Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATI -0
- Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nelle sue qualità di amministratore unico fino al 2009 e successivamente di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita nell’ottobre de 2012. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece ritenuto la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pena in anni due di reclusione. In riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo a) d’imputazione, oggetto di contestazione è la cessione, avvenuta nove giorni prima della dichiarazione di fallimento della società e per un valore ritenuto inferiore a quello reale, del ramo d’azienda comprensivo dell’intero patrimonio della fallita, con l’espressa esclusione dei debiti aziendali, a favore della RAGIONE_SOCIALE, società amministrata dallo stesso COGNOME. Dalla contestata cessione è derivato secondo i giudici del merito il completo depauperamento del patrimonio aziendale della fallita, con un conseguente grave pregiudizio per i creditori. In riferimento alla seconda operazione distrattiva di cui al capo b), oggetto di contestazione è la sottrazione di alcuni autoveicoli di proprietà della fallita, già esercente l’attività di concessionaria. Con riguardo, invece, all bancarotta documentale, si contesta all’imputato di aver consegNOME al curatore, seppur in modo parziale, le scritture e i libri contabili relativi al solo periodo 2010-2012, di av sottratto la documentazione relativa agli anni precedenti al 2008 e di aver omesso di tenere quella relativa agli esercizi del 2009, 2010 e 2011, in modo da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
- Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con riguardo alla cessione del ramo d’azienda, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la condotta distrattiva non avrebbe prodotto alcun pregiudizio in danno dei creditori. In particolare, si lamenta che la Corte avrebbe indebitamente qualificato la cessione del ramo aziendale come condotta distrattiva, omettendo di valutare una serie di elementi proposti dalla difesa e rivolti a dimostrare l’irrilevanza della cessione stante la già avvenuta perdita di valore economico del bene ceduto. A sostegno della tesi difensiva deporrebbe la natura irrisoria del prezzo pattuito per la vendita, il quale, secondo il ricorrente, troverebbe giustificazione nel fatto che la cessione è avvenuta al solo fine di proseguire i giudizi civil iniziati dalla fallita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società proprietaria dell’immobile pres cui la fallita aveva la sua sede prima di essere sfrattata, azioni che l’imputato temeva non sarebbero state coltivate dalla curatela.
L’ininfluenza dell’atto di cessione, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, emergerebbe inoltre anche dall’assenza nel ramo d’azienda ceduto di crediti o di altri cespiti attivi. Circostanza che troverebbe conferma in alcune risultanze processuali non considerate dalla sentenza. Inoltre, dal verbale di sfratto, redatto sei mesi prima del fallimento, emergerebbe l’assenza di titolarità di beni o diritti da parte della RAGIONE_SOCIALE Ancora, l’assenza di crediti a favore della fallita troverebbe riscontro anche nella deposizione resa dal curatore fallimentare in sede dibattimentale, il quale ha riconosciuto che il patrimonio del ramo d’azienda non conteneva crediti nei confronti delle banche. Un ulteriore conferma, infine, deriverebbe anche dalle dichiarazioni del commercialista della società fallita, il quale ha osservato come già nel 2008, anno in cui ha cessato dall’incarico, la fallita non svolgesse alcuna attività commerciale e versasse in un grave stato di dissesto.
2.2 Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato circa la condotta distrattiva di cui al capo a). Il ricorrent lamenta che la Corte d’Appello avrebbe reso una motivazione apparente circa il fatto che l’imputato con la cessione del ramo d’azienda avrebbe privato la fallita della licenza ad esercitare l’attività di compravendita dei veicoli nonché degli eventuali crediti aziendali eventualmente realizzabili. In particolare, i giudici di merito avrebbero in maniera apodittica giustificato la responsabilità del COGNOME, omettendo al tempo stesso di considerare una serie di rilievi presentati dalla difesa ed idonei a dimostrare l’assenza di responsabilità dell’imputato.
In primo luogo, il ricorso osserva che la licenza commerciale non poteva costituire oggetto di cessione, dal momento che essa non era più nella disponibilità della fallita a causa dello sfratto giudiziale subito alcuni mesi prima. Infatti, la dotazione di una sede in cui esercitare l’attività di vendita costituirebbe uno dei presupposti previsti dalla legge per il mantenimento della licenza. Per il ricorrente, quindi, sarebbe stato impossibile cedere una licenza che ormai non possedeva più. Ad ogni modo, la cessionaria non avrebbe avuto necessità alcuna di acquisire tale licenza, dato che la stessa già da molti anni svolgeva l’attività di vendita di autovetture usate con propria ed autonoma licenza. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sottrazione da parte dell’imputato della documentazione contabile tenuta fino al 2008 ed alla omessa redazione di quella riferibile ai successivi anni. In particolare, la difesa sostiene che i giudici di merito, nel ritenere che la condotta dell’imputato fosse animata dall’elemento soggettivo tipico della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, avrebbero omesso di considerare le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputato. Nel dettaglio, si osserva che la documentazione fornita dall’imputato era sufficiente a ricostruire il patrimonio aziendale, dal momento che il curatore, oltre ad avere la disponibilità della documentazione contabile consegnata
ed i bilanci regolarmente depositati fino al 2008, ha acquisito tutti gli estratti cont bancari di tutte le banche con cui la fallita ha operato.
Ancora, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente desunto la prova del dolo dal presupposto dell’equiparazione tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale specifica sotto il profilo dell’elemento soggettivo, individuato in entrambe i casi nel dolo di creare pregiudizio ai creditori della società. Secondo la difesa, l’accoglimento del ragionamento della Corte porterebbe ad un’automatica derubricazione dei fatti ascritti al ricorrente come bancarotta semplice anziché fraudolenta una volta accertata l’assenza di dolo in entrambe le condotte contestate.
2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento soggettivo doloso in capo all’imputato nella illecita sottrazione delle autovetture al patrimonio societario di cui al capo b) d’imputazione. Ad avviso della difesa, la conclusione formulata dai giudici di merito contrasterebbe con il fatto che la fallita, a causa dello sfratto subito mesi prima, era stata costretta a trasferire due veicoli in altro luogo. Tale circostanza troverebbe conferma nel verbale di sfratto, dal quale risulta che le due autovetture erano presenti nella sede al momento dello sfratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
I primi due motivi relativi al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo a) sono infondati.
2.1 In particolare, non ha pregio la tesi difensiva secondo cui la sentenza d’appello avrebbe erroneamente qualificato la cessione del ramo d’azienda come reato, omettendo di valutare gli elementi proposti dalla difesa a sostegno della sua legittimità e della sua incapacità di generare un danno ai creditori.
In via preliminare, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato dai giudici territoriali, per il quale anche l’esercizio di legittime faco rientranti nei diritti riconosciuti dall’ordinamento – nel caso in esame nel diritto di libe iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. – può costituire strumento per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (ex multis Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260486).
2.2 Nel caso in esame, il ricorso non si confronta in realtà con la motivazione della sentenza, che ha dimostrato di aver effettivamente svolto un accertamento della finalità
distrattiva del negozio giuridico apparentemente legittimo, giungendo ad una valutazione positiva sulla base di alcuni elementi sintomatici della natura fraudolenta della condotta contestata.
In tal senso, i giudici di merito hanno logicamente valorizzato il fatto che la cessione del ramo d’azienda è intervenuta solo nove giorni prima della dichiarazione di fallimento a favore della società controllata dall’odierno imputato, il quale era chiaramente a conoscenza della reale situazione di decozione della fallita in quanto socio di maggioranza e legato da un rapporto di parentela con COGNOME NOME, legale rappresentante della società venditrice.
Ad ulteriore sostegno della natura distrattiva della condotta milita anche il prezzo non congruo della cessione e l’espressa esclusione dal contratto dei debiti aziendali.
2.3 Analogamente infondate sono le ulteriori doglianze difensive rivolte a dimostrare che la società fallita, ormai da tempo inattiva, non fosse titolare di alcun credito al momento della stipula dell’atto di cessione. Oltre a scontare un evidente grado di assertività, l’obiezione si rivela inconsistente, atteso che i giudici di merito, per ammissione dello stesso imputato, hanno evidenziato la titolarità in capo alla fallita di un credito di avviamento commerciale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
La natura certa ed esigibile del credito, motivata dai giudici sia in base al fatto che la RAGIONE_SOCIALE prima del fallimento aveva intentato un giudizio proprio contro l’Eur per il suo recupero, sia in forza della stima eseguita dal curatore sul suo valore, giustifica la qualificazione come distrattiva della condotta in esame, la quale, ricomprendendo nella cessione anche il credito di avviamento commerciale opponibile alla locatrice per un prezzo totalmente incongruo, ha effettivamente determiNOME un pericolo per gli interessi del ceto creditorio.
Ancora, non è condivisibile l’argomentazione difensiva secondo la quale la fallita avrebbe trasferito il ramo perché spinta dal timore che la curatela non avrebbe coltivato l’azione civile. Al riguardo, le pronunce di merito hanno già correttamente giudicato la doglianza come irrilevante, dando atto di come la mancata prosecuzione dell’azione civile da parte della curatela a causa di un difetto di natura procedurale non abbia inciso in alcun modo sulla configurabilità del credito di avviamento oggetto della condotta distrattiva.
2.4 È, infine, infondata la censura proposta con il secondo motivo di ricorso.
L’osservazione difensiva secondo cui la fallita avrebbe trasferito in capo alla società cessionaria dell’imputato una licenza commerciale inesistente è una circostanza che non assume rilevanza ai fini del presente giudizio e non incide sulle conclusioni fin qui formulate a sostegno della natura distrattiva e fraudolenta della condotta contestata.
In conclusione, l’esame congiunto di questi elementi risalta il carattere distrattivo dell’operazione e fonda, in termini del tutto razionali, l’accertamento della consapevolezza del ricorrente circa la concreta pericolosità della cessione del ramo rispetto alla conservazione dell’integrità patrimoniale della fallita.
Infondato è, altresì, il terzo motivo relativo all’impossibilità di configurare una responsabilità penale in capo all’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”.
In particolare, le censure del ricorrente, secondo cui il curatore sarebbe stato in grado di ricostruire il patrimonio societario sulla base della frammentaria documentazione depositata dall’imputato, costituiscono la mera riedizione dei rilievi svolti con il gravame di merito, che la sentenza impugnata ha diffusamente confutato con motivazione con la quale il ricorso non si confronta.
Nel caso di specie, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ancorandolo a circostanze concrete obiettivamente idonee a dimostrare una volontà fraudolenta in capo all’imputato. In particolare, gli indici logicamente sintomatici della fraudolenza sono stati rinvenuti nelle dichiarazioni del curatore, il quale ha riferito che il COGNOME non ha consegNOME nessun libro sociale, ma solo alcuni documenti relativi a vecchi autoveicoli ed un elenco di creditori, nonché la copia di rilascio dell’immobile inerente al terreno su cui operava la fallita.
In conclusione, non possono che condividersi le conclusioni formulate dai giudici di merito, i quali, valutando congiuntamente questi elementi indicativi della frode, hanno ritenuto integrata la prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso la condotta di sottrazione e di omessa tenuta delle scritture contabili.
Infondato, infine, è il quarto motivo relativo alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo della condotta distrattiva contestata al capo b).
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ora, l’accertamento del dolo generico, nel quale deve certamente riflettersi la concreta pericolosità del fatto distrattivo, deve avvenire sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando nel caso di specie i possibili “indici di fraudolenza”, i quali sono necessari a svolgere, da un lato, una prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall’altro, una proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo.
In maniera condivisibile, tali elementi sono stati già ravvisati dalla pronuncia d’appello, con la quale, ancora una volta, il ricorso omette di confrontarsi.
In particolare, con riferimento alla sottrazione del veicolo Chrysler Voyager e del veicolo Ford Mondeo, i giudici di merito hanno osservato che questi ultimi, benché presenti nella sede della società al momento dell’esecuzione dello sfratto, non erano stati poi consegnati al curatore al momento del fallimento, tanto che per il loro recupero è stato necessario un provvedimento di sequestro.
Con riguardo, invece, alla sottrazione delle restanti autovetture vendute prima della dichiarazione di fallimento, i giudici di merito hanno rilevato che nessun prezzo a titolo di corrispettivo delle cessioni è stato rinvenuto nel patrimonio societario e nessuna giustificazione è stata resa dall’imputato circa la loro destinazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/9/2