Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Veroli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Veroli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Veroli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobr 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse dei tre imputati, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 aprile 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 29 giugno 2021 con la quale NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME erano stati condannati, la prima,
con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell’avere commesso più fatti di bancarotta, alla pena di 3 anni di reclusione; e, gli altri due, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in quanto tutti riconosciuti colpevoli, con le attenuanti generiche, dei reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 223, 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, la COGNOME nella sua qualità di amministratore dal 21 luglio 2008 della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 12 febbraio 2014, NOME e NOME COGNOME quali amministratori di fatto della medesima società: distratto e dissipato, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, nel corso del 2012, l’importo di 298.604,25 euro, corrispondente a pagamenti di forniture di altre società riconducibili ai due COGNOME; e per aver tenuto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione de patrimonio o del movimento degli affari, in particolare indicando nel libro giornale, nel 2011, un saldo negativo del conto cassa di 12.500,00 euro e, nel 2012, un saldo di cassa fino a 267.844,05 euro; in Frosinone il 12 febbraio 2014, data del fallimento.
Con unico atto, i tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con i primi due motivi, i ricorsi denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata risposta alle doglianze mosse nell’atto di appello circa la sussistenza del reato, con violazione dei principi giurisprudenziali in materia di motivazione per relationem. In particolare, la sentenza di appello riporterebbe pedissequamente le argomentazioni del Giudice di primo grado concludendo per l’ininfluenza di quanto dedotto nell’atto di appello circa i rapporti con la società creditrice, RAGIONE_SOCIALE, e sottolineando che la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE risaliva al 21 luglio 2008, epoca anteriore alle trattative intercorse con il creditore. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto riferito dai testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dallo stesso curatore, ossia che la NOME, costituita anni addietro e rimasta inattiva fino al 2011, era stata riattivata, su proposta di RAGIONE_SOCIALE, affinché questi ultimi potessero effettuare una fornitura unica per tutti i supermercati oggetto delle trattative. Così come avrebbe omesso di considerare che la natura distrattiva o meno delle operazioni deve
essere accertata, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla stregua di «indici di fraudolenza» rinvenibili, ad esempio, in rapporto alla condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, al contesto in cui l’impresa ha operato, a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, alla irriducibile estraneit del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni ragionevolezza imprenditoriale (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – 01). Tali «indici di fraudolenza» non sarebbero configurabili nel caso in esame, essendo emerso che le attività degli imputati erano finalizzate alla ripresa dell’azienda in un momento di crisi generale, alla ragionevolezza imprenditoriale e alla conservazione del patrimonio anche mediante l’impiego di propri capitali (proprietà dei supermercati), che sarebbero stati “sacrificati” a favore di RAGIONE_SOCIALE; profili, questi, che la Corte di appello avrebbe completamente ignorato.
Quanto, poi, alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, le censure prospettate non sarebbero state vagliate dai Giudici di merito. In particolare, pur evocando la contestazione il dolo specifico del fine di realizzare un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte occultamento e/o sottrazione, l’imputata, quale amministratore di diritto della società fallita, avrebbe consegnato al curatore una serie di scritture contabili non concernenti l’intera vita sociale dell’ente, essendo carente la documentazione relativa ai bilanci del 2012 e del 2013, mai depositata. Bilanci che, come ammesso sia COGNOME COGNOME che da NOME COGNOME, non sarebbero stati depositati per una loro negligenza dovuta alle difficoltà economiche. Ciò avrebbe imposto di qualificare le condotte come di bancarotta semplice documentale e non come bancarotta documentale fraudolenta, essendo stata apoditticamente affermata la coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in maniera da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a partire dal fatto che lo stato delle scritture fosse tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Si sottolinea, in particolare, l’irrilevanza degli indici ai quali la sentenza impugnata avrebbe affidato la dimostrazione del dolo specifico e come l’assenza delle scritture obbligatorie e le problematiche legate alla crisi derivante dal fallimento delle trattative con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rivelassero piuttosto una trascuratezza nella gestione della contabilità aziendale. Il curatore, sentito a dibattimento sulla difficoltà nel ricostruzione del movimento degli affari, avrebbe riferito di avere estrapolato le informazioni riferite proprio dal libro giornale, COGNOME documentazione bancaria e dai nastrini contabili, prodotti COGNOME COGNOME e da NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla presenza di una cassa negativa, essa sarebbe legata alla circostanza che erano stati effettuati pagamenti a favore di altre società del gruppo, il cui ammontare di 298.604,25 euro sarebbe stato facilmente accertabile
proprio grazie alla documentazione bancaria fornita dal fallito, che avrebbe addirittura consentito di indicare le date dei pagamenti.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a NOME e NOME COGNOME, diversamente da quanto avvenuto per NOME COGNOME, cui esse sarebbero state applicate, considerando il minore apporto illecito complessivo, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. NOME COGNOME sarebbe stato anch’egli condannato per una modesta ipotesi contravvenzionale e avrebbe ammesso i fatti, sebbene con diversa qualificazione giuridica. Per NOME COGNOME lo stesso Tribunale motiverebbe l’accertamento della responsabilità sulle sue dichiarazioni ammissive. Gli elementi valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche alla COGNOME sarebbero gli stessi che avrebbero dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti anche a NOME e NOME COGNOME.
