Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il 21/09/1967 COGNOME NOME nata a CITTADELLA il 29/04/1981
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma dellék sentenzq di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, il primo, in relazione a tre delitti di bancarott fraudolenta documentale riguardanti tre distinti fallimenti (quello della RAGIONE_SOCIALE; que della RAGIONE_SOCIALE e quello della RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la continuazione criminosa; la seconda, in relazione al solo delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
Sono state, pertanto, confermate le condanne nei riguardi di entrambi gli imputati, i quali hanno rivestito il ruolo di amministratore unico nelle società fallite.
NOME COGNOME è stato individuato come una figura “di comodo”, una sorta di “testa di legno”, cui gli amministratori delle società in crisi passavano l’incarico in vista fallimento e sino alla sentenza dichiarativa dello stato di dissesto.
NOME COGNOME è accusata di essere stata l’amministratrice di fatto della società, per la quale aveva svolto il ruolo di legale rappresentante, anche dopo il passaggio dell’incarico formale ad altri.
Hanno proposto ricorso gli imputati tramite distinti atti di impugnazione ed i rispett difensori di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME, presentato dall’avv. COGNOME ha dedotto un unico motivo con cui si duole del difetto assoluto di motivazione che affliggerebbe la sentenza, quanto all’accertamento del fatto che la ricorrente ha effettivamente ceduto le proprie quote societarie e rimesso il proprio incarico di amministratore in favore di un terzo soggetto. Sarebbe una congettura dei giudici di merito ritenere che la ricorrente abbia preordinatamente ceduto la società al coimputato per non rispondere del fallimento ed abbia continuato a rivestire un ruolo di amministratore di fatto della società gi precedentemente amministrata.
L’atto di appello aveva indicato specifici argomenti dai quali poter dedurre che la ricorrente aveva effettivamente dismesso qualsiasi ruolo interno alla società (l’uso esclusivo della pec aziendale da parte del coimputato COGNOME al quale, nuovo socio, era stato affidato dalla ricorrente l’incarico di amministratore formale; i suoi rapporti esclu con il commercialista); a tali argomenti non è stata fornita alcuna puntuale ed adeguata risposta.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di due motivi, volti entrambi a contestare l’affermazione di responsabilità del ricorrente per tutti i reati a lui ascritti.
4.1. Quanto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, si rileva l’incoerenza della affermazione di responsabilità rispetto alla prova costituita dalla relazione del curatore ex art. 33 I. fall. del 5.7.2018, pag. 5, punto D, da cui si evince che il coimputato NOME COGNOME, deceduto, già amministratore unico della fallita, aveva mentito sulla consegna delle scritture contabili al ricorrente Mei, scritture in realtà mai tenute, come da lui ste dichiarato al curatore. La falsità della ricevuta di consegna di tali scritture si evince anc dal disconoscimento della firma di ricevuta da parte di COGNOME dinanzi al giudice di primo grado all’udienza del 14.1.2020.
Il ricorso denuncia l’insufficienza della motivazione della decisione di condanna congetturale, assertiva e carente di risposta rispetto ai motivi d’appello – argomentata in modo inadeguato per relationem.
In particolare, si evidenzia come il dibattimento abbia accertato che la documentazione fiscale relativa alla società già mancava da molto tempo prima di quando il ricorrente ne è divenuto amministratore e tale carenza contabile era da riferire al periodo di amministrazione da parte del coimputato deceduto COGNOME che aveva ammesso di non aver provveduto più alla tenuta delle scritture contabili ed al deposito dei bilanci societar una volta conclamato il dissesto economico.
Per questo, la difesa evidenzia la contraddittorietà di ritenere Mei l’autore di condotte d distruzione o sottrazione di scritture contabili che, in realtà, è provato non fosser esistenti.
Infine, si contesta anche la sussistenza della prova del necessario dolo specifico della fattispecie di bancarotta fraudolenta: si confonde la mancata consegna delle scritture contabili con la volontà dolosa di arrecare pregiudizio ai creditori.
4.2. In relazione alla condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale relativi al fallimento delle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente eccepisce difetto di mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, basata su asserzioni e proposizioni apodittiche, che non hanno risposto realmente ai motivi d’appello, dando luogo ad un apparato argomentativo apparente.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’inammissibili dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile nell’unico motivo, che deduce la mancanza assoluta della motivazione rispetto al suo ruolo concorsuale nel
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reato, con ragioni formulate in fatto, che puntano alla rivalutazione del significato del prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Né si rivelano travisamenti probatori.
Invero, la Corte d’appello e la sentenza di primo grado, richiamata ampiamente dalla decisione impugnata, hanno dato atto di come l’imputata abbia consegnato le scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla titolarità sua e del marito, al n amministratore, il coimputato NOMECOGNOME scelto deliberatamente perchè privo delle capacità professionali necessarie all’amministrazione della società (era un operaio senza alcuna esperienza nel campo societario), poco prima del fallimento, proprio al fine di farle occultare o distruggere, tentando così di evitare ai reali titolari e gestori le conseguenz penali di condotte fraudolente di mancata tenuta della contabilità; il tutto finalizzata evitare di ricostruire il patrimonio societario per la garanzia dei creditori.
Il coimputato COGNOME peraltro, come si evince chiaramente dall’analisi delle prove svolte dalla sentenza impugnata, è risultato essere un soggetto dedito ad un’attività sistematica di “testa di legno”, poiché, con modalità ripetitive, veniva utilizzato per subentrare qual amministratore di comodo in società in decozione, poco prima del fallimento, allo scopo di coadiuvare i reali gestori e titolari a distruggere e disperdere le scritture contabili rimanere così esenti da responsabilità collegate a cariche formali.
Nel caso della società RAGIONE_SOCIALE Mei è stato scelto dalla ricorrente tramite un intermediario, con tale finalità, quando l’azienda aveva accumulato debiti consistenti con l’erario ed aveva acquistato le quote societarie al prezzo solo simbolico di 1 euro.
Tutti gli indicatori fattuali, pertanto, conducono a ritenere la sussistenza della condott di bancarotta fraudolenta documentale, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, risultando che le scritture contabili fossero state tenute per gli esercizi 2013-201 e, peraltro, nella relazione del curatore emerge che esse erano state regolari sino al 2018. Tuttavia, al momento del fallimento (dichiarato il 23.4.2018), esse non sono state depositate né sono state ritrovate neppure in seguito alle indagini svolte.
Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare l’effettiva corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false.
E comunque, sull’amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l’eventuale occultamento, i tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 4/10/2024, COGNOME, Rv. 287061).
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Le dissertazioni difensive si limitano, come evidenziato, alla prospettazione di una tesi apodittica ed alternativa a quella dei giudici di merito, che si sono pronunciati con una doppia sentenza di condanna conforme.
Ed è noto che sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più rec Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
3. Egualmente manifestamente infondato e formulato in fatto è il ricorso di NOME COGNOME condannato quale amministratore legale della fallita RAGIONE_SOCIALE per il delitto bancarotta fraudolenta documentale e – seguendo quanto già esposto – soggetto dedito all’attività di amministratore fittizio di società fallende, che agiva sistematicamente co scopi fraudolenti di ausilio di imprenditori senza scrupoli, mossi dall’intenzione d disperdere le garanzie patrimoniali delle imprese in crisi già di loro titolarità.
Entrambi i motivi sono inammissibili ed il secondo si limita ad evocare asserite carenze di motivazione della sentenza di appello, generiche rispetto alle ragioni argomentative del provvedimento di secondo grado, ancorchè queste siano state sinteticamente esposte.
Risulta infatti, che il ricorrente sia coinvolto in altri due procedimenti, con oggetto fallimenti, in relazione ai quali ha assunto la carica di amministratore delle società i decozione poco prima della dichiarazione di fallimento, subentrando nell’incarico con il fine di distruggere e disperdere le scritture contabili, infatti mai rinvenute.
La professionalità del suo agire fonda il dolo specifico della condotta, colorato ancor più da un altro particolare: è emersa la sua scaltra manovra di nomina ad amministratrice di una donna, una terza persona inconsapevole, all’oscuro di tutto, ingannando la stessa coimputata COGNOME; ciò per evitare, a sua volta, il coinvolgimento nelle future, preventivabili responsabilità relative a reati di bancarotta fraudolenta con oggetto i fallimento della RAGIONE_SOCIALE
E le circostanze di fatto della vicenda possono costituire gli indicatori dai quali trarre prova dell’intenzionalità specifica di recare pregiudizio ai creditori mediant l’occultamento e la sottrazione della documentazione contabile della società in decozione (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, COGNOME, Rv. 284304).
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese
processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cf sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.