Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45477 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45477 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa NOME COGNOME, la quale ha concluso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; per l’inammissibilità del ricorso
uditi i difensori
LAVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
AVV_NOTAIO lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata ed insiste per l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 24 ottobre 2022, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia COGNOME, avendolo ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, in tal modo riqualificato GLYPH il GLYPH reato GLYPH originariamente GLYPH cc:Intestatogli, GLYPH per GLYPH avere, GLYPH quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE (in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita in data 17 marzo 2016) e in una situazione caratterizzata da indici di difficoltà aziendale: a) prima, dando esecuzione alla delibera assunta dall’assemblea straordinaria della società in data 30 novembre 2012, sottoscritto un atto di scissione parziale, che aveva attribuito alla RAGIONE_SOCIALE il capannone nel quale la RAGIONE_SOCIALE esercitava la sua attività d’impresa; b) poi, concluso un contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso bene, con il quale aveva onerato la RAGIONE_SOCIALE del pagamento di un canone che aveva inciso sulla già precaria situazione finanziaria.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale operato una carente, erronea e illogica valutazione della consulenza tecnic:a di parte, dalla quale emergeva che l’operazione sopra indicata non poteva avere ragionevolmente causato lo stato di insolvenza e il successivo fallimento della società, tenuto conto del fatto che l’atto di scissione, oltre a lasciare la RAGIONE_SOCIALE titolare del resto della struttura organizzativa, grazie alla quale l’attività imprenditoriale era infatti regolarmente proseguita, era stato realizzato in un contesto nel quale non emergeva alcuna difficoltà e aveva consentito una riduzione di oneri economici e finanziari. Peraltro, il saldo dell’operazione doveva considerare la riduzione del canone di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 6 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che è manifestamente infondato il rilievo secondo il quale i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di considerare che l’operazione della quale si tratta non poteva aver prodotto, secondo quanto rilevato dal consulente di parte, lo stato di insolvenza e il fallimento della società.
Si tratta di aspetto privo di qualunque rilevanza dal momento che, per effetto dell’intervenuta riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta distrattiva, il giudice non è chiamato a verificare l’incidenza causale della condotta rispetto al dissesto.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare invece la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).
Rispetto alla verifica della concreta pericolosità della condotta – da apprezzare sul piano oggettivo e, successivamente, nella sua componente psicologica -, la motivazione dei giudici di merito riposa sull’assenza di qualunque giustificazione dell’estromissione di un cespite di rilevante valore patrimoniale, che pure conservava significato per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, al punto da diventare oggetto di un contratto di locazione accompagnato dal conseguente esborso del corrispettivo. Il fatto che altre componenti aziendali non siano state cedute è, del pari, privo di significato, posto che si discute del rilievo assunto dall’estromissione del capannone.
Ribadita l’irrilevanza, ai fini della configurabilità della bancarotta distrattiva, della rispondenza dell’operazione alle regole civilistiche (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281818 – 0, proprio con riferimento ad un caso di scissione), si osserva che le deduzioni del ricorrente, finalizzate a contrastare la ritenuta situazione di difficoltà economica della società poi fallita all’epoca nella quale fu realizzata la scissione, sono del tutto
generiche e confermano, anziché smentire, le conclusioni della sentenza impugnata, sia pure cercando di eludere l’indiscusso calo dei ricavi con la considerazione della riduzione dei costi, che, tuttavia, non consente a questa Corte, poiché viene prospettata in termini assertivi, generici e non verificabili sul piano obiettivo, di ritenere incrinata la logicità argomentativa della sentenza impugnata.
D’altra parte, la concreta pericolosità dell’atto del quale si tratta non richiede affatto, secondo quanto in alcuni luoghi pretenderebbe il ricorso, che esso sia stato compiuto in una situazione di crisi non reversibile.
Lo stesso rilievo riguarda la dedotta riduzione degli oneri finanziari ed economici che sarebbe derivata alla società fallita dall’operazione, posto che il ricorso indica dati numerici senza consentire di comprendere come si sia giunti ad essi, ossia quali siano le componenti considerate dal consulente e quale il fondamento delle conclusioni.
Si tratta di considerazioni che si correlano alla necessaria specificità del ricorso, anche se riguardato nella prospettiva di una denuncia di omesso esame di atti decisivi, posto che l’atto d’impugnazione, in tali casi, deve indicare non astrattamente ma con un puntuale riferimento ai contenuti delle risultanze processuali, sulla base di quali dati tali atti possono mettere in crisi la tenuta logica delle conclusioni.
Infine, il rilievo che, all’esito dell’operazione, il patrimonio, benché suddiviso fra le due società scisse, fosse rimasto di uguale consistenza è privo di concludenza posto che le due persone giuridiche costituiscono entità distinte, con distinte masse patrimoniali a garanzia di distinte masse creditorie.
Non casualmente, questa Corte ha ritenuto che, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata. (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 06/10/2023.