In data 13 gennaio 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse dei tre imputati, h evidenziato come, contrariamente a quanto osservato dal Procuratore generale, i ricorrenti abbiano impugnato la parte della sentenza in cui si faceva riferimento alla circostanza che la costituzione della RAGIONE_SOCIALE risalisse ad epoca anteriore rispetto alle trattative con RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto di quanto riferito dai testimoni in ordine al fatto che la NOME, rimasta inattiva fino al 2011, era stata riattivata, su proposta di RAGIONE_SOCIALE affinché questi ultimi avessero la possibilità di effettuare una fornitura unica per tutti i supermercati oggetto delle trattative. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per NOME e NOME COGNOME, la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi che hanno portato a tale decisione, nonostante l’indicazione di quelli da valorizzare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le censure difensive svolte con i primi due motivi di ricorso si incentrano, sostanzialmente, sulla tesi secondo cui le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, oltre alle cedute RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutte aventi ad oggetto la gestione di supermercati), a capo del quale vi era la holding familiare RAGIONE_SOCIALE (con capitale sociale suddiviso al 50% tra i fratelli NOME e NOME COGNOME), trovatesi in difficoltà per una avversa congiuntura commerciale erano state coinvolte nelle iniziative gestorie volte al
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risanamento delle situazioni più complicate e al pagamento dei creditori, tra i quali RAGIONE_SOCIALE, per corrispondere alle cui richieste era stata coinvolta la RAGIONE_SOCIALE E a partire da tale premessa, il ricorso lamenta la pretermissione di una serie di prove, documentali e testimoniali, che avrebbero dimostrato che la NOME, rimasta inattiva fino al 2011, aveva iniziato nuovamente a operare, su proposta di RAGIONE_SOCIALE, affinché essi potessero effettuare una fornitura unica per tutti i supermercati oggetto delle trattative; e che, soprattutto, le attività degli imputati fossero finalizzate alla ripr dell’azienda in un momento di crisi generale, alla ragionevolezza imprenditoriale e alla conservazione del patrimonio anche mediante l’impiego di propri capitali.
2.1. Lo scenario processuale delineato è, tuttavia, alternativo rispetto a quello ricostruito, con congrua e logica motivazione, dalle due sentenze di merito, con le quali il ricorso finisce per non confrontarsi, non offrendo la necessaria spiegazione ad alcuni profili fattuali della vicenda che hanno indotto i giudici di primo e secondo grado a ritenere il carattere distrattivo di talune operazioni compiute dagli amministratori, di fatto e di diritto, della RAGIONE_SOCIALE
Invero, sulla base, in particolare, di quanto emerso COGNOME relazione del curatore fallimentare, la società RAGIONE_SOCIALE, costituita il 21 luglio 2008, con capitale sociale di 10.000,00 euro, amministrata COGNOME COGNOME COGNOME data di costituzione al fallimento, era operativa unicamente per costituire un’interfaccia (un “filtro”, secondo la definizione del curatore) con i creditori delle società de gruppo, alle quali rivendeva, senza conseguire alcun profitto, i generi alimentari e le altre merci che acquistava dai grossisti. Essa, infatti, non aveva mai assunto dipendenti, né aveva posseduto beni immobili o beni mobili registrati; e presso la sua sede legale era presente un negozio di alimentari all’interno del quale venivano effettuate operazioni di vendita riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, altra società del gruppo. Tanto è vero che quando il gruppo familiare aveva avuto difficoltà finanziarie, la RAGIONE_SOCIALE non aveva più ricevuto i pagamenti dovuti e, anzi, dal suo conto corrente erano state prelevate da NOME COGNOME (delegato COGNOME COGNOME) delle somme (per un ammontare di 298.604,25 euro) che erano state utilizzate per il pagamento dei fornitori di altre società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Essa era, dunque, andata in crisi di liquidità ed era stata, infine, dichiarata fallita. Su tali premesse, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto che gli atti di disposizione delle risorse della società RAGIONE_SOCIALE compiuti dagli amministratori dovessero essere qualificati come distrattivi in ragione della mancata destinazione degli stessi agli scopi aziendali e della loro evidente incidenza sulle aspettative della massa creditoria.
Ne consegue che le odierne censure, peraltro sostanzialmente reiterative della tesi difensiva già esposta nelle fasi di merito, non riescono a porre in crisi la logica
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e coerente ricostruzione compiuta dalle due sentenze, rivelandosi, alla fine, infondate.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento a quanto dedotto in ricorso in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta documentale.
Come osservato COGNOME sentenza impugnata, i fatti non sono stati oggetto di specifica contestazione, essendosi la difesa degli imputati incentrata sul carattere non doloso della mancata consegna integrale della documentazione relativa ai bilanci del 2012 e del 2013, in tesi riconducibile a un atteggiamento di negligenza a sua volta dovuto alle contingenti difficoltà economiche che il gruppo stava vivendo. Tale prospettazione è stata però confutata, con argomentazione logica e rigorosa, dalle sentenze di primo e secondo grado, le quali hanno posto in relazione le condotte distrattive cui si è fatto cenno con una tenuta delle scritture contabili estremamente lacunosa, evidenziando come “le oscurità incolmabili delle scritture contabili” non trovino “altra adeguata spiegazione logica se non con l’intento degli imputati, in evidente danno del ceto creditorio, di impedire o rendere difficili eventuali azioni recuperatorie” (v. pag. 10 della sentenza di primo grado). Ciò che appare coerente con l’indirizzo interpretativo secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). Ne consegue, pertanto, che l’affermazione difensiva secondo cui il curatore, sentito a dibattimento, avrebbe estrapolato le informazioni che aveva riferito proprio dal libro giornale, COGNOME documentazione bancaria e dai nastrini contabili, prodotti COGNOME COGNOME e da NOME COGNOME, finisce per non confrontarsi con quanto riportato, a proposito della sua deposizione, COGNOME sentenza impugnata, che ha evidenziato come non fossero mai stati depositati i bilanci e come il libro giornale consegnato fosse risultato del tutto inattendibile. In argomento, invero, è appena il caso di ricordare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte della logica ricostruzione operata dalle due sentenze di merito, l’affermazione difensiva, secondo cui gli indici ai quali sarebbe stata affidata la dimostrazione del dolo specifico sarebbero “irrilevanti”, finisce per connotarsi in termini di assoluta genericità e di totale assertività, sì da non potersi ritenere i alcun modo accoglibile.
Anche il terzo motivo è parimenti infondato.
La difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già applicate a NOME COGNOME, anche ai due imputati, NOME e NOME COGNOME, evidenziando come gli elementi valorizzabili per costoro fossero i medesimi già valutati a beneficio della COGNOME.
In realtà, nel caso di quest’ultima la sentenza di primo grado aveva evidenziato la presenza di un modesto precedente contravvenzionale e il minore contributo COGNOME stessa prestato alla commissione del fatto. Valutazione, questa, che all’evidenza sottintendeva un contributo significativo prestato, invece, dai due coimputati e che, pertanto, ha giustificato, nella valutazione di merito compiuta dai Giudici di primo grado, il differente apprezzamento in punto di dosimetria sanzionatoria. In assenza, poi, di una adeguata prospettazione di significativi elementi fattuali nell’atto di appello, la motivazione della sentenza impugnata, pur estremamente sintetica, ha spiegato in maniera chiara ed esente da profili di illogicità le ragioni per cui non dovesse accedersi alla richiesta di mitigazione della pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente