l’estraneità del prevenuto ai fatti intervenuti successivamente alla nomina di NOME COGNOME alla carica di amministratore unico della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, al quale, in presenza del commercialista AVV_NOTAIO, lo stesso ricorrente aveva consegnato le scritture contabili aggiornate a quella data; d’altra parte, nessuna cointeressenza poteva attribuirsi al ricorrente, atteso che, sin dalla fine dell’anno 2015, egli aveva ceduto le proprie quote e dismesso la carica in favore del nuovo amministratore formale, NOME COGNOME, divenuto socio unico dell’ente, di cui , dopo pochi mesi, sarebbe maturato il fallimento.
2.1.2. In considerazione dell’intervenuto fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a oltre un anno dal subentro del nuovo amministratore, al quale erano state consegnate le scritture contabili, doveva escludersi in capo al ricorrente il dolo di bancarotta documentale.
2.1.3. La responsabilità del COGNOME in ordine alla bancarotta documentale avrebbe richiesto la dimostrazione del suo perdurante interesse alla gestione della società, prova al riguardo mancante.
2.2. Con il quarto motivo è dedotta erronea applicazione della legge fallimentare per non avere la Corte di appello riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 217 L.F. quale bancarotta semplice, non essendo stato dimostrato il dolo specifico richiesto ai fi ni dell’integrazione del delitto di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 L.F.
2.3. Il quinto motivo afferisce alla bancarotta distrattiva avente a oggetto, secondo l’editto accusatorio, la somma di euro 34.000, per la quale i giudici di merito non avrebbero considerato che, in ragione dell’accordo tra le due società contraenti (‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale cedente l’azienda e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale cessionaria), la differenza creditoria in favore della prima non sarebbe stata superiore all’importo di euro 5.846,00, tale da non determinare uno squilibrio
tra attivo e passivo concretamente pregiudizievole per i creditori, cosicché avrebbe dovuto rilevarsi l’inconsistenza oggettiva del reato di bancarotta , ovvero, da diversa prospettiva, il pagamento quasi integrale del prezzo pattuito ancor prima della dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto indurre a considerare che, di fatto, ci si trovava di fronte a una sorta di bancarotta riparata.
2.4. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso sono denunciati erronea applicazione dell’art. 219, comma 3, L.F. e vizi correlati della motivazione, per il diniego della circostanza attenuante del danno di lieve entità. Ci si riferisce, in particolare, alla minima consistenza della distrazione consumata nella RAGIONE_SOCIALE, risultata accertata nella minore consistenza di euro 5.846,00 rispetto alla contestazione di euro 34.666,84. Quanto alle distrazioni relative al fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘, per le dis trazioni contestate (euro 5.670,00 per mancata riscossione dei canoni di locazione non corrisposti dalla società affittuaria; euro 33.022,00 per merci in giacenza cedute alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e mai pagate; euro 18.500,00 per prelievi in contanti dai conti societari), la difesa ha dimostrato documentalmente il pagamento dei debiti da parte della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e l’infondatezza delle altre condotte sottrattive.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, relativamente a entrambe le bancarotte configurate, e concludendo per l’accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, per molti aspetti reiterativo di argomenti e censure già formulate con il gravame di merito e adeguatamente affrontati dalla Corte territoriale.
In fatto, i giudici di merito hanno ritenuto accertato, conformemente all’impostazione accusatoria, che il prevenuto aveva rivestito all’interno della RAGIONE_SOCIALE il ruolo di amministratore unico dal 12 luglio al 29 dicembre 2014 e, nel periodo successivo (fino al fallimento intervenuto il 23 marzo 2016), aveva proseguito, di fatto, la sua attività gestoria, benché attribuita a NOME COGNOME, che aveva solo formalmente assunto la carica di amministratore unico, contestualmente divenendo consegnatario delle scritture contabili, a lui affidate dal precedente amministratore, l’odierno ricorrente, alla presenza del commercialista COGNOME, in tal modo concorrendo scientemente all’occultamento delle scritture contabili allo specifico scopo di conseguire un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori.
