Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43623 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43623 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; uditi per gli imputati l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei rispettivi assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna di COGNOME NOME, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2014, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e documentale, nonché in concorso con i figli COGNOME NOME e COGNOME NOME, amministratori della società RAGIONE_SOCIALE, nei delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria da reato societario (nella specie quello di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.) ad oggetto la cessione a quest’ultima società a prezzo ampiamente incongruo di un ramo d’azienda della fallita. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha invece concesso a COGNOME NOME ed a COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche e, alla prima, i benefici della sospensione della pena e della non menzione, conseguentemente revocando ad entrambi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati.
2.1 II ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME articola sei motivi.
2.1.1 Con il primo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale apoditticamente ritenuto incongrua la stima del valore del ramo di azienda oggetto della cessione per la quale viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale descritto al capo A). Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe omesso qualunque accertamento necessario a suffragare tale convinzione e, quindi, sovrastimando il valore dell’attività. Invero, i giudici dell’appell avrebbero ritenuto di poter ancorare la propria decisione – soprattutto in riferimento alla valutazione dell’avviamento – ai presunti ricavi ottenuti dalla cessionaria a seguito del negozio, per di più calcolandoli senza acquisire agli atti i bilanci di RAGIONE_SOCIALE, non tenendo però conto né del fatto che quest’ultima svolgesse anche ulteriore attività in ambito ristorativo, né della circostanza per cui, stando alle risultanze probatorie in atti, sarebbe evidente come l’eventuale prosecuzione dell’attività da parte della fallita non solo non ne avrebbe risaNOME il dissesto, ma l’avrebbe anzi aggravato, dovendosi escludere che il ramo d’azienda ceduto costituisse una posta attiva del bilancio, come invece richiesto dalla giurisprudenza.
2.1.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione al reato di bancarotta impropria da reato societario, la ritenuta configurabilità del quale sarebbe invero dipesa dalla mancata valutazione della offensività della condotta rispetto alla integrità della garanzia dei creditori quale bene giuridico tutelato dalla norma, in spregio alla natura della fattispecie quale reato di pericolo concreto, dovendosi anzi affermare, secondo quanto emerso in sede istruttoria, che la prosecuzione dell’attività avrebbe avuto come conseguenza certa l’ulteriore aggravamento dell’esposizione debitoria.
Ancora, la Corte territoriale avrebbe altresì omesso di accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, l’assenza del quale sarebbe invece resa evidente dall’avere lo stesso COGNOME NOME sollecitato l’emissione della sentenza di fallimento in oggetto.
2.1.3 Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in merito all’altro fatto di bancarotta patrimoniale contestato all’imputato. I proposito il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di perizia contabile, la quale avrebbe invece consentito di stabilire la natura della somma asseritamente distratta o occultata dall’imputato, oggetto del delitto di cui al capo C), e conseguentemente, ove ne fosse stata acclarata la funzione di restituzione di finanziamenti erogati a titolo di mutuo, di riqualificare la fattispecie concreta nel meno grave reato di bancarotta preferenziale. Infatti con eccessiva disinvoltura, a fronte della contestazione dell’appropriazione da parte dell’imputato della somma oggetto di un finanziamento infruttifero da parte dei soci, i giudici del merito avrebbero qualificato la stessa come “residuo di cassa” al fine di sostenere la sua distrazione.
2.1.4 Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al reato di bancarotta documentale per non essersi tenuta in considