Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42391 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42391 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 7 settembre 2023 il difensore dell’imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nelle ragioni del ricorso.
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Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano del 31 ottobre 2022, che ha confermato quella del tribunale di Milano, che ha condanNOME COGNOME NOME alle pene di legge per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti dell’aver cagioNOME un danno patrimoniale di rilevante entità e dei pi fatti di bancarotta, da lui commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 5 marzo 2015.
1.Sono stati articolati tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all’a disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Un primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudole documentale, difettando la prova, in capo all’imputato, del ruolo effettivo di amministrator attribuito a tale COGNOME NOME – anche per la veste a costui assegnata nella RAGIONE_SOCIALE, committente della fallita – dalle deposizioni assunte, che, di contro, avrebbero relegato COGNOME nella marginale posizione di “autista” dell’amministratore di fatto; tra l’alt dichiarazioni rilasciate dall’imputato al curatore sarebbero state valutate in mod contraddittorio, da un lato mendaci e dall’altro di natura confessoria.
1.2. Il secondo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta, integrato dal dolo specifico di profitto o di recar nocumento ai creditori, nel caso in esame non provato ed accompagNOME da motivazione apparente.
1.3.11 terzo motivo ha nella sostanza “replicato” le doglianze espresse con il primo motivo, concentrandosi sul presunto vizio di motivazione – esteso all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta impropria – in quanto l’assunzione formale della carica amministratore non sarebbe dato univocamente sufficiente ad attribuire al prevenuto compiti di effettiva gestione, avendo egli riferito di nulla sapere dell’attività della società e d fornito elementi di segno opposto rispetto a quelli illogicamente valorizzati dalla Corte merito.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, sono generici e manifestamente infondati.
Mette conto ricordare i consolidati principi di diritto, espressi da questa Corte, secondo i qual inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici e
indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nel decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, COGNOME, Rv. 253849; sez. 6, n.23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; sez. 4, n.34270 del 3/7/07, COGNOME, Rv. 236945), come del pari inammissibile si rivela il motivo d ricorso attraverso il quale si chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del qua probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d’Appello. Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, restando preclusa, in sede controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto pos fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai po della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamen della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricor più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Tanto premesso, la Corte territoriale, anche con il richiamo delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado in un contesto di c.d. doppia conforme, ha illustrato con motivazione piana, logica, condivisibile nei contenuti e certamente immune da vizi di illogicità, che concretezza ed effettività dell’inserimento organico dell’imputato nella compagine amministrativa della società fallita, ancorchè eventualmente sinergico al ruolo svolto da un coamministratore di fatto, è desumibile non solo dalla pur significativa attribuzione della veste amministratore unico per quasi tutta la durata della vita societaria e dall’acquisizione integr del capitale di rischio, ma da taluni indicatori specifici, di soddisfacente ed integrativa va probante, in particolare:
la deposizione del teste COGNOME, secondo la quale “il conferimento degli incarich all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, provenisse anche da NOME COGNOME (pag.2);
le dichiarazioni rese dall’imputato stesso alla RAGIONE_SOCIALE, nel corso delle convocazio successive alla dichiarazione di fallimento, che, per un verso, ha riferito di non mai subi intromissioni di terzi nell’esercizio delle mansioni di amministratore e, per altro verso, negando di essere al corrente dei dettagli della gestione, ha comunque interloquito sulle cause del dissesto, additandole nella crisi del mercato edilizio e nel venir meno delle aspettative rapporti commerciali con alcuni clienti dell’impresa, mostrando allora complessiva padronanza dell’andamento societario(pag. 2 e 5);
ed infine, la deposizione del teste COGNOME, primo formale amministratore della società, che ha riferito di non poter fornire puntuali informazioni sugli accordi intercorsi tra COGNOME e il c COGNOME e che, in ogni caso, pur in posizione subordinata rispetto a quella del COGNOME l’imputato si occupasse – ben lungi, dunque, dall’ immedesimarsi in una mera “testa di legno” del magazzino e svolgesse altre mansioni operative (pag.5).
La difesa del ricorrente, nella sostanziale vaghezza delle proposizioni e nel tentativo stimolare il collegio ad una non consentita rivisitazione del costrutto probatorio, richi emergenze – i rapporti commerciali tra la fallita e la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al ci COGNOME – che si scostano dall’essenza del percorso espositivo ed omette di confrontarsi con l “ratio decidendi” della sentenza impugnata.
2.Ad ogni buon conto, quand’anche – nella migliore delle ipotesi per il ricorrente – egli fo stato reclutato con il compito del prestanome, la scelta da lui eseguita – certament preordinata e consapevole, avendo egli evitato di contribuire all’individuazione del possibil amministratore di fatto, sulla cui figura insistono i motivi di ricorso – non lo esimerebbe penale responsabilità alla luce del condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legitti l’uno in base al quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione in frode ai creditori, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto solo investito formalmente de carica di amministratore (quand’anche, dunque, testa di legno), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Cass. sez. n.54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Cass. sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251); e l’altro, attento ad allontanare il pericolo di un’affermazione di responsabilit posizione, che àncora alla violazione oggettiva del dovere previsto dalla legge di ostensione dell’impianto contabile la necessità della prova dell’esistenza del dolo specifico di assicurare taluno un ingiusto profitto (es. sez. 5 n. 44293 del 17/11/2005 Liberati, Rv. 232816), nell fattispecie concretamente e razionalmente desunto dal rifiuto dell’imputato di collaborare ad una compiuta ricostruzione degli accadimenti aziendali e di fornire qualsiasi informazione sulla sorte della contabilità e soprattutto sulla riconducibilità a terzo, amministratore occulto ben noto, della responsabilità della sua mancata ostensione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
E del pari, a riguardo dell’affermazione di reità per il delitto di bancarotta c.d. fiscale, medesime argomentazioni varrebbe il consolidato principio ermeneutico secondo il quale l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non ave impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il prof soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto c soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorc si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino
eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).
3.11 secondo motivo di ricorso – il cui esame può essere ricollegato alle osservazioni testè formulate – è, del pari, aspecifico e manifestamente infondato, tenuto conto della ritenuta e correttamente esplicitata in sentenza, con motivazione esauriente (pag.6) – “macroscopicità” delle omissioni attribuibili all’imputato, sotto il profilo contabile, anche per la ma redazione dei bilanci, sotto il profilo del sistematico inadempimento erariale ed considerazione della evidente ricaduta dell’allarmante “vuoto” sulle aspettative creditorie, c non hanno potuto beneficiare delle financo approssimative notizie sulla esistenza e destinazione delle risorse liquide e dei cespiti aziendali e sulla consistenza del debi complessivo, enucleato solo ex post, a seguito delle insinuazioni allo stato passivo del fallimento.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 14/09/2023
Il consigliere estensore
Il Presidente