In tale veste, il ricorrente aveva distratto, dalle casse della fallita ‘ AL RAGIONE_SOCIALE ‘ , la somma di euro 34.000 circa, quale parte del prezzo della cessione d’azienda in favore di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (società costituita il 19 febbraio 2014, con amministratore unico NOME COGNOME, figlia del
prevenuto). Successivamente, in data 7 dicembre 2016, l’azienda veniva concessa in affitto a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , il cui amministratore risultava essere fratello di NOME e figlio dell’odierno ricorrente.
Il mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili non aveva consentito la ricostruzione degli affari, in quanto l’ultimo amministratore unico, individuato nella persona di NOME e cessionario di tutte le quote sociali di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , era irreperibile ai tentativi di contatto da parte del curatore fallimentare.
Analogo schema operativo era stato rilevato in riferimento alla RAGIONE_SOCIALE , nella quale la figlia del ricorrente, NOME COGNOME, risultava avere rivestito la carica formale di amministratore unico, dalla sua costituzione fino alla data del 18 luglio 2017, a partire dalla quale è subentrato nel ruolo di amministratore NOME COGNOME, anche lui testa di legno di NOME COGNOME, che, anche in tale contesto societario, aveva costantemente rivestito il ruolo di amministratore di fatto.
Quanto all’attività distrattiva compiuta in danno della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , le condotte fraudolente hanno avuto riguardo ai canoni di locazione dei mesi da febbraio a maggio 2017, mai percepiti da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ per euro 5.670; al valore delle merci in giacenza nel magazzino di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e da questa cedute a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , per euro 33.022,00; ai prelievi effettuati da NOME COGNOME dal conto societario n. 19/21/0029199, per euro 18.500,00; ai prelievi effettuati da NOME COGNOME dal medesimo conto societario per euro 3.990,00.
3. Prendendo le mosse dalla distrazione in danno della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , rispetto all’accusa di avere distratto l’importo di euro 34.000, la difesa del ricorrente ha richiamato l’esistenza di un accordo con la società cessionaria (RAGIONE_SOCIALE), secondo il quale (v. esame del teste Facile) una serie di incassi tramite POS spettanti alla RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati contabilizzati in favore della RAGIONE_SOCIALE , quale quota parte del prezzo pattuito, cosicché, tenendo conto di tali pagamenti, l’importo pattuito , pari a 65.000 euro, sarebbe stato quasi integralmente corrisposto.
Il tema è stato affrontato dalla Corte di merito, la quale ha individuato due ordini di ragioni che rendono il rilievo difensivo non idoneo a elidere la distrazione: per un verso, la sentenza ha osservato che ‘ anche a voler considerare l’accordo in esame, comunque difetterebbe la somma di euro 5.846,00 per raggiungere l’importo di euro 65.000,00 ‘; per altro verso, ha considerato come il debito per la cessione dell’azienda sin dalla fine del 2014 fosse stato completamente eliminato dalla contabilità della acquirente RAGIONE_SOCIALE (della quale il ricorrente è stato amministratore di fatto), non avendo NOME provato che l’intero prezzo fosse stato effettivamente corrisposto in favore di RAGIONE_SOCIALE .
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello ha ravvisato il dolo generico della distrazione, nel senso di avere ritenuto sussistente la consapevolezza di ridurre le garanzie creditorie della società fallita. Le deduzioni formulate nel ricorso reiterano sostanzialmente quelle
già sconfessate dalla Corte di appello con ragionamento affatto illogico e del tutto coerente con gli esiti dell’istruttoria dibattimentale.
