Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Napoli il 26 ottobre 1961;
avverso la sentenza del 4 giugno 2024 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 6 maggio 2014) e in’ concorso cori i3ior RAGIONE_SOCIALE (liquidatore della predetta società dal 4 dicembre 2012 al fallimento), del
reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in parte, sottra :ti) i libr e le altre scritture contabili della società (allo scopo di recare pregiw: izio creditori e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) e, in parte, pi ave tenuti in modo tale da rendere impossibile o estremamente difficcItpsa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione, che terranno enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei soli limiti stretti: necessari per la motivazione.
2.1. Il primo deduce vizio di motivazione, nella parte la Corte terr toriale non avrebbe valutato il punto della sentenza di primo grado relativa al tratti: mento sanzionatorio irrogato agli imputati. La pena, infatti, sarebbe stata quantific3ta per entrambi in tre anni di reclusione, senza ulteriore indicazione, e poi aurnimtata, per il Muffato (per la ritenuta recidiva e ulteriormente, sempre per quest’ ai sensi dell’articolo 219 I. fall.), in relazione ai capi 1) e 4) dell’imputazione. Ta sostiene la difesa, imporrebbe di ritenere che il reato per cui entrambi gli ir iputat sono stati condannati è quello di cui al capo 3), che, tuttavia, non risulta cc n :estato al ricorrente.
2.2. Il secondo deduce vizio di motivazione in relazione alla r tenuta sottrazione della documentazione contabile (dedotta, sostiene la difesa, la sola mancata produzione della stessa) e alla omessa distinzione (pur a front2 della collaborazione offerta dal ricorrente) tra i differenti profili di responsabilità ti eribili, singolarmente, a ciascuno dei due coimputati.
2.3. Il terzo motivo attiene al profilo soggettivo del reato e deduce che la Corte territoriale avrebbe desunto la sussistenza del dolo specifico (che, E. acondo la previsione normativa, deve colorare l’elemento oggettivo del reato) d’ali 3 mera realizzazione della condotta contesta (la sottrazione della documen :azione contabile).
2.4. Il quarto, in ultimo, attiene all’invocata qualificazione de ratti termini di bancarotta semplice, esclusa dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, senza alcuna reale motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito esposto.
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’asserito vizio è, in realtà, un mero errore materiale nel quale è incorse) il Tribunale nell’indicai e, con riferimento alla posizione del Muffato, i reati posti in continuazione: non 3i h i cap 1) e 4), ma, bensì, 3) e 4). E tanto è immediatamente evincibile dal comp lessivo
impianto motivazionale della sentenza di primo grado, laddove, chiaramente, si argomenta in relazione alla responsabilità del ricorrente in relazione al capo 1) (tra l’altro unico fra i due reati a lui contestati – capi 1 e 2 – per i quali è inter r condanna).
I residui tre motivi sono, invece, fondati nei limiti di quanto di !egui esposto.
Va premesso che al capo 1) della rubrica è contestato, ad entrambi i compiutati, il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due forme descritte (entrambe) al n. 2 dell’art. 216 I. fall.: la sottrazione delle scrit contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare prec; iudizi ai creditori, e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, invece, integra un ipot di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 113( 34 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverar di, Rv. 276650). Contestazione duplice che si spiega in un contesto di parziale (!S stenza della documentazione contabile (Sez. 5, n. 47535 del 05/010/2023, Mc n:anino, n.m.): parte della quale sottratta all’apprensione della curatela; altra, pur versata, tenuta in modo tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patr n’ani° e del movimento degli affari.
Ebbene, il Tribunale, sul presupposto per cui nulla veniva rirrlE!S 30 alla disponibilità degli organi fallimentari per il periodo successivo al 2012 ‘,rientre per il periodo antecedente, parte della documentazione era stata rinvenuta, seppur tenuta in modo parziale, incompleto ed inattendibile), ha ritenuto NOME COGNOME (amministratore della società fallita fino al dicembre 2012) responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta generica e NOME COGNOME (liquidatore dal 2012 fino al successivo fallimento) responsabile del reato di bancarotta fraudolenta specifica. La Corte territoriale, invece, non solo ha ritenuto il COGNOME responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta specifica (senza nulla argomentare in orci ne alla differente ricostruzione prospettata e senza tener conto delle profonde diflerenze esistenti tra le due fattispecie di reato), ma ha dedotto la sussistenza del dolo specifico dalla sola condotta di sottrazione (“il mancato rinveniment) della documentazione contabile dalla data della costituzione della società all’anno 2009 dimostra che tale documentazione è stata sottratta al fallimento all’unico 5:opo di impedire alla curatrice di verificare la corrispondenza dei bilanci alle s:rittu contabili e, quindi, di ricostruire l’esatta situazione economica patrimon’a’e della società”), laddove l’accertamento dell’intenzionale direzionalità della condotta (che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all’alt. 216, comma 1, n. 2, I. fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice,
previste dal successivo art. 217) non può mai ritenersi elemento intrinse:i: mente connaturato alla condotta, ma impone una complessiva ricostruzione della )icenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano e, in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare, l’individuazione specifica degli E!! menti indicativi della finalizzazione del comportamento omissivo all’occultannent) delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 21921, COGNOME, Rv. 283983; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio Eicl altra sezione della Corte d’appello di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra :ezione della Corte d’appello di Trieste.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Presidente