Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da –
COGNOME NOME nato a CARRARA il 15/06/1966
NOME nato a VIAREGGIO ii 15/06/1974
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visci oli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso:
udita la relazione svolta dai Consigliere COGNOME;
adito i Pubbiico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito I difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con cui, in data 12 dicembre 2019, il Tribunale di Lucca aveva condannato COGNOME NOME e NOME alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusion ciascuno, applicando le pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. I. fall., perché responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione a oeila RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 24.04.201 particolare, alla Appella (come accomandataria dalla costituzione al 27.04.2012) si ascri di avere distratto somme per oltre euro 280 mila eseguendo pagamenti senza causa lecita o a favore di soggetti non identificati tra il 2010 ed il 2012 (capo A), al Devoti accomandatario dal 28.04.2012 al fallimento) di avere distratto la somma di eur 294.253,24 rappresentata dalla “cassa” e da beni strumentali non consegnati alla curatela (capo B), ed infine ad entrambi di avere tenuto le scritture contabili in maniera tale da consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C).
Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Ricorre per cassazione COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv COGNOME affidando le censure a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.43 cod. gen.
Nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, l’elemento soggettivo richiesto sussistenza dell’illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditor in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo dev valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza; si sottolinea a tal riguardo l’evidente in dell’imputato di poter gestire’ amministrare, tenere una contabilità così complessa com quella considerata. Come risulta dagli atti, COGNOME NOME – di fatto amministratore società – aveva affidato l’intera contabilità della stessa al Dott. COGNOME che l’ha t in modo regolare, così come confermato anche dal curatore.
La scelta del professionista ed il controllo sul suo operato, dunque, non so attribuibili al COGNOME – in concreto operaio edile titolare di licenza di scuola media in -che si era affidato a COGNOME NOME, il quale aveva a sua volta incaricato il tec commercialista al fine di tenere la contabilità della società,
Tra l’altro, i oagamenti eseguiti sono stati tutti documentati dalla società fa e riootati in contabilita’ di conseguenza non si spiega ‘accusa di bancarotta fraudolenta
distrazione, in considerazione del fatto che effettivamente la RAGIONE_SOCIALE documentava ogni pagamento che eseguiva.
Lo stesso curatore ha evidenziato che il fallimento non è stato causato da azio sconsiderate, bensì da un enorme credito rimasto impagato, mentre l’imputato COGNOME, di fatto “mero prestanome” del COGNOME NOME, è stato ritenuto responsabile di più fatt bancarotte fraudolente, in quanto la Corte ha basato il suo giudizio sul formale obbligo ricorrente di vigilare in quanto amministratore formale, senza però valorizzare l’eleme soggettivo dei reati che risulta appunto carente.
3.2. Con il secondo motivo contesta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte uniformato ingiustificatamente le posizioni dei due imputati evidenziando il loro ruolo a nella società, non indicando però gli atti di amministrazione materialmente compiuti d ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt.132, e,2 bis cod. pen,
La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Avrebbe dovuto tenere presente la personalità dell’imputato, nonché la sua potenziale pericolosità criminale che non ha trovato riscontro in una condotta grave tenuto conto de sua assente o comunque limitata partecipazione al fatto, ed inoltre la non commissione medio tempore di ulteriori reati da parte dell’imputato,
Ricorre per cassazione anche NOME COGNOME tramite il proprio difensore di fiduc ave. COGNOME articolando le censure con due motivi.
4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art.43 cod. pen.
Nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, l’elemento soggettivo richiesto a sussistenza dell’illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
In terna di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemen oggettivo deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza; si sottolinea a tal r l’evidente incapacità dell’imputata di poter gestire, amministrare, tenere una contabilità complessa come quella considerata.
Non è attribuibile alla Appella la scelta del professionista né il controllo operato, bensì a Sortone Antonio, suo manto, di fatto amministratore della società come risulta dagli atti, che aveva affidato l’intera contabilità della stessa al Dott. COGNOME l’ha tenuta in maniera regolare, così come confermato anche dal curatore.
Si sottolinea come la COGNOME si è ritrovata coinvolta nella vicenda unicamente per rapporto di coniugio che la lega ai Sortone, non avendo tra l’altro in alcun modo la capac di vigilare e controllare le operazioni della società. La Corte territoriale ha però
irrilevante che il marito si fosse introdotto nella gestione della società, ritenendolo elemento estraneo alle ragioni del decidere.
Si evidenzia che non vi è fondamento per l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto la RAGIONE_SOCIALE documentava ogni pagamento che eseguiva.
Lo stesso curatore ha affermato che nella realtà dei fatti la società ha subito la pe di un enorme credito che ne ha causato il fallimento, mentre l’imputata è sta ingiustamente ritenuta responsabile di più bancarotte fraudolente.
4.2. Con il secondo motivo contesta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 9 62 bis cod. pen.
La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si ribadisce sia come la ricorrente fosse entrata nella carica di accomandatar unicamente a seguito di una evidente manovra del Bortone che ha continuato ad esercitare ruolo di amministratore di fatto, sia come la stessa non fosse in grado di amministrar controllare la contabilità della società.
La motivazione della Corte di appello non è adeguata in quanto ai fini del concessione delle attenuanti generiche non si è neppure tenuto conto della personalit dell’imputata, della sua condotta, della sua potenziale pericolosità criminale, nè dell .ncensuratezza,
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n:176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 otl:obre 2022 n. 150, c modificato dall’ad, 17 d.i. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IFI DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, presentando ciascuno di essi motivi nel complesso infondati.
1.11 ricorso proposto da COGNOME
1.1.11 primo motivo – che segnala l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello non aver adeguatamente considerato gli elementi che deporrebbero, nell’ottica difensiva quanto meno, per la assenza dell’elemento psicologico in capo al ricorrente, in quanto da
lato la tenuta della contabilità era stata affidata ad un commercialista (che del resto regolarmente assolto al proprio compito) e: dall’altro, l’imputato era un semplice op edile, titolare di una licenza di scuola media inferiore e pertanto sprovvisto della possi vigilare e controllare le operazioni della società se non affidandosi all’operato di altro (COGNOME NOME l’effettivo amministratore della società) – è infondato dal momento che argomenti qui proposti sono stati già adeguatamente affrontati nelle conformi pronunce merito, in particolare in quella di primo grado, cui pure rimanda la sentenza impugnata, nelia sua sinteticità ha comunque colto i punti nevralgici della ricostruzion esaurientemente svolta in primo grado, che non hanno consentito di giungere a una diversa valutazione del fatto.
La Corte di appello ha innanzitutto spiegato che rimputazione di bancarotta fraudole documentale è stata elevata a carico di entrambi gli imputati in relazione alla cd. ipotes bancarotta documentale generica e che conclamato è il fatto che la contabilità non sia s eorrettamente tenuta, e che, alla stregua di essa, contraddistinta anche da falsità, no stato possibile ricostruire compiutamente la consistenza patrimoniale e l’andamen economico della società; sul punto – si annota nella sentenza impugnata – è stato fin tro chiaro i! curatore esaminato all’udienza del 27 Aprile 2017 c:he, come si espone ampiamente nella pronuncia di primo grado, aveva evidenziato come la regolarità dell 7,critture contabili – depositate nella procedura fallimentare dal COGNOME solo in data 28. a seguito di contatto promosso dal curatore fossero solo apparentemente regolar presentando svariate annotazioni false (sia per omissione e così per l’omessa registrazio dei pagamenti fatti da alcuni creditori, che risultano usciti per cassa ma mai contabiliz entrata – che per fatti commissivi e così ad esempio per la registrazione di pagamenti importi superiori rispetto alle fatture e per la fallace contabilizzazione dell’emi assegni circolari incassati per cassa i cui importi non sono stati rinvenuti, né ne è destinazione, non avendo fornito, alcuno, giustificazione al riguardo, né tanto meno Dev al quale, come ultimo amministratore, era imputabile l’ultima rappresentazione contabi laddove peraltro rispetto ai periodo finale coincidente con l’amministrazione del COGNOME, va da! 2012 al 2013, nella documentazione dal medesimo consegnata non risultano rinvenuti neppure gli estratti conto relativi a tali anni, estratti conto che compete all’ammini depositare unitamente alle scritture contabili in quanto riportanti elementi che devono tr corrispondenza nelle annotazioni contabili) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è altresì già osservato, da parte dei giudici di merito, che la responsabilità degli in relazione a tale ipotesi criminosa è strettamente collegata alla posizione dai mede assunta nella società, atteso che l’amministratore ha il compito precipuo di assicura corretta tenuta della contabiiita e che nessun rilievo può assumere il fatto che tale c fosse stato commissionato ad un esperto professionista incombendo sempre sull’amministratore l’obbligo di vigilare affinché la contabilità sia lo specchio esa
t
fedele dell’andamento societario, aggiungendo che oltretutto l’incompletezza del documentazione è derivata, nella specie, dalla incompletezza delle informazioni fornite commercialista, circostanza che da un lato non rende predicabile l’inadempimento de commercialista, e dall’altro rende, evidentemente, del tutto irrilevante il basso g istruzione posto in rilievo dalla difesa dell’imputato.
i -n particolare, ha osservato la sentenza di primo , grado, con specifico riferimento al COGNOME, che questi, quale amministratore di diritto, a fronte di operazioni risalenti alla pr gestione della Appella, ha reiterato nelle successive scritture contabili tutte le om registrazioni irregolari operate dalla predetta, lasciando aperte le posizioni creditorie, a terzi, la registrazione di pagamenti per importi superiori a quello delle fa contabilizzazione di assegni circolari per cassa, quella stessa cassa il cui importo è ri invariato tra ll 01/01/2012 e il 31/12/2012, e le cui somme non sono, peraltro, rinvenute. Si è quindi concluso che l’imputato, in definitiva, ha reiterato lasciandolo i il quadro di irregolarità e di sottrazioni poi accertato dal curatore fallimentare, condanna dello stesso per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarot fraudolenta patrimoniale.
Ha infine osservato la Corte di appello che l’eventuale ingerenza di COGNOME NOME ne gestione della fallita non avrebbe esonerato in alcun modo la responsabilità di colo COGNOME e COGNOME – che hanno assunto nel tempo la qualifica di accomandatario – che h comportato peraltro il loro fallimento personale – stante l’inerenza dell’obbligo alla po formalmente assunta; ed oltretutto è emerso pacificamente – si aggiunge nella sentenz impugnata – che i due hanno avuto un ruolo attivo, non solo formale, nella società per l’inadempimento dell’obbligo – che è stato funzionale alla copertura delle distrazioni !oro imputato a titolo di dolo diretto. Ruolo attivo che si è esplicato, ad esempio, nell inerenti ai pagamenti e agli incassi che in quanto atti richiedenti adempimenti formali riconducibili agli amministratori formali (ciò in particolare per la Appella, ma per rimangono comunque tutti gli altri argomenti suindicati).
Alla stregua di quanto sopra riportato, ogni rilievo in ordine al dolo specifico, svo presente sede, è del tutto ultroneo, tenuto conto della tipologia delle fattispecie d ravvisate che non richiedono tale elemento soggettivo specifico.
Quanto, poi, al fatto che la contabilità sarebbe stata tenuta in modo del tutto regolare e pagamenti sarebbero stati tutti fedelmente registrati – ciò si evidenzia in ricorso anche di escludere la bancarotta distrattiva trattasi di circostanze non solo asserite in mo tutto generico, ma che irrimediabilmente contrastano con l’accertamento compiuto da giudice di merito’ insindacabile in sede di legittimità, che ha piuttosto appurato che il si è espresso in termini del tutto opposti quanto all’asserita regolarità della contabilit specifico, dei pagamenti che secondo la difesa sarebbero stati registrati in maniera forma dettagliata e documentata, dai momento che nemmeno in dibattimento – come si precisa
nella sentenza impugnata GLYPH stato chiarito quale destinazione hanno avuto le risorse societarie. Il punto nevralgico non è costituito infatti dalla dimostrazione dell’inca pagamento, che si assume regolarmente registrato, quanto piuttosto dal fatto che si ignora effettiva destinazione delle somme incassate, circostanza che ha comportato l’elevazion anche della contestazione della bancarotta distrattiva e la condanna per tale fattispecie.
E’ stato infine anche già spiegato che il fatto che la società la RAGIONE_SOCIALE – secondo la prospettazione difensiva – sarebbe fallita per inadempienza creditore è del tutto irrilevante atteso che la sussistenza del reato di distrazione non dalle vicende che interessano i terzi sia pure debitori della fallita (laddove peralt sentenza di primo grado si è dato anche atto del fatto che gli utili della società si azz già dal 2011 e la fine del 2012 fino a raggiungere una perdita consistente a fronte di inesistente).
primo motivo è pertanto nel suo complesso infondato.
1.2. Il secondo motivo sottolinea la contraddittorietà della decisione impugnata la qu pur avendo riconosciuto che nel periodo in esame era stata l’altra imputata ad assumere u ruolo attivo nella gestione della società, nel contempo avrebbe ascritto il medesimo r anche al COGNOME, senza del resto indicare gli atti di amministrazione da costui materialm compiuti.
Tali censure, in realtà connesse alle prime, sono meramente reiterative ed aspecifche, momento che, come già esposto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte di appel ha già chiarito che è pacificamente emerso che anche COGNOME ha avuto un ruolo attivo nel società e a fronte di tale affermazione il ricorso nulla di specifico contrappone se generica asserzione che non sarebbero etati indicati gli specifici atti di amministra compiuti da! COGNOME laddove sono da ritenersi sufficienti ai fini che occupano le co indicate dai giudici di merito, non trattandosi di dimostrare il ruolo di amministratore ma unicamente di avvalorare che il ruolo di amministratore formale non si sia arrest all’assunzione formale della carica.
1,3AI terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legi secondo cui in tema di attenuanti generiche, i! giudice del merito esprime un giudizio di la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittori conto, anche richiamandoli e come nel caso di specie – degli elementi, tra quelli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esc (cfr. ex .plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01), principio a quale il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconos delle attenuanti generiche i precedenti penali risultanti a carico dell’imputato evidentemente, di là dalla loro risalenza nel tempo (circostanza che aveva piuttosto escl !’applicazione della rediva), avendo la Corte di appello in buona sostanza ritenuto congru
pena inflitta di anni tre e mesi quattro di reclusione che, pure a fronte delle condo lievi, era stata – già – quantificata nel minimo edittale con un lieve aumento continuazione fallimentare.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME
2.1. Le considerazioni svolte riguardo al primo, al secondo ed al terzo motivo del ric di COGNOME valgono anche in relazione alle due censure formulate nell’interesse di NOMECOGNOME che sostanzialmente ripropongono i medesimi temi; d’altronde è al period dell’amministrazione dell’imputata che si ascrivono le principali condotte omissive e di nelle registrazioni contabili, foriere anche degli atti distrattivi; d’altrond prospettazione difensiva è nel senso che un ruolo incisivo fosse stato mantenuto da COGNOME NOME, marito della COGNOME che gestiva altre società in cointeressenza con la fallita.
Rimane solo da precisare che all’ Appella sono attribuite specifiche condotte formali come esempio i pagamenti effettuati e che rispetto ad essi, come ha già posto in evidenza sentenza impugnata, non vi è dubbio sulla loro riconducibilità all’imputata trattandosi implicanti il potere di firma dell’amministratore formale; sicché non vi è dubbio sul fa essa ne fosse a conoscenza. laddove la eventuale ingerenza di terzi – COGNOME nel prospettazione difensiva – si precisa nella sentenza impugnata – non farebbe venir meno responsabilità dell’imputata dal momento che si sarebbe comunque di fronte ad un’ipotesi concorso nel reato. Né, si ribadisce nella sentenza impugnata, é stata indicata la ragion ei pagamenti, i cui beneficiari sono emersi solo in parte e per la parte emersa si è tr di soggetti indifferenti rispetto all’attività della fallita e comunque di soggetti che no maturato crediti nei confronti della stessa, circostanza che evidentemente escludeva annota per altro verso nella sentenza impugnata – la possibilità di derubricare la bancar distrattiva in bancarotta preferenziale.
2.1. Quanto alla negazione delle attenuanti generiche nonostante la incensuratezza dell’imputata COGNOME, è solo il caso di aggiungere che secondo il consolidato orientame qiurisprudenziale di questa Corte, formatosi sul punto ancor prima della modifica dell’art bis c.p., disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella leg luglio 2008, n. 125, l’incensuratezza non è di per sé sufficiente ai fini della conce dell’attenuante in parola (in questo senso, tra tante, Sez. I, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. 270986 – 01 che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, dispost il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 12 effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il s di incensuratezza dell’imputato),
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per leg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.