Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4013 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4013 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 2, n. 2, legge fall. (capo E) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall., commessi nella qualità di amministratore delegato della “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 6 giugno 2013, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui al capo E), riqualificato l’originario reato contestato in quello bancarotta semplice di cui agli artt. 217 n. 3 e 224 legge fai!., perché estinto per prescrizione, e, confermata la condanna per il residuo reato, ha ridetermiNOME la relativa pena in anni tre di reclusione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;
che in data 2 dicembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha illustrato le ragioni per le quali i motivi di ricorso sarebbero ammissibili; a sostegno ha dedotto quanto segue: il decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Settima sezione penale sarebbe generico e comprometterebbe il diritto di difesa; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria perché mancherebbe la prova che l’imputato avesse piena cognizione delle condizioni finanziarie di “COGNOME“; difetterebbe il dolo richiesto per l’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta; l’addebito relativo al delitto di cui al capo E) sarebbe insussistente e la prescrizione non eliminerebbe l’interesse a una pronuncia liberatoria; l’aggravante del danno patrimoniale sarebbe stata valutata superficialmente senza considerare le utilità conseguite;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, sotto l’egida formale del vizio di violazione degli artt. 216, comma 1, n.1 e 217, n. 3 legge fall. e del vizio di motivazione, la mancata derubricazione del delitto dì cui al capo F) bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, commessa mediante la mancata escussione della fideiussione da 2 milioni di euro rilasciata da “RAGIONE_SOCIALE” – nel delitto di bancarotta semplice da operazioni imprudenti, è generico e manifestamente infondato, posto che, con motivazione approfondita e ineccepibile sul piano logico e giuridico, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali la condotta ascritta all’imputato non fosse il frutto di una mera imprudenza, ma costituisse espressione di un disegno finalizzato al depauperamento del patrimonio sociale della “RAGIONE_SOCIALE“: COGNOME, infatti, pur sollecitato dal C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e consapevole dell’illiquidità di “RAGIONE_SOCIALE” e dell’impossibilità di rispettare il piano di rientro rivendicò la scelta di non escutere la garanzia e di non richiederne una sostitutiva, ancorché la società da lui gestita versasse (nel novembre 2011) ormai in una situazione di crisi conclamata, per salvaguardare “RAGIONE_SOCIALE” e il coobbligato NOME COGNOME, in palese contrasto con l’interesse di “RAGIONE_SOCIALE“, con tale condotta, animata da dolo generico (suscettibile di assumere la forma anche del dolo eventuale), determinando la perdita definitiva di un cespite rilevante ed esponendo a pericolo le ragioni dei creditori di “RAGIONE_SOCIALE“; donde, è stato rispettato il principio di diritt secondo cui:«In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di dissipazione consiste nell’impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di
consapevoli scelte radicalmente incongrue non con l’oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità, sia alla concreta attività svolta, sia alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti» (Sez. 5, n. 13299 del 13/02/2025, Rv. 287908 – 01) e tutte le ulteriori censure a sostegno dei motivi di ricorso in disamina tendono ad un’inammissibile rivalutazione delle prove in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti;
– che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo E), in riferimento al quale si sarebbe dovuta pronunciare assoluzione nel merito, è manifestamente infondato, posto che in assenza di costituzione come parte civile del fallimento “RAGIONE_SOCIALE, vale il principio secondo cui «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu ()culi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01);
– che il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 219, comma 1, L.F. e contesta il bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, è manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di reati fallimentari ed ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 del legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità o gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne’ a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Sez. 1, n. 12 del 10/10/2000, Di, Rv. 217403 – 01), con la conseguenza che l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare la distrazione di beni di rilevante entità e l’incidenza di questa in misura consistente sul riparto, come nel caso di specie; che, per diritto
vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come ancora una volta nel caso di specie; – rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente