Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10431 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10431 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 aprile 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto l’azienda cedendola, senza corrispettivo, ad una società a lui stesso riferibile) e documentale (per l’omessa tenuta delle scritture contabili, in pregiudizio delle ragioni e degli interessi dei creditori) consumati quale amministratore di diritto, dal 2005 al 4 agosto 2016, e poi, fino al fallimento dichiarato il 2 febbraio 2016, quale amministratore di fatto della snc RAGIONE_SOCIALE.
1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, considerava che:
la cessione dell’azienda alla società di nuova costituzione, riferibile all’imputato, era stata fatta in totale assenza di contropartita, non essendovi alcuna evidenza documentale né del prezzo concordato né, di conseguenza, del suo versamento;
la mancata consegna di qualsivoglia documentazione contabile era, con tutta evidenza, funzionale ad occultare la realizzata distrazione e non vi erano elementi da cui potersi dedurre l’autenticità della ricevuta di consegna della documentazione al successivo amministratore di diritto, anche considerando la complessiva condotta del prevenuto, che, in data antecedente alla cessione delle quote ed alla cessazione della carica, aveva già ceduto l’azienda, non consentendo così alla stessa, ed al nuovo amministratore, di proseguire la precedente attività.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta patrimoniale.
Avendo l’imputato ceduto l’azienda, il prevenuto rispondeva in solido (la fallita era una società di persone, una sRAGIONE_SOCIALE) dei debiti della stessa così da escludere il depauperamento della fallita (artt. 14 d.lgs. n. 472/1997 e 20 d.P.R. n. 131/1986 e Cass. civ. n. 19238 del 2021), trattandosi, poi, quasi esclusivamente di debiti verso l’erario.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta documentale.
Al momento del fallimento il prevenuto non era più l’amministratore di diritto della società e pertanto non incombeva sul medesimo l’onere di consegna della documentazione contabile al curatore.
In allegato al ricorso (ma era già stata prodotta in precedenza) si produceva la ricevuta di consegna al nuovo amministratore della documentazione contabile. La successiva irreperibilità del quale non poteva essere ascritta al ricorrente.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato nota scritta chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, appare evidente come la cessione di un cespite, nel caso di specie l’intera azienda, senza corrispettivo, né pattuito né versato, costituita un evidente distrazione di tale bene.
Distrazione che può essere sanata soltanto nell’ipotesi della “bancarotta riparata”. Ovvero quando, prima della declaratoria del fallimento, vengano reimmessi nella società mezzi finanziari di pari valore rispetto ai beni distratti.
Irrilevanti sono invece gli eventuali diritti di garanzia (che certo non hanno la latitudine del precedente diritto di proprietà sull’azienda, ormai ceduto, che, invece, comprendeva l’attivo della stessa, i beni strumentali, il suo avviamento) che possano derivare dalla cessione, pur senza corrispettivo, del bene della società.
Così che nessun rilievo può avere – nello scriminare la condotta contestata la disciplina dettata nell’art. 2560 cod. civ. in tema di “debiti relativi all’azienda ceduta” in cui si dispone che: “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori ai trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” e che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, pur integrato, quanto ai debiti fiscali, dall’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 che estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte
e alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell’ufficio (Cass. civ. n. 17264 del 13/07/2017, Rv. 6 4 14899).
Tanto che si è già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all’art. 216, comma 1 n. 1., legge fall. la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell’art. 2560, comma 2,, cod. civ. in ordine alla responsabilità di venditore ed acquirente rispetto ai pregre:ssi debiti dell’azienda costituendo tale garanzia un “post factum” della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 273644, pur pronunciata in relazione alla sola responsabilità dell’acquirente dell’azienda).
Quanto alla bancarotta documentale si è affermato come l’elemento soggettivo della stessa ben può essere dedotto dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la sottrazione o l’occultamento delle scritture e dei libri contabili è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659 seppure in riferimento alla bancarotta documentale “generica”), come si doveva ritenere essere avvenuto nel caso di specie, ove l’imputato, versando la società in stato di sostanziale decozione, ne aveva ceduto l’attività ad altra società sempre a lui facente capo (per poterla così proseguire) cedendo la società, avviata all’inevitabile fallimento, ad un prestanome, resosi ben presto irreperibile.
Né l’avvenuta consegna delle scritture al nuovo amministratore può trovare conforto nel verbale prodotto, non essendovi garanzia alcuna di autenticità della firma, né rinvenendosi logica alcuna nella cessione di una società decotta e privata di tutti i suoi cespiti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2024.