Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11270 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11270 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale di Roma del l’ 8.11.2021, che condannava NOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione del compendio aziendale, costituito dall’attività di impiant i di distribuzione di carburanti, siti in Piegaro e in Collestatte, distrazione del terreno agricolo sito in Fratte COGNOME, con insistenti impianti, macchinari ed attrezzature per la distribuzione del carburante, mediante vendite del 24.01.2014 e del 22.04.2014 alla società RAGIONE_SOCIALE), capi 1) e 2), e documentale (distruzione e sottrazione di libri e scritture contabili), capo 4), quale amministratore unico dal 9.09.2009 al 25.06.2013, e successivamente
coamministratore di fatto, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 13.07.2016.
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputato propone ricorso, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.178, lett. c), 179, 420 bis, cod. proc. pen.
Si deduce nullità assoluta ed insanabile della notifica dell’avviso di rinvio d’ufficio della udienza del 25.03.2020 , disposto con decreto del 10.04.2020, in applicazione della disciplina emergenziale, per violazione del diritto dell’imputato di partecipare al processo , notifica che, erroneamente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto sanata per mancata eccezione nel corso del giudizio di primo grado.
Si deduce la decorrenza del termine per dedurre il vizio dalla sentenza di primo grado, e la conseguente tempestiva deducibilità nei motivi di appello o anche nella prima udienza, successivamente alla verifica della regolare citazione, ai sensi dell’art.598 cod. proc. pen.
Sarebbe inconferente il richiamo alla notifica della data di rinvio al difensore d’ufficio per mancanza di nomina fiduciaria.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.40, 41, cod. pen., 216 e 223, L. Fall.
Si deduce la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto le operazioni di cessione si sarebbero inserite in un contesto di crisi aziendale e rispondevano ad una concreta logica imprenditoriale di dismissione di impianti in disuso, con il fine di evitare la revoca di licenze e di preservare il residuo valore dell’impresa , e che il mancato tracciamento del pagamento in ingresso verso l’alienante può solo costituire indizio ma non prova della distrazione.
Si duole della mancata considerazione delle deduzioni difensive circa la deliberazione della vendita in assemblea, come documentata, con astensione dell’imputato, per fronteggiare la situazione di crisi , mentre la successiva rivendita dei beni a prezzo superiore, da parte della società acquirente, sarebbe un post factum, indizio isolato della ipotetica non congruità del prezzo di cessione, non sorretto da conferma diretta e logica che l’effettivo valore del bene , al momento dell ‘atto, fosse quello indicato nella successiva rivendita, in assenza di alcun elemento sulla riconducibilità di tale maggior prezzo ad investimenti, diverse condizioni di mercato o ristrutturazione dei beni.
In punto di elemento soggettivo, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la delibera dell’assemblea , e ricondotto il dolo alla consapevolezza di operare in un contesto di dissesto. Al più, la motivazione autorizzerebbe un rimprovero per colpa , in quanto addebita all’amministratore il mancato rifiuto di dare esecuzione alla delibera assembleare e, quindi, il mancato tempestivo ricorso al giudice civile per la dichiarazione di fallimento. Si chiede, in subordine, la riqualificazione nella bancarotta semplice di cui all’art.217 L. Fall.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art.216, comma 1, n.2, L. Fall.
Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d’appello avrebbe introdotto un nuovo criterio di imputazione (l’onere di provare l’avvenuta consegna al successore) non spettante all’amministratore pro tempore, non in carica al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto cessato dalla carica gestoria in data 25.06.2013 (con efficacia dal 24.04.2014), due anni prima della dichiarazione di fallimento, ed al quale si erano succeduti altri amministratori, mentre, in atti, non vi è alcuna constatazione di omessa consegna tra l’imputato ed i successivi amministratori. La Corte di merito avrebbe confuso il reato di sottrazione o distruzione delle scritture contabili con quello di omessa tenuta.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.187, 192 e 238, cod. proc. pen.
L a Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la decisione del giudice civile sulla natura simulata della vendita del terreno di Fratte COGNOME, a fondamento del dolo distrattivo, senza operare una autonoma disamina degli elementi di fatto e senza considerare che l’accertamento della simulazione in sede civile risponde a logiche e standard probatori differenti.
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.62 bis, 133, 599 bis, cod. proc. pen., e 216, ult. comma, L. Fall. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della transazione con la curatela fallimentare del 5.07.2022, con versamento della somma di euro 10.000 e rinuncia ad un proprio credito di euro 15.000, con complessivo beneficio per la massa fallimentare pari ad euro 25.000, con estinzione del danno civile e manifestazione di concreta e tangibile volontà riparatoria. Si duole del rigetto della proposta di concordato in appello, formulata dalla difesa, senza indicazione delle ragioni della ritenuta incongruità della pena concordata. Con riguardo alle pene accessorie, si duole della assenza
di specifica argomentazione sulla congruità della durata di cinque anni, avendo la Corte di merito richiamato la gravità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
2.1 La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, ha chiarito che, nella specie, non sussiste alcun vizio di vocatio in iudicium , in quanto il ricorrente era stato edotto del procedimento penale a suo carico con la rituale notificazione del l’avviso per l’udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio, la prima a mani proprie, la seconda a mani della moglie convivente.
