Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME NOVAFELTRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. n del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, com 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procura Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato, in data 11 gennaio 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte co quali ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso.
v
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, che ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1, 216 comma 1 n. 2, 2 ritenuta contestata in fatto l’aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219 cp del r.d. n. 267/42, commessi il 10 luglio 2012 nella qualità di socio accomandatario amministratore della fallita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
2.E’ stato articolato un solo motivo, che ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraud patrimoniale, con esclusivo riferimento all’operazione di cessione del contratto di leasi immobiliare originariamente stipulato dalla fallita con la RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la stessa sentenza impugnata avrebbe sostenuto come il negozio giuridico di trasferimento fosse stato privo di efficacia dannosa per i creditori, av ridotto gli oneri finanziari, attinenti l’entità dei canoni di locazione rimasti impagati, della RAGIONE_SOCIALE, salvo poi condannare l’imputato sulla base di precedente giurisprudenziale inconferente.
L’annullamento della sentenza comporterebbe, necessariamente, una rivisitazione del trattamento sanzioNOMErio per gli altri delitti oggetto della condanna.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi c utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. 12.06.2019 – dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218).
2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, COGNOMECOGNOME rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv 259425).
3.11 ricorrente non si confronta, compiutamente, con la “ratio decidendi” delle sentenze di merito, che – contrariamente a quanto assunto nell’unico motivo dell’atto d’impugnazione sono concordi nell’attribuire alle singole alienazioni negoziali in favore della RAGIONE_SOCIALE veste di una complessiva dissimulazione di un contratto di cessione di azienda a connotazione distrattiva, in quanto proiettato nel più ampio progetto di accantonamento della società, fallita, a favore di altro ente, destiNOME a “replicarne” l’attività.
La pronuncia del tribunale – par. 3 “la valutazione del materiale probatorio” – e quella Corte d’appello, pagg.5-8 – hanno messo in rilievo che i contratti traslativi dei dell’impresa commerciale – esaminati dunque alla luce dell’operazione di natura sostanzialmente dissipativa del capannone, svolta nel medesimo torno di tempo ed avente ad oggetto la cessione del contratto di leasing sono intercorsi tra parti strettamente correlate, con la costituzione ad hoc di una società riconducibile al medesimo vertice imprenditoriale e contesto organizzativo, facente capo all’imputato medesimo; in altre parole, il management dell’impresa poi fallita si è risolto, in una fase di dissesto, a dismettere integralmente i produttivi dell’attività – di cui, oltre al magazzino, facevano parte i beni strumentali, tr il capannone – in pregiudizio del ceto creditorio, distaccandoli a proprio favore attravers creazione di persona giuridica destinata a proseguirne, nello stesso sito e con i medesim dipendenti e macchinari, per quanto possibile, la parte “buona”, potenzialmente foriera di uti
In questa prospettiva ricostruttiva, la sentenza del primo giudizio di cognizione e quell secondo grado non hanno affatto valutato, riduttivamente, la congruità delle somme che si sostengono corrisposte per il trasferimento del contratto di leasing immobiliare e dunque la sua irrilevanza penale, ma hanno osservato che il dirottamento delle merci delle sedi operative d Torriana ed Argelato è avvenuto senza effettiva corresponsione del corrispettivo, che il valor patrimoniale delle medesime era consistente e ben superiore alla cifra di euro 149.000 che si assume pattuita e che in ogni caso non risulta elargita, e che analoga simulazione ha investit il subentro nel contratto di leasing della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da un ex dipendente del RAGIONE_SOCIALE, che era solo un prestanome del COGNOMECOGNOME tanto che l’importo di 106.000 euro – che in tesi difensiva rappresenterebbe l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria non pagati dalla di poi fallita, erogati dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della concedente all’at subentro nel contratto di leasing è stato in un primo tempo giustificato, con una versione
diversa e deponente per la complessiva opacità dell’iniziativa (a cui ha evidentemente contribuito la dolosa sottrazione della contabilità, non contestata dal ricorso per cassazion con il pagamento del saldo del prezzo delle rimanenze dello stabilimento di Torriana; e con ci rimarcando la necessità di una interpretazione globale dei singoli frammenti delle operazioni distinte solo sul piano formale, ma in realtà unitariamente caratterizzate da un disegn spoliativo di lampante rilevanza penale, attraverso il quale la società è stata definitivame “parcheggiata” senza futuro e abbandonata al destino del fallimento.
E quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento – che n incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito – siano oggetto di distacco assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudole patrimoniale per distrazione ex art. 216 primo comma n. 1 I.f. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5357 d 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108, che ha richiamato sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 e sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357), come integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore valore reale (sez.5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv.273644; sez.5, n.42218 del 19/10/2021, COGNOME, Rv. 282040).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22/01/2024
Il consiglierestensore