Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42808 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catani che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado dal predet in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’insussistenza dell’eleme soggettivo del delitto fallimentare, perché l’indisponibilità delle scritture contabili sarebbe ad un incendio, oltre ad essere pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, risulta anche versato in fatto, parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la valutazione dei quali via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitt mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risult processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in definitiva, l’episod della distruzione delle scritture contabili per via di un incendio, che avrebbe coi l’automobile dell’odierno ricorrente, non ha trovato altro riscontro che quello fornito dalla apodittica dell’imputato, priva di elementi a conforto, logicamente ritenuta inverosimil giudice di merito, in confronto con le diverse e coerenti prove valutate;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219 comma terzo I. fall, è manifestamente infondato per secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di reati fallimentari, il danno d speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma terzo, legge è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passi fallimentare (in ipotesi di bancarotta semplice documentale, cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/201 dep. 2020, Rv. 279098 – 01); nel caso di specie, per negare la tenuità del fatto, il ricorren utilizzato argomenti aspecifici, insufficienti a scalfire una doppia pronuncia conforme che, c ha spiegato il giudice d’appello, si caratterizza per una consistente motivazione della sente di primo grado. Peraltro, è sufficiente notare che il volume d’affari della società non era ce modeste dimensioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023