Quanto alla notifica del rinvio d’ufficio dell’udienza, con decreto del 10.04.2020, ex art.83 DL 11/2020, la Corte d’appello ne ha ritenuto la ritualità in quanto effettuata presso il domicilio eletto, con duplice raccomandata (per compiuta giacenza con relativo avviso).
La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27903 del 09/04/2021) ha affermato che ‘In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.’.
Nella specie, tale asserita nullità è stata sanata, in quanto non dedotta in primo grado, alla prima udienza utile, nonostante la presenza del difensore sia a tale udienza che nel corso del giudizio di primo grado, ma, per la prima volta, soltanto con l’atto d’appello.
Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato (avendo infatti il Legislatore considerato l’impossibilità dell’imputato a essere presente in udienza a causa della pandemia come determinata da un impedimento generalizzato e legittimo, perché imposto dalla legge), l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, c.p.p., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Cass., Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).
Il secondo e quarto motivo di ricorso sono infondati.
3.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735) quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando criteri omogenei utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).
Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione ” per relationem ” è sempre ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, appaia congruo in ordine all’esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 19420301; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023).
3.2 Il motivo è reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione concisa, ma congrua, ed immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama, e condivide ritiene corretta, la sentenza del Tribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, non scalfita né confutata dalle censure mosse della difesa, costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e confutati dal primo giudice, poiché medesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.
3.3 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte d’appello , confrontandosi con il motivo di gravame, ha sottolineato che l’imputato non si è limitato a cedere i rami d’azienda , quale unico strumento di risanamento della compromessa situazione patrimoniale della fallita. Entrambe le cessioni (delle attività degli impianti di distribuzione, siti in Piegaro e in Collestatte, e del terreno
agricolo sito in Fratte COGNOME, con insistenti impianti, macchinari e attrezzature per la distribuzione del carburante) sono state effettuate in favore di una società (RAGIONE_SOCIALE), di cui l ‘ imputato era amministratore unico, nonché per corrispettivi mai incassati, e in relazione ad impianti che, seppure in disuso, conservavano un valore commerciale.
Quale elemento di riscontro, valutato dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi e censure, si richiama la accertata simulazione (v. sentenza del Tribunale civile di Roma del 2.0.3.2021) della vendita de ll’area di servizio di Fratte COGNOME, per essere stato dimostrato che la volontà dei contraenti di trasferire la titolarità del bene era solo apparente nonché l ‘ assenza di prova dell’intervenuto pagamento del prezzo di euro 35.000, da parte della società acquirente, RAGIONE_SOCIALE
Quale riscontro della vendita simulata degli impianti di Piegaro e Collestatte, si richiama la successiva cessione, alla RAGIONE_SOCIALE, in comodato gratuito, e dunque senza corrispettivo, dello stesso ramo di azienda, da parte della fallita, che se ne dichiarava proprietaria, nonché la ulteriore cessione, dopo quella nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dei medesimi impianti, per un prezzo di euro 85.000, pari al doppio di quanto apparentemente pagato.
Corretta la valutazione della Corte d’appello delle operazioni , ritenute distrattive in quanto derivanti da una regia unitaria, diretta a svuotare il patrimonio della fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE sempre riconducibile a NOME.
Quanto all ‘ accertamento della simulazione della vendita del terreno di Fratte COGNOME in sede civile, la decisione del giudice civile ha costituito ulteriore elemento di riscontro della valutazione distrattiva delle operazioni realizzate dall ‘ imputato.
3.4 In punto di elemento soggettivo, la Corte di merito richiama una situazione di dissesto della società, nel 2010, con accumulo di esposizione debitoria di euro 400.000, e sottolinea che, con tali cessioni, compiute nel 2014, in favore della società riconducibile al COGNOME, la fallita veniva volontariamente svuotata del suo riacquistato patrimonio, senza che a tali operazioni di cessione seguisse l’incasso dei corrispettivi .
La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, COGNOME, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, COGNOME, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad
impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, COGNOME, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragione dell’attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall’occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, COGNOME, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, COGNOME, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.
In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, RAGIONE_SOCIALEantino, Rv. 279204). L’imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell’amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l’amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.
Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo della argomentazione del provvedimento impugnato.
La doglianza, che sembra focalizzarsi sulla sussistenza del dolo, è manifestamente infondata, in quanto, premesso che la prova dell’elemento soggettivo è stata desunta dai c.d. “indici di fraudolenza” delle condotte poste in essere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805; Sez. 5, Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 – 01).
Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenuto tale operazione, attuata mediante le vendite indicate, distrattiva, alla
luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, e in un contesto di grave difficoltà economica della società, nonché in favore di una società di cui l’imputato era amministratore , e senza pagamento di corrispettivo, e dunque tenuto conto de lle cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, contraria agli interessi della società fallita, che è stata privata di risorse, materiali e immateriali, indispensabili per potere operare, con conseguente estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività ai canoni della ragionevolezza imprenditoriale.
Sulla scorta di tali elementi appare corretta la valutazione della Corte di merito circa la concreta messa in pericolo della integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, sotto il profilo soggettivo del dolo generico, in punto di consapevolezza e volontà della concreta pericolosità della condotta.
Quanto alla distanza temporale dei fatti distrattivi (due anni) rispetto al fallimento, non soltanto non risulta significativa, ma, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e dunque il depauperamento realizzato prescinde dall’epoca in cui è stato concretamente posto in essere. Invero, l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta di distrazione di tutte le attività degli impianti di distribuzione e del terreno di Fratte COGNOME, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.
Al riguardo, la Corte di merito ha richiamato la rapida sequenza temporale sia delle cessioni che dell’abbandono della società da parte del NOME (due giorni dopo il secondo atto simulato), quale indice della piena consapevolezza del pericolo concreto, cagionato per effetto della propria condotta, lasciando la fallita in mano di altri.
Invero, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un “pericolo di danno per i creditori”» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto di diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell’effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in
radice – già sotto il profilo dell’elemento oggettivo – insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza.
Come opportunamente evidenziato proprio da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, “all’estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa”. Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta – distrazione di tutte le attività aziendali -in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l’indice di fraudolenza e, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo.
Quanto al r uolo di prestanome dell’ultimo amministratore, la Corte territoriale ha evidenziato che trattasi di soggetto straniero irreperibile, in carica per un brevissimo periodo, la cui nomina è stata correttamente conferita nell’intento di traghettare la società verso il fallimento.
Consegue la implicita esclusione della riqualificazione del fatto nella bancarotta semplice.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità .
4.1 La Corte di merito ha richiamato in modo appropriato l’obbligo dell’imprenditore alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili per tutta la durata del mandato, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi degli artt. 221 4 e 2241 cod. civ., l’imprenditore commerciale è personalmente tenuto alla regolare tenuta della contabilità, obbligo che rileva tanto ai fini della bancarotta semplice quanto della bancarotta fraudolenta documentale.
In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, laddove sia provata la condotta di omessa tenuta della contabilità.
La valutazione della Corte territoriale è conforme a tali principi in quanto la omessa tenuta riguarda proprio il periodo relativo alla gestione del NOME, vero e proprio dominus della società fallita, con poteri gestori, di disposizione e decisori, consapevole della omessa consegna delle scritture contabili relative alla vita della società amministrata, tenuto conto del ruolo di prestanome dell’ultimo
amministratore, NOME COGNOME, e dell ‘ assoluzione del penultimo, NOME COGNOME, dai reati ascritti per non averli commessi, nonché della mancanza in atti di un verbale di consegna della documentazione al successivo amministratore, a riprova del corretto adempimento della tenuta della contabilità.
4.2 Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta per le condotte previste dalla prima parte della disposizione di cui all’art.216, comma 1, n.2), L.F., e non quello di bancarotta semplice, l’occultamento delle scritture contabili, che consiste nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa tenuta della contabilità interna, quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179 -01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 -01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo.
Il dolo specifico, che si atteggia quale volontà del soggetto agente nell’omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione, al fine di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179 -01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 -01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, COGNOME, Rv. 244494; Sez. 5, Sentenza n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061 – 01).
Nel caso di specie, il capo di imputazione deve ritenersi riferito alla prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, essendovi esplicito richiamo al dolo specifico ed essendo indicata la sottrazione e, dunque, l’omessa consegna de i libri e delle altre scritture contabili.
5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189).
La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena contenuta con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all ‘ aggravante; condotta grave, articolata e improntata a mala fede, con svuotamento della società mediante gli atti distrattivi dei rami d’azienda, in rapida successione ; l ‘ omessa tenuta della contabilità, non consegnata alla curatela, di cui non è stata provata la trasmissione ai successivi amministratori.
In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto la irrilevante la transazione con la curatela, a fronte di una pena mite, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della minima entità della restituzione, né il ricorrente ha chiarito la ragione della incidenza della restituzione sulla entità della pena inflitta.
Con riguardo al rigetto della proposta di concordato in appello, formulata dalla difesa, la Corte di merito, sulla base delle su indicate considerazioni, ha ritenuto la pena determinata dal primo giudice contenuta e non suscettibile di ulteriore mitigazione. Quanto alla durata delle pene accessorie, la valutazione dei giudici di merito, che le confina in durata di poco superiore alla pena principale inflitta, basata sulla particolare gravità dei fatti, costituisce risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice non inficiato da premesse contraddittorie e manifesta illogicità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME