Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Montevarchi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito pe l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e’ applicata anche la recidiva infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena
ritenuta di giustizia.
In particolare, la Corte di appello ha escluso la recidiva, mitigando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.
All’esito del giudizio di appello NOME COGNOME risulta condannato per avere, in qualità di amministratore unico dal 7 novembre 2011 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 21 maggio 2015, sottratto i libri e le alt scritture contabili al fine di assicurarsi l’ingiusto profitto derivato dalla ulte condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistita nella distrazione dei cespiti risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2011, ossia immobilizzazioni materiali per euro 203.123,00 e disponibilità liquide per euro 5.844,00.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al capo attinente alla bancarotta fraudolenta documentale, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 530 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento della prova.
La Corte di merito, segnala il ricorrente, pur avendo escluso che la società fallita fosse implicata in un’indagine penale per reati tributari (operazione Mister Toys), successivamente ha illogicamente e contraddittoriamente tratto da tale indagine, che aveva coinvolto l’imputato ed i suoi zii, la prova dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato sulla base di un’argomentazione meramente assertiva, in quanto non sostenuta da alcun elemento di prova, e pur essendo detta indagine relativa a fatti e società diversi da quelli giudicati i questa sede, non potendo l’elemento soggettivo del reato ricavarsi dal solo rapporto di parentela dell’imputato con i suoi zii.
L’informativa redatta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in quell’indagine aveva dato atto della contiguità della RAGIONE_SOCIALE con quelle del RAGIONE_SOCIALE e tale circostanza deponeva a sostegno della qualità di mero amministratore di diritto dell’imputato, ma comunque mancava una prova specifica in ordine alla consapevolezza e volontarietà della condotta in capo all’odierno ricorrente.
Peraltro, nel caso di specie non è sufficiente dimostrare la consapevolezza e volontarietà della condotta, occorrendo dimostrare il dolo specifico, ossia la finalità di arrecare danno ai creditori sociali.
Vi sarebbe stato pure un travisamento della prova laddove la Corte di merito ha tentato di ricavare la prova della consapevolezza e volontarietà della condotta
da circostanze non aventi alcuna attinenza con i fatti oggetto di contestazione.
Quanto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili, la Corte di appell evoca un obbligo dell’imputato di attivarsi una volta venuto a conoscenza della procedura per la dichiarazione di fallimento, mentre non vi è prova di tale conoscenza, atteso che la istanza di fallimento proposta dalla società Mac 2 era avvenuta mediante deposito presso la casa comunale di Roma, stante l’impossibilità della notifica all’indirizzo di posta elettronica della socie l’irreperibilità di questa, e non era mai giunta a conoscenza dell’imputato e comunque tale notifica non aveva attinenza con la richiesta del Curatore fallimentare di depositare le scritture contabili, mai pervenuta al destinatario.
Né la prova del dolo specifico può ricavarsi semplicemente dalla prova della conoscenza della istanza di fallimento.
In particolare, il dolo specifico non può ricavarsi dalla mera condotta di sottrazione delle scritture, occorrendo invece dimostrare ulteriori circostanze di fatto in grado di provare che la finalità della sottrazione delle scritture era sta quella di arrecare a sé o ad altri ingiusti profitti o di recare danno ai creditori.
Quanto ad NOME COGNOME, soggetto nominato procuratore della fallita per il compimento di operazioni di natura contabile, tributaria, fiscale e bancaria nell’interesse della fallita, le sue dichiarazioni erano state poste a base della affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sebbene non attendibili in quanto provenienti da un soggetto interessato a far ricadere sull’odierno ricorrente ogni sospetto. Il Tribunale avrebbe dovuto assumere la deposizione del COGNOME, rilevante in relazione ad entrambe le contestazioni mosse all’imputato. La Corte di merito ha tentato di rimediare a tale carenza probatoria mediante argomentazioni di tipo deduttivo che comunque non consentono di ritenere provata la responsabilità del COGNOME, essendo le dichiarazioni del COGNOME rimaste non riscontrate. In ogni caso, il contenuto delle dichiarazioni fatte pervenire via fax dal COGNOME al Curatore, secondo le quali il COGNOME avrebbe emesso assegni bancari in rappresentanza della fallita, non è in grado di provare le condotte contestate all’imputato, potendo tali assegni riferirsi ad operazioni diverse da quelle sulle quali si fondano le imputazioni.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, quanto al capo attinente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 530 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento della prova.
Sostiene che le prove acquisite non consentono di affermare la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e che la decisione della Corte di merito è dovuta ad un travisamento probatorio, in
quanto la prova della condotta distrattiva viene desunta dalla mancanza delle scritture contabili e quindi dalla impossibilità di individuare la destinazione de beni che si assumono distratti.
Lo stesso curatore fallimentare ha affermato che la mancanza delle scritture non ha consentito di stabilire le cause e le circostanze del fallimento e di accertare eventuali responsabilità del fallito.
Poiché l’esistenza dei cespiti di cui all’imputato viene contestata la distrazione è stata desunta dal bilancio relativo all’anno 2011, mentre il fallimento è stato dichiarato nel 2015, è ben possibile che essi non siano stati distratti, ma semplicemente alienati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L stessa Corte di merito si limita ad affermare la condotta distrattiva in termini d plausibilità. Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE nel 2011 era titolare di credit per euro 631.324,00, cosicché la società non versava in uno stato critico, né può sostenersi che le pretese creditorie della società RAGIONE_SOCIALE 2, che ha presentato istanza di fallimento, trovino causa nelle condotte distrattive contestate al COGNOME. In mancanza dei cosiddetti «indici di fraudolenza» non poteva pervenirsi all’affermazione di penale responsabilità e anche la Procura AVV_NOTAIO aveva concluso per l’assoluzione dell’imputato.
La carenza di motivazione risulta ancor più grave in ordine all’elemento soggettivo del reato, che la Corte di merito ha desunto dalla mancata indicazione da parte dell’imputato della destinazione dei beni, non considerando che egli, in quanto amministratore meramente formale della società, non era in grado di fornire alcuna indicazione. Nei confronti dell’amministratore apparente non può trovare automatica applicazione il principio per cui, una volta accertata la presenza di taluni beni nella disponibilità del fallito, la assenza di giustificazioni ordine alla loro destinazione legittima la presunzione della loro distrazione, in quanto la accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei propositi criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Anche in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale la decisione della Corte di merito poggia sulla pretesa conoscenza, da parte dell’imputato, delle vicende societarie, omettendo ogni motivazione in ordine a tale conoscenza.
La Corte di merito adotta una motivazione «circolare», in quanto l’elemento soggettivo della condotta di bancarotta fraudolenta documentale viene desunto dalla condotta distrattiva e quest’ultima viene a sua volta desunta dalla impossibilità di ricostruire sulla base delle scritture contabili la destinazione d beni non rinvenuti dal Curatore fallimentare.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 217 r.d
267 del 1942 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di merito ritenuto sussistente una bancarotta semplice documentale e per non avere motivato in ordine alle ragioni per le quali il reato non poteva essere così diversamente qualificato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 219, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante prevista dalla disposizione appena citata.
Sostiene che vi erano elementi che consentissero di individuare le dimensioni dell’impresa e comunque il valore dei beni iscritti in bilancio nel 2011 andava svalutato tenendo conto del tempo trascorso, cosicché poteva ritenersi che la condotta distrattiva avesse inciso in misura minima sul riparto in favore dei creditori sociali.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto d motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui si denuncia la misura eccessiva se raffrontata alla concreta entità della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell’affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
In particolare, il fallito ha l’obbligo di fornire la dimostrazione d destinazione dei beni, dei quali sia certa la preesistenza nel suo patrimonio. Pertanto, qualora non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per effettive necessità dell’impresa o comunque, in caso di contraddittorietà ed inconsistenza delle spiegazioni da lui fornite al riguardo, il giudice può trarne il convincimento che
beni siano stati sottratti o distratti in pregiudizio dei creditori, soprattutto fallito abbia omesso di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti legge (Sez. 5, n. 7333 del 25/02/1983, COGNOME, Rv. 160140; Sez. 5, n. 3307 del 25/01/1980, COGNOME, Rv. 144610).
Nel caso di specie risulta dal bilancio relativo all’anno 2011 che la RAGIONE_SOCIALE, e per essa l’imputato in qualità di suo amministratore, aveva la disponibilità dei cespiti indicati nel capo di imputazione.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove la sua attendibilità risulti confermata sulla base di ulteriori elementi (vedi Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181).
Nel caso di specie, l’attendibilità della appostazione in bilancio emerge dalla circostanza, evidenziata nella sentenza di appello, che la società fallita aveva intrattenuto rapporti con i fornitori – tra i quali vi è pure la società RAGIONE_SOCIALE che ha presentato l’istanza di fallimento – e disponeva di un magazzino; può quindi escludersi che questa fosse una mera «cartiera», destinata esclusivamente all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e deve invece ritenersi che la stessa abbia effettivamente esercitato un’attività imprenditoriale e quindi disponesse realmente di beni destinati a tale scopo.
L’imputato non ha fornito alla curatela fallimentare e neppure nel corso del giudizio alcuna specifica giustificazione circa la sorte di tali beni, cosicc correttamente la Corte di merito, in applicazione del principio sopra esposto, ha ritenuto provato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Altrettant correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che anche la avvenuta sottrazione delle scritture contabili avvalorasse a livello probatorio la contestat condotta distrattiva.
Né può ritenersi sufficiente, per ritenere che l’imputato abbia fornito adeguata giustificazione in ordine alla destinazione dei beni, la generica asserzione da parte sua che gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).
Il ricorrente ha sostenuto di non aver partecipato a tale delitto e che in ogni caso sarebbe carente l’elemento soggettivo, invocando una pretesa sua qualità di amministratore meramente apparente che lo avrebbe portato ad ignorare le vicende societarie, per essere la fallita stata amministrata di fatto da alt soggetti, ma la Corte di merito ha escluso che tale circostanza sia stata in alcun modo dimostrata.
Né è necessario un nesso causale tra le condotte distrattive ed il fallimento
della società. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).
Il ricorrente, sostenendo anche che la Corte di appello avrebbe travisato la prova, invoca in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
2. Anche il primo motivo è infondato.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo l’accertamento dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente desunto il dolo specifico dall’accertamento delle condotte distrattive, ritenendo che la sottrazione delle scritture fosse finalizzata ad occultare le distrazioni e quindi ad assicurare all’odierno ricorrente l’impunità.
Peraltro, la Corte di merito ha correttamente desunto la prova della sussistenza del dolo specifico non solo dall’accertamento della responsabilità dell’imputato per le condotte distrattive, ma anche dal contegno non collaborativo tenuto dal COGNOME nei confronti degli organi fallimentari, poiché anche da esso emerge la volontà dell’imputato di tenere nascoste le vicende gestionali della società e con esse le proprie condotte distrattive.
Il ricorrente ha sostenuto di non avere avuto notizia della richiesta del curatore di depositare le scritture contabili e comunque di fornire chiarimenti sulle vicende societarie, ma in contrario la Corte di merito ha osservato che tali chiarimenti non sono stati forniti neppure nel corso del processo penale.
Anche in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale il ricorrente, per negare la sussistenza del dolo specifico, invoca in questa sede la sua qualità di amministratore meramente formale, ma la Corte di merito, occorre ribadirlo, ha escluso che tale qualità sia stata in alcun modo dimostrata, a prescindere dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, che in ogni caso non appaiono decisive, atteso che anche non tenendo conto delle stesse la qualità di
amministratore meramente formale del COGNOME non sarebbe dimostrata.
Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati com maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito, come sopra già esposto, ha adeguatamente chiarito le ragioni che consentono di affermare la sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed in tal modo ha anche motivato in ordine alla impossibilità di qualificare il fatto come bancarotta semplice.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di merito ha affermato che il valore dei cespiti iscritti nel bilancio del 2011 ed oggetto di distrazione era tale da non consentire l’applicazione dell’invocata attenuante, anche raffrontando detto valore all’ammontare del passivo fallimentare.
Il ricorrente, con la sua censura, invoca in realtà una rivalutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità.
5. L’ultimo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Per una pena base contenuta entro tale limite sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Giorgio, Rv. 276288).
Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 276288).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto riferimento alla gravità del fatto, desunta dal valore dei beni distratti, ed alla personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, sia per rigettare l’istanza di applicazione delle attenuanti generiche, sia per quantificare l’entità della pena, cosicché risulta adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/09/2024.