Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1585 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: GLYPH COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissib
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui al capo a) della rubrica, e di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui ai capi b) -distrazione di disponibilità liquide per euro 136.000 circa- e d), della rubrica, commessi in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 23 maggio 2013. La sentenza di primo grado è stata confermata anche nei confronti di NOME COGNOME responsabile del concorso in delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo d).
Secondo il capo d), gli imputati distraevano tutti i macchinari e le attrezzature della società fallita mediante un atto gratuito di cessione d’azienda di autotrasporto (dalla fallita RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, di c era legale rappresentante la COGNOME, moglie del COGNOME), stipulato in prossimità del fallimento e privo di giustificazione imprenditoriale.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la condotta del COGNOME descritta nel capo a) era funzionale all’occultamento RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive di cui ai capi b) e d) dell’imputazione.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione all’ascritta responsabilità per il delitto di cui al capo a) della rubrica, per non avere la Corte d’appello riqualificato il fatto-reato nella cornice dell’art. 217 I. fal dichiarando l’estinzione del delitto per intervenuta prescrizione dello stesso, come richiesto, in sede di discussione della causa, anche dal Pubblico ministero. Sebbene sia incontestabile che il COGNOME non abbia tenuto correttamente le scritture contabili, è anche vero che parte RAGIONE_SOCIALE stesse (indicata analiticamente a p. 2 del ricorso) è stata consegnata; ne è riprova la puntuale ricostruzione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ammontare del debito nei confronti dell’Erario, resa possibile dal deposito RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, segnatamente quelle del 20102012.
2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione, in relazione all’ascritta responsabilità per il delitto di cui al capo b) della rubrica, per avere la Corte d’appello ravvisato la distrazione di euro 135.000, somma, in realtà, puntualmente corrisposta, in contanti, ai creditori; ne è riprova la mancata insinuazione di questi ultimi nel fallimento. La motivazione è illogica, non avendo
i giudici di merito considerato che, quattro anni prima della dichiarazione di fallimento, il COGNOME aveva chiuso i conti presso gli istituti di credito, sicché i pagamenti e gli incassi avvenivano soltanto in contanti, ivi comprese le spese (di carburante, di pagamento degli stipendi dei lavoratori, etc.).
2.3 Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione, in relazione all’ascritta responsabilità per il delitto di cui al capo d) della rubrica, per non avere i giudici di merito considerato adeguatamente la finalità della cessione del ramo d’azienda, che era quella di conservare la titolarità della licenza per il trasporto merci per conto terzi; licenza ceduta per un irrisorio valore economico (euro 900), tale da non poter celare alcuno scopo distrattivo.
È pervenuta a) la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile: b) memoria di replica nell’interesse dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I motivi secondo e terzo – attinenti alle imputazioni per condotte distrattive sono manifestamente infondati, in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte distrettuale, oltre che versati in fatto; essi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Entrambe le doglianze si basano, infatti, sul medesimo assunto efficacemente disarticolato dai giudici del merito – secondo cui il COGNOME avrebbe impiegato i beni distratti per finalità aziendali. In particolare, con riguardo al capo b) della rubrica (distrazione di disponibilità liquide per euro 136.000 circa), il menzionato ricorrente avrebbe -in tesi difensiva- utilizzato le disponibilità liquide per pagare tutti i creditori in contanti; in relazione al capo d), entrambi i ricorrenti avrebbero fatto ricorso all’atto gratuito di cessione d’azienda di autotrasporto al fine di preservare la titolarità della licenza per il trasporto merci per conto terzi e proseguire, in tal modo, l’attività dell’azienda.
Ora, è certamente frutto di condivisa elaborazione giurisprudenziale il principio secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una
chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice; in tal caso, quest’ultimo non può limitarsi, infatti, a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, dep. 2015, Ranon, Rv. 259848-01). Non può, tuttavia, ritenersi sufficiente la generica asserzione, da parte dell’imputato, per cui i beni sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (vedi Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep, 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01).
Nel caso in scrutinio, i giudici del merito hanno operato buon governo del principio appena citato, posto che la motivazione della gravata sentenza, lungi dal limitarsi a registrare la mera assenza dei beni, o ad affermarne assertivamente la distrazione a opera dei ricorrenti, ha smentito gli elementi probatori valorizzati dagli stessi, segnatamente evidenziando, per quel che ha riguardo al capo b), la mancanza di fatture e partitari, che ha reso oggettivamente impossibile ricostruire tanto gli andamenti di somme incassate e pagamenti effettuati quanto l’individuazione di clienti, fornitori e creditori vari. A tal proposito, si adeguatamente rimarcata, con motivazione logica, la totale inattendibilità della consulenza di parte, in quanto basata su dati puramente congetturali, non verificabili, posto che tutti gli asseriti pagamenti sono stati effettuati in contanti e senza il beneficio di fatture comprovanti le asserite operazioni.
Per quel che concerne l’imputazione di cui al capo d), la responsabilità dei ricorrenti per la distrazione di macchinari e per la cessione d’azienda di autotrasporto è stata puntualmente ricollegata a specifici «indici di fraudolenza» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01), contrassegnanti le condotte dei due imputati, e all’assenza di giustificazione imprenditoriale dell’operazione con cui gli stessi trasferivano beni della fallita – in special modo, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasporto – alla RAGIONE_SOCIALE. In particolare, in motivazione risultano efficacemente valorizzati i seguenti profili: 1) la contiguità temporale della cessione rispetto alla dichiarazione di fallimento 2) le cointeressenze dei due imputati rispetto ad altre imprese coinvolte (atteso che, della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, era legale rappresentante la COGNOME, moglie del COGNOME; quest’ultimo era, a sua volta, dipendente della cessionaria) 3) l’azione revocatoria, esercitata in sede civile, che, come osservato dalla Corte d’appello, ha mostrato i riflessi economici del trasferimento d’azienda, con conseguente danno per i creditori, posti di fronte alla finale evidenza di un’impresa svuotata di sostanza. Pertanto, le ragioni rese in motivazione dall’impugnata decisione sono conformi alle regole di diritto poste da questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ove si guardi, ex plur., a Sez. 5, Sgaramella, Rv. 270763 – 01, cit., secondo cui l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del
fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
3. Il primo motivo è, del pari, infondato. Ove si segua attentamente l’iter motivazionale proposto dalla Corte d’appello, le ragioni dell’infondatezza derivano anche da quanto indicato a proposito del nesso, razionalmente argomentato, tra la condotta del COGNOME descritta nel capo a) con le condotte distrattive di cui ai capi b) e d) dell’imputazione. Il riferimento è alla ritenuta consapevolezza, in capo al COGNOME, del fatto che l’assenza di valida documentazione contabile sarebbe stata funzionale all’occultamento RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive di cui ai capi b) e d) della rubrica (v., ad es., Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 – 01, in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica” e indici di fraudolenza, quale, ad esempio, la distrazione dei beni aziendali. Cfr. anche Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 01: «in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento RAGIONE_SOCIALE vicende gestionali»).
In disparte il dirimente profilo argomentativo appena evidenziato, si osserva anche che la difesa, nel lamentare la mancata riqualificazione del fatto di reato ascritto, non considera adeguatamente il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui «nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’interesse tutelato non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo
con particolare diligenza» (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel descrivere la lacunosità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ha appunto evidenziato in che modo siffatti ammanchi contabili si siano tradotti nell’impossibilità di far acquisire al patrimonio cognitivo dei giudici di merito quella «conoscenza documentata e giuridicamente utile», di cui al principio di diritto sopra menzionato, circa le vicende complessive (patrimoniali e contabili) dell’impresa. Più precisamente, in motivazione si è puntualizzato che, ai fini della ricostruzione del patrimonio aziendale, sarebbero state necessarie, in particolare, talune scritture contabili non rinvenute né consegnate, quali, segnatamente, il registro di beni strumentali, il libro degli inventari e dei cespiti ammortizzabili: scritture che il curatore – come ricordato in motivazione – riteneva indispensabili per individuare investimenti e disinvestimenti effettuati dalla società dal momento della costituzione fino alla dichiarazione di fallimento. Soprattutto, come già osservato, non può sottacersi come la mancata consegna di dette scritture rilevi, a fortiori, ove si abbia riguardo alla ritenuta responsabilità del COGNOME COGNOME le ascritte condotte distrattive.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 28/10/2025.