Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a VICENZA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME
COGNOME;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta de Sostituto I Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, del 14/05/2024 con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 13 luglio 2018, che aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, legge fall., condannando COGNOME alla pena di anni tre di reclusione e NOME alla pena di anni due e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e con la diminuente per il rito, oltre alle spese, alle pene accessorie di legge.
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per avere, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 24 gennaio 2014: distratto una somma pari ad euro 51.454,55, fra il luglio 2010 ed il dicembre 2012, a favore della società RAGIONE_SOCIALE ( dichiarata fallita il 7 novembre 2013) con la quale era stato concluso un contratto preliminare di vendita ( in data 19 ottobre 2010) che vedeva quale promittente venditore la RAGIONE_SOCIALE, della quale COGNOME era socio al 50% e consigliere di amministrazione, e quale promissario acquirente la società fallita; distratto la somma complessiva di euro 79.000,00 mediante corresponsione di caparre, anticipi e prestiti ( fra l’ottobre 2010 ed novembre 2011) a favore della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 5.8.2013, della quale COGNOME era socio 47% e consigliere di amministrazione; distratto, fra il 2010 ed il 2013, la somma complessiva di euro 199.153,02, di cui euro 144.153,00 mediante prelevamenti dei soci, ed euro 55.000,00 mediante compensi agli amministratori, mai deliberati dall’assemblea dei soci. Il solo COGNOME, inoltre, è stato condanNOME per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, legge fall. per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei debiti e crediti della società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Gli imputati, per il tramite del loro unico difensore, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Denunciano, con unico motivo articolato in più punti, vizi di violazione di violazione di legge e di motivazione.
2.2. Deducono, al punto A) del ricorso, con riferimento al capo 1) dell’imputazione, che la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova senza neppure tenere conto delle censure formulate con atto di appello. IL Tribunale aveva ritenuto che il versamento della superiore somma fosse privo di giustificazione in quanto non coperto da garanzie essendo collegato ad un contratto preliminare non sottoposto a registrazione. La distrazione è stata collegata alla stipula di un preliminare privo di registrazione o
trascrizione mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto che il pre depauperamento fosse da ritenere privo di giustificazione, essendo stati i versamenti effettuati, all’esito del censurato preliminare, , trattandosi di contratto non sottoposto a registrazione e inopponibi al fallimento; la Corte di Appello, fornendo una diversa motivazione, ha ritenuto che la prova della destinazione delle somme non fosse stata fornita dal COGNOME, stante l’inidoneità a tal fine della scrittura privata, in quanto priva di data ce anteriore al fallimento e inopponibile allo stesso.
Tuttavia, il giudice di appello non avrebbe argomentato rispetto al rilievo, sollevato in appello, secondo cui la dichiarazione di fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (quale promissario venditore dell’immobile oggetto del preliminare) è intervenuta in data 7.11.2013, a distanza di ben 3 anni dalla data di stipula del preliminare (avvenuta in data 19.10.2010).
Con riferimento alla NOME, inoltre, la sentenza di primo grado ha desunto la prova della sua colpevole partecipazione alla condotta distrattiva dal dato della sua sottoscrizione del preliminare.
Inoltre, la mancata registrazione del contratto preliminare non ha violato alcun principio normativo o codicistico e, peraltro, l’omissione della registrazione o trascrizione del preliminare costituisce prassi commerciale. In ogni caso, l’eventuale inopponibilità al fallimento di un diritto di credito per mancanza dei requisiti formali non comporterebbe l’inesistenza del medesimo diritto a fronte della prova dei versamenti operati.
La condanna è frutto di un sillogismo fuorviante, avendo ritenuto che l’assenza di garanzie e dunque, la pretesa, ma infondata, inopponibilità al fallimento dei versamenti operati, possa costituire prova del reato di distrazione.
Sia la sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata, hanno omesso, inoltre, qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza di una effettiva volontà degli imputati di sottrare il denaro alla possibile apprensione da parte degli organi della curatela che sarebbero intervenuti soltanto tre anni dopo.
Mancano elementi da cui desumere la prova del dolo, compresa la prova della rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, trattandosi di reato di pericolo concreto.
Con particolare riferimento alla COGNOME rileva, altresì, la difesa come la suddetta abbia limitato il proprio raggio di azione alla mera stipula del censurato contratto preliminare del 19 ottobre 2010, risultando, di contro, il COGNOME autorizzato alla sottoscrizione disgiunta di qualunque atto di gestione societaria fin dalla data del 17 giugno 2010.
È mancata l’individuazione di altri elementi indiziari idonei a fare ritenere la medesima responsabile del reato al di là di oltre ogni ragionevole dubbio.
Manca, in particolare, la prova della consapevolezza che la sottoscrizione del preliminare avrebbe cagioNOME un danno al ceto creditorio, tanto più che il fallimento risulta intervenuto a distanza di tre anni.
L’attribuzione di responsabilità ad entrambi gli imputati, in ordine al primo capo d’imputazione, è frutto di una responsabilità carente in ordine al criterio attributivo di responsabilità
2.3. Al punto B) del ricorso, con riferimento al reato contestato al capo 2) di imputazione, la difesa deduce che la somma contestata ( pari a 79.000,00 euro corrisposta a favore della società RAGIONE_SOCIALE della quale COGNOME era socio al 47,5% e consigliere di amministrazione) è stata oggetto di regolare fattura da parte della società ricevente.
Secondo il giudice di primo grado la fattura è stata emessa ad un anno di distanza e non al momento dell’incasso e, peraltro, rispetto alla stessa non è stato individuato alcun contratto preliminare di riferimento.
Nell’atto di appello la difesa ha rilevato come la stessa fattura abbia fatto riferimento, in realtà, a diverse operazioni commerciali, ovvero a compensi versati per attività di cantiere svolta in Saccolongo, e dunque non collegabili a contratti preliminari.
La Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, limitandosi a sostenere la responsabilità del COGNOME per non avere dimostrato delle somme versate e, per la COGNOME, ancorandone la responsabilità al fatto di essere coniuge del COGNOME, e di essere stata presidente del Consiglio di amministrazione fino al 15.10.2012, pur senza avere posto in essere alcun atto gestorio.
2.4.AI punto C) deduce, con riferimento al reato di bancarotta distrattiva contestato al capo 3) della rubrica (per avere distratto la somma complessiva di euro 199.153,02 mediante prelevamenti dei soci, per un importo di euro 144.153,02, e mediante compensi agli amministratori, per un importo di euro 55.000,00, mai deliberati dall’assemblea dei soci) che con atto di appello aveva contestato l’eccessività sinteticità della motivazione espressa dalla sentenza di primo grado in ordine alle ragioni sostenute dalla difesa secondo le quali le operazioni in contestazione sarebbero state mere operazioni commerciali, aventi natura diversa rispetto a quanto contestato dalla pubblica accusa, senza alcuna finalità di impedire la soddisfazione del ceto creditorio.
La responsabilità della COGNOME, in particolare, è stata affermata sul mero dato della sua partecipazione al nucleo familiare del COGNOME, senza tenere in considerazione che la predetta aveva cessato ogni suo ruolo partecipativo nell’organo di amministrazione della società nell’ottobre del 2012.
NOME e NOME erano anche unici soci della società RAGIONE_SOCIALE e i medesimi, in tale qualità, avrebbero ben potuto deliberare di percepire somme a titolo di compensi. La sentenza della Corte di appello, sul punto, non ha fornito alcun chiarimento, apparendo carente e contraddittoria.
2.5.AI punto D) del ricorso, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 4) dell’imputazione al solo COGNOME deduce che: il medesimo aveva proposto, nel maggio 2013, domanda di concordato fallimentare; la mancata approvazione da parte del comitato dei creditori aveva condotto, tuttavia, al fallimento; il mancato aggiornamento delle scritture contabili per il periodo successivo al luglio 2013 è stato determiNOME dalla superiore circostanza; nel periodo successivo al luglio 2013, non sono state poste in essere operazioni ad eccezione del deposito dei libri contabili in Tribunale; lo stesso curatore aveva dato atto che la contabilità era stata formalmente tenuta nella maniera più corretta e che, al più, avrebbe potuto essere contestata la violazione delle previsioni di cui all’art. 217 della legg fallimentare, per come dedotto in appello. La sentenza impugnata non ha fornito sul punto alcuna motivazione limitandosi a richiamare la disposizione normativa che si assume violata.
2.6.AI punto E) la difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Gli imputati avevano proposto un risarcimento in favore della curatela per un importo di euro 10.000,00 e chiesto la definizione ex art. 444 cod.proc.pen. sulla quale la pubblica accusa aveva espresso il proprio consenso. La curatela, tuttavia, si era opposta, ancorchè la stessa difesa avesse prodotto documenti al fine di dimostrare la congruità della somma offerta, e la richiesta di applicazione della pena era stata respinta. Il procedimento era stato, pertanto, definito nelle forme del rito abbreviato.
Il giudice di primo grado, in punto di determinazione della pena, aveva richiamato la superiore circostanza , evidenziando il fatto che fosse stata offerta la mera somma di euro 10.00,00 a fronte “di una capacità economica effettiva ben più rilevante” senza valutare i documenti versati sulla modestia dei redditi percepiti dagli imputati e sulla loro consistenza patrimoniale.
Ha così inflitto un trattamento sanzioNOMErio particolarmente duro e sproporzioNOME alle effettive responsabilità, soprattutto non valorizzando il comportamento post delictum degli imputati.
E’ mancata, peraltro, una motivazione in ordine alla concedibilità dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. relativa all’ipotesi in cui l’agente si sia comunque prestato ad attenuare le conseguenze dannose del reato.
2.7.Infine, denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del danno in favore della curatela fallimentare perché carente e frettolosa e non frutto di una verifica in contraddittorio.
Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha insistito, con memoria, nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è infondato. 1.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi che la sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una “doppia conforme”, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (nel primo caso, si tratta di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
D’altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., occorre che tali vi risultino dal testo del provvedimento impugNOME, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, essendo esclusa la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di NOME, Rv. 205621-01).
Anche quando si prospetti un’apparente denuncia di violazione di legge, occorre che il ricorso non solleciti complessivamente un riesame del merito, attraverso una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti, non essendo ciò consentito in sede di legittimità. In tal senso è pacifico l’insegnamento di legittimità secondo cui alla Corte di cassazione «è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01)» (Sez. 5, n. 14932 del 05/03/2024 s.m.).
2. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con la motivazione della sentenza di primo grado, che hanno evidenziato come gli imputati nelle loro qualità di soci e amministratori della società RAGIONE_SOCIALE ( COGNOME quale presidente e COGNOME, quale consigliere ma con ampi poteri di gestione anche disgiunti e, dal 15 ottobre 2012, come amministratore unico)
abbiano posto in essere operazioni oggettivamente dannose per la società, e comportanti un corrispondente ingiustificato arricchimento per altre società alle quali il COGNOME era personalmente interessato, in particolare per la RAGIONE_SOCIALE e per la RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento alla condotta distrattiva contestata al capo 1), i giudici di merito hanno evidenziato come gli imputati nella suddetta qualità di soci della società RAGIONE_SOCIALE, abbiano versato in favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale il COGNOME era socio al 50% nonché amministratore, la somma di euro 51.454,55 tra il 23 luglio 2010 e il 15 dicembre 2012 adducendo, a giustificazione dei versamenti, una scrittura privata “priva di data certa anteriore al fallimento” e pertanto non opponibile allo stesso, concernente un preliminare di compravendita, risultante sottoscritto, in data 19 ottobre 2010 dalla COGNOME nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione. La sentenza di primo grado ha in maniera congrua rilevato che COGNOME, in quanto socio ed amministratore della società RAGIONE_SOCIALE “era perfettamente al corrente nel versare le somme (a se stesso tramite due società a lui riferibili) dell’anomalia delle operazioni”. A conferma del carattere anomalo dell’operazione veniva altresì sottolineata la mancanza di garanzia per il fatto che il contratto preliminare non risultasse registrato e fosse inopponibile al fallimento RAGIONE_SOCIALE “in coerenza con il conflitto di interessi”. Altro dato anomalo era rinvenuto nel fatto che la sola COGNOME avesse sottoscritto il contratto preliminare, pur potendo in realtà anche COGNOME procedere alla firma del contratto, in quanto dotato di ampi poteri di gestione. Tale comportamento veniva ritenuto indicativo della volontà di dissimulare il conflitto di interessi sotteso all’operazione.