Allo stesso modo possono ritenersi provate le operazioni distrattive compiute attraverso i prelievi in contanti effettuati dal ricorrente dal conto della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ per 18.500,00 euro, non risultando accreditata la tesi difensiva secondo la quale le causali di tali prelievi avrebbero riguardato i pagamenti in contanti di bollette o di altre spese minute dell’impresa o compensi per la propria attività. La Corte di mer ito non ha dato alcun credito alla tesi difensiva secondo la quale le distrazioni consistite nell’omessa riscossione dell’importo di 33.022, quale corrispettivo per il valore delle merci in giacenza nel magazzino di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ceduto a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ., sarebbero state neutralizzate dai successivi pagamenti e accrediti delle somme versate dai clienti di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e direttamente indirizzati a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘
Secondo i giudici di merito, infatti (v. sentenza impugnata pg. 14):
-la sostituzione di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva la finalità di permettere alla RAGIONE_SOCIALE di filtrare i debiti accumulati, trattando su quelli inerenti ai rapporti funzionali alla prosecuzione dell’attività e indirizzare all’irreperibile amministratore di diritto gli altri creditori;
-le partite di dare e di avere non si equivalgono, tanto è vero che vi è stata una composizione con la curatela per euro 10.000, conseguentemente, non risulta provato, dalla difesa dell’imputato , che gli accrediti operati dalla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ abbiano effettivamente compensato le somme distratte. Non poteva infine, disconoscersi il dolo distrattivo, plasticamente discendente dal complessivo progetto perseguito dall’amministratore di fatto ‘ di sostituzione progressiva delle società decotte con altre RAGIONE_SOCIALE a cui trasferire le poste attive ancora presenti, con abbandono delle società ormai in stato di decozione …’ (così la sentenza impugnata, pg. 15).
Anche in questo caso, dunque, la sentenza impugnata contiene una specifica analisi delle deduzioni difensive e una congrua argomentazione a confutazione della tesi del ricorrente.
Quanto alla bancarotta documentale, il ruolo gestorio attribuito al ricorrente, e, quindi, il suo coinvolgimento nel reato, è contestato dalla difesa sul rilievo che egli, un anno prima della dichiarazione di fallimento della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , cedette tutte le quote a NOME, che divenne l’amministratore unico della società, così, di fatto, uscendo dalla compagine sociale e perdendo ogni ruolo attivo nella società.
5.1. Anche tale profilo ha trovato adeguata replica nella sentenza impugnata, la quale, per entrambe le società, ha considerato come la consegna tardiva della documentazione contabile, avvenuta solo nel corso del processo penale, non valeva a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli dei reati ormai già prodotti, in vista del tempo decorso tra la dichiarazione del fallimento e il
reperimento dei documenti contabili nei server dell’originario commercialista e dell’assoluto silenzio serbato su tali documenti da parte degli imputati durante la procedura di fallimento, tant’è che la curatela fallimentare non era riuscita a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, e osservato, quanto alla responsabilità del COGNOME, come ‘ la sparizione della contabilità era funzionale al progetto di dismissione delle bad company in favore delle RAGIONE_SOCIALE company perseguito dal COGNOME ‘.
5.2. È sulla base di un ben descritto complessivo progetto fraudolento che la Corte di appello ha, ragionevolmente, ritenuto attribuibile la responsabilità non solo all’ultimo amministratore di diritto, qualificabile come testa di legno, ma anche ai precedenti amministratori di diritto e di fatto, avendo ravvisato in capo a loro il reale interesse ad occultare la situazione patrimoniale e il movimento finanziario delle società, destinate a essere abbandonate con la sottrazione delle poste attive, consegnate alla nuova impresa di famiglia, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘
5.3. In effetti, la sentenza impugnata ha messo in luce, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, il tratto distintivo del valore decettivo delle operazioni compiute, ossia quel complessivo progetto incentrato sulla progressiva sostituzione delle società decotte con altre nuove società alle quali trasferire le risorse attive, lasciando alle precedenti società le posizioni debitorie. In tale complessivo contesto si inserisce la irregolare tenuta delle scritture contabili già dall’epoca in cui il ricorrente era l’amministratore formale (non risultano depositati i bilanci di esercizio durante il periodo di amministrazione del ricorrente), la scelta di nominare, al suo posto, teste di legno, mai reperite dal curatore fallimentare, a cui è seguita la cessazione di ogni attività sociale e la sottrazione della documentazione contabile, mai consegnata durante la procedura fallimentare. Dunque, è proprio nell’avvicendamento di amministratori di diritto e nella costante presenza dell’imputato, qu ale amministratore di fatto, posizione approfondita nel dibattimento attraverso gli esami testimoniali dei fornitori, che può leggersi il ruolo gestorio svolto dall’imputato e nell’architettura di tale disegno criminoso che si può intravedere la stessa portata del pregiudizio arrecato ai creditori, con la loro progressiva perdita della possibilità in concreto di fare affidamento sul patrimonio delle società di cui il ricorrente risultava fondamentale e insostituibile punto di riferimento, con lui di volta dovendo relazionarsi i terzi che trattavano con la società.
6. Il contesto di pianificazione e macchinazione in cui si è realizzata la dispersione della contabilità, finalizzata ad occultare la continuità aziendale realizzata con il trasferimento dell’azienda e a riservare a una parte del ceto creditorio una società s vuotata delle attività, costituisce un premeditato pregiudizio per i creditori e un ingiusto profitto in favore della compagine, a cui sono state, invece, destinate le poste attive e vitali dell’attività, o quantomeno un indice rivelatore e sintomatico di tali ulteriori scopi (cfr. sentenza di primo grado a pg. 12), il che porta ad escludere la possibilità di ravvisare un atteggiamento psicologico di mera s uperficialità, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 217 L.F.
Prive di pregio risultano le censure in merito alla circostanza attenuante del danno lieve.
7.1. In primo luogo, si osserva che, dalla consultazione dell’atto di appello, non risulta che il ricorrente abbia formulato una specifica doglianza sul punto, mancando ogni riferimento alla circostanza attenuante in questione. Il che comporta la inammissibilità del motivo di ricorso, peraltro intriso di riferimenti alle letture alternative delle fonti di prova richiamate (tra le quali i vari conteggi di dare/avere tra gli enti societari coinvolti), e, per questo, ex sé generico. Il Collegio rammenta, da un lato, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822). Dall’altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all’omessa motivazione in relazione ad un motivo d’appello, comunque, inammissibile è geneticamente inammissibile anch’esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700): non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. n. 262700; conf. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
7.2. In ogni caso, per un verso, deve osservarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Sez. 5 n. 25034 del 16/03/2023 Rv. 284943).
7.3. Quanto alla possibilità di ravvisare la attenuante in relazione alle condotte distrattive, come è noto, la speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all’importo della distrazione, ponendolo in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, e non invece all’entità del passivo fallimentare; deve, dunque, aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658).
7.4. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia risolto implicitamente la questione, come emerge dal ragionamento complessivo esposto in merito al disegno architettato dall’imputato con la finalità di gabbare i creditori, e, comunque -per replicare al ricorrente -si osserva che la sentenza ha considerato in via del tutto ipotetica la possibilità, sostenuta dalla difesa, ma non dimostrata, che il prezzo della cessione della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fosse stato quasi interamente pagato, così come non ha dato credito alla versione difensiva circa le distrazioni in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Con tale complessiva motivazione in realtà il motivo non si misura.
Nessun pregio hanno infine le deduzioni in merito alla configurabilità della c.d. bancarotta riparata, nel cui ambito riportare l’operazione restitutoria della massima parte dell’importo ritenuto sottratto, indicato in euro 34.000, del quale sarebbe residuato, ancor prima della dichiarazione di fallimento, soltanto euro 5.846,00. Invero, ‘presupposto necessario per l’applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall’amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un’attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall’amministratore ad altro titolo’. (Sezione 5, n. 14932 del 28 febbraio 2023, COGNOME). Reintegra che, nel caso di specie, non risulta esservi stata.
Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso risulta, nel suo complesso, infondato, non prospettando motivi in grado di scardinare la tenuta logica della motivazione esibita dai giudici di merito, del tutto congrua rispetto agli esiti istruttori, plausibile e convincente nell’analisi, mentre le deduzioni difensive, per lo più, reiterano contestazioni già affrontate dai giudici di merito. In specie, la Corte di appello, pur riportandosi alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, ritenendone la completezza, la conformità a legge e la plausibilità logica, non si è sottratta al loro scrutinio, adeguatamente disattendendole con le considerazioni riportate, che danno conto delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME