Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43381 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43381 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Per quanto ancora rileva, con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva condanNOME alla pena di giustizia NOME COGNOME, avendolo ritenuto responsabile dei fatti di bancarotta fraudolenta e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose di cui al capo 12), contestatigli quale amministratore unico, dal 6 dicembre 2006 al 9 febbraio 2010 e dal 27 maggio 2010 alla data del fallimento (19 settembre 2013), della società RAGIONE_SOCIALE La medesima sentenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per intervenuta prescrizione, in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14), 15) e 20). Sebbene il dato non abbia avuto ricadute in punto di determinazione della pena, modulata dalla Corte territoriale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, “per il solo reato di cui al capo 12)”, va rilevato che, in primo grado, la condanna del COGNOME era intervenuta anche in relazione ad altri reati fiscali (i capi 16, 17, 18, 19) che la sentenza d’appello non menziona, poiché dichiara – sia nella motivazione che in dispositivo – non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione ai reati di cui ai soli capi 13), 14), 15) e 20).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con i motivi di appello, con i quali si era sottolineato come non fosse emerso alcun contributo oggettivo e psicologico del COGNOME alla realizzazione del reato, alla luce delle modalità operative dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, reali gestori dell’attività imprenditoriale, e non risultasse alcuna autonomia decisionale del ricorrente, confermata dalle sue dichiarazioni e da quelle della dipendente NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il concorso omissivo di cui all’art. 40, secondo comma, cod. pen. Rileva il ricorrente: a) che i segnali di allarme, la cui presenza giustifica l’insorgere del dovere di agire del titolare della posizione di garanzia, devono essere effettivamente conosciuti e presentare un apprezzabile grado di anomalia, univocamente indicativo del fatto di reato; b) che la Corte territoriale non aveva fornito risposte alle critiche con le quali si era lamentato il carattere assertivo delle conclusioni della decisione di primo grado e
il mancato confronto con le risultanze istruttorie, dalle quali era emersa l’assenza di autonomia decisionale dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, fondato dalla sentenza impugnata sui precedenti penali dell’imputato. Rileva il ricorrente: a) che il COGNOME aveva riportato due precedenti condanne a pene detentive, convertite in pene pecuniarie, ormai estinte; b) che, in assenza di ragioni ostative, la valutazione avrebbe dovuto investire tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si diranno subito infra.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Al riguardo, condivide il Collegio la consolidata conclusione per la quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dagli autori materiali, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, d non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli autori materiali (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 284175 – 01, con riguardo al rapporto tra amministratori senza delega e amministratori delegati, ma in applicazione di principi di carattere generale).
Ora, in linea con una valutazione avente ad oggetto l’accertamento puntuale della consapevolezza, da parte dell’imputato, delle attività illecite poste da chi gestiva di fatto la società (v., anche sul punto, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020,
Loda, Rv. 279831 – 01), la Corte territoriale ha sottolineato, sinteticamente richiamando quanto puntualmente esposto dalla decisione di primo grado, che il COGNOME, ha ammesso, nella sua memoria riassuntiva, di essere consapevole del mancato pagamento dell’i.v.a., delle anomalie gestionali e di non avere reagito “per il timore di essere messo alla porta e perdere l’unica mia fonte di sostentamento”.
Anche a tacere di altri elementi, pur valorizzati dalla decisione di primo grado, le risultanze indicate dalla Corte territoriale non dimostrano che il ricorrente “non poteva non sapere”, come si adombra nel secondo motivo, ma, in positivo, che era perfettamente al corrente delle modalità operative di chi gestiva di fatto l’attività imprenditoriale.
Ne discende che le considerazioni che l’atto di impugnazione dedica, in particolare nel primo motivo, all’assenza di autonomia decisionale del COGNOME sono prive di concludenza, rispetto alla ratio decidendi.
2. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Nel caso di specie, il ricorrente concentra le sue doglianze sul fatto che le precedenti condanne non avrebbero carattere ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, senza confrontarsi con la reale portata della motivazione che dalla pluralità di precedenti ha tratto il fondamento non di una preclusione legale, ma di una prognosi negativa rispetto alla ricaduta nell’illecito.
In questa prospettiva, del tutto generico è il richiamo all’orientamento giurisprudenziale, in forza del quale il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, dovendo dare conto, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del
potere discrezionale esercitato (Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906 – 01).
Senza indugiare nell’approfondimento della questione in punto di diritto (per la quale, si veda anche Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02), resta il dato che il requisito della specificità del motivo avrebbe dovuto comportare, da parte del ricorrente, l’indicazione puntuale di profili positivi di valutazione trascurati dalla Corte territoriale.
L’inammissibilità del ricorso ha conseguenze anche con riguardo ai reati fiscali di cui ai capi 16), 17), 18), 19), in relazione ai quali non si registra alcun rilievo della prescrizione da parte della sentenza impugnata (che, peraltro, come detto, non ne tiene conto nella dosimetria sanzioNOMEria) e nessuna denuncia del mancato rilievo in ricorso. Al riguardo, è sufficiente ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 16/10/2023