E’ privo di pregio, allora, il rilievo della difesa secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dato risalto alla mancata registrazione del contratto preliminare, che costituirebbe a suo dire una prassi commerciale usuale, in quanto non si è considerato che, nell’argomentare dei giudici di primo e di secondo grado, non si è voluto stigmatizzare la mera irregolarità del dato della mancata registrazione o trascrizione del preliminare quanto, piuttosto, evidenziare il fatto che, attraverso l’omesso adempimento di tali formalità, le parti interessate hanno rinunciato alla possibilità di attribuire a detto atto un data certa ed inoppugnabile: tanto più in relazione ad un contratto preliminare che di per sé, in quanto stipulato in presenza di un conflitto di interessi, avrebbe dovuto richiedere diverse cautele.
La motivazione della sentenza impugnata, ancorché sintetica, appare giuridicamente corretta anche nella parte in cui si ricollega al pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la prova della distrazione
dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti.
Va ribadito, infatti, che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (per tutte v. Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).
Ciò deriva dalla peculiarità della normativa concorsuale. L’imprenditore, infatti, è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima. La perdita ingiustificata del patrimonio, o l’elisione della sua consistenza, danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso alla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Nondimeno « l’art. 87 legge fall, assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale: l’obbligo di verità, penalmente sanzioNOME e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine all conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652) « ( Sez. 5, n. 4829 del 12/01/2024, s.m.).
2.1.Sono, altresì, infondati i rilievi concernenti l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta dal momento che «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nell disamina della condotta, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passiv rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01)» ( Sez.5, n. 13632 del 23.2.2024 s.m.).
Nella fattispecie sono stati, del tutto coerentemente, ritenuti indici di fraudolenza la mancanza di garanzie a fondamento dell’operazione, la mancanza
di documenti contabili certi e, soprattutto, l’esistenza di cointeressenze dell’amministratore rispetto alla società beneficiaria dei pagamenti contestati.
Le censure espressQ nell’interesse di NOME -secondo cui la medesima potrebbe essere ritenuta responsabile della mera sottoscrizione del contratto preliminare, mancando la prova di un suo diretto coinvolgimento nella condotta dístrattiva, e comunque la prova della sua consapevolezza che la sottoscrizione del contratto preliminare avrebbe cagioNOME un danno al ceto creditorio in relazione al fallimento intervenuto tre anni dopo la stipula de preliminare – non tengono conto delle ragioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità da parte dei giudici di merito e delle motivazioni contenute nella sentenza di primo grado che ha posto in evidenza come, a prescindere da ogni considerazione sulla mancanza di data certa attribuibile alla suddetta scrittura privata, la NOME sia stata presidente del consiglio di amministrazione fino al 15 ottobre 2012 e ha firmato personalmente il preliminare del 19 ottobre2010 nonostante il marito avesse ampi poteri. Inoltre, i pagamenti formalmente ricollegati al suddetto preliminare risultano protratti fino al 15 dicembre 2012, in epoca prossima al fallimento.
In ordine alla ulteriore condotta distrattiva, posta in essere in favore della RAGIONE_SOCIALE, società della quale lo stesso COGNOME era socio al 47% ed amministratore, per un complessivo importo di euro 79.000,00 collegabile a pagamenti effettuati a titolo di “caparra anticipi e prestiti eseguiti tra i novembre 2010 ed il 22 novembre 2011 senza alcuna garanzia”, la sentenza di primo grado ha messo in rilievo come, a fronte di tali pagamenti, risulti emessa una fattura ad un anno di distanza dal momento dei pagamenti, e non già al
momento GLYPH dell’incasso. I rilievi della difesa, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe fatto leva su una mera irregolarità formale della fatturazione, ovvero su una presunta tardiva fatturazione, non si confrontano in realtà con le reali ragioni poste a fondamento del giudizio di condanna e risultano assertivi nella misura in cui fanno riferimento a presunte attività di cantiere operate in favore della società RAGIONE_SOCIALE senza, tuttavia, fornire alcun supporto contabile a fondamento di tale affermazione.
4.1. Sono infondate le censure espresse relativamente alla posizione dell’imputata NOME, valendo, sul punto, le considerazioni espresse al punto che precede avendo i giudici di appello, in maniera logica, fatto riferimento alla circostanza che la suddetta è stata, oltre che coniuge del COGNOME, presidente del consiglio di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE fino al 15 ottobre 2012,
inferendo da tale dato la prova del suo coinvolgimento nelle operazioni distrattive .
La difesa ripropone censure già sviluppate in appello riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico dei reati in contestazione, per la mancanza 1A A di atti gestori riconducibili alla ricorrente i -e’ non si ravvisano vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la consapevolezza dell’imputata dal ruolo svolto all’interno della società oltre che dal suo diretto e stretto legame con il COGNOME, in quanto moglie.
I giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto ch soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministrat esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale» ( Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01; conf. Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767).
5. Sono infondate le doglianze attinenti il reato di bancarotta distrattiva di cui al numero 3) della rubrica, con cui si contesta agli imputati di avere distratto la complessiva somma di euro 199.153,02 di cui euro 144.153,02 a titolo di prelevamento dei soci ed euro 55.000 a titolo di compensi agli amministratori.
La doglianza difensiva, secondo la quale si sarebbe trattato di mere operazioni commerciali, è generica e non si confronta con la motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale che ha evidenziato come le operazioni di prelievo contestate siano state poste in essere senza alcuna prova giustificativa.
I giudici del merito hanno fatto buon governo dell’insegnamento di questa Corte per cui «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare ( ex multis Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016, COGNOME, Rv. 268433;Sez. 5, n.
11405/15 del 12 giugno 2014, COGNOME e altro, Rv. 263056)» ( Sez. 5, n. 20105 del 05/06/2018 Rv. 273767 – 01).
Non può condividersi, peraltro, la deduzione dei ricorrenti secondo la quale la prova della loro buona fede dovrebbe evincersi dal fatto che, essendo stati COGNOME e COGNOME unici soci della società, gli stessi avrebbero ben potuto deliberare somme a titolo di compenso, trattandosi di considerazione che si muove sul campo di una mera ipotesi rimasta su un piano astratto.
Quanto alla responsabilità della NOME si ribadisce quanto considerato al punto che precede.
Sono generiche ed inammissibili anche le ulteriori censure espresse relativamente alla condanna per bancarotta documentale. Il ricorrente propone, con generico argomentare, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte il compimento di una operazione non consentita di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini dell decisione.
Anche le ulteriori deduzioni difensive, sulla tenuta “corretta” della contabilità, sono assertive e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la relazione fallimentare risulta richiamata per evidenziare il compimento di una serie giroconti generici “che non hanno consentito di individuare quali siano i soggetti a cui la fallita ha corrispos anticipi” oltre che una successiva ed ingiustificata rinuncia alle medesime somme da parte della società che li “portava a perdita”.
La bancarotta documentale, peraltro, risulta, fondata su anomalie e rilievi antecedenti al momento della consegna dei libri contabili in Tribunale, in occasione della richiesta di concordato.
Il mancato aggiornamento successivo al luglio 2013 costituisce, pertanto, solo un segmento temporale della condotta per cui è intervenuta condanna penale.
Priva di pregio appare anche la censura con la quale si sostiene la possibilità di una derubricazione della condotta ai sensi dell’art. 217 legge fall. i quanto, nel caso in esame, rispetto al dato fondante dell’accusa – di avere tenuto la contabilità in modo da rendere impossibile “individuare i soggetti a favore dei quali erano stati corrisposti anticipi e le ragioni della rinuncia a tali somm avvenuta nel 2013”- non risulta mossa alcuna specifica censura .
È inammissibile la doglianza concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nella parte in cui richiama
l’operato dell’agente si sia prestato ad attenuare le conseguenze dannose del reato. Il motivo è inedito, non risultando espressamente veicolato con atto di appello, ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto non tiene conto dell’insegnamento di questa Corte secondo cui «l’attenuante dell’attivo ravvedimento di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen. che contempla l’ipotesi dell’essersi prima del giudizio ed al di fuori del caso preveduto dall’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato – si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., e, pertanto, non è applicabile ai reati che, come la bancarotta per distrazione, offendano il patrimonio (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137)» (Sez.5, n. 33188 del 08/04/2019 s.m.).
Le doglianze concernenti la quantificazione del danno sono inammissibili, perché, oltre ad essere generiche, reiterano censure già proposte con l’appello ed omettono qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto pos fondamento della decisione.
IL ricorso deve essere, pertanto, respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/05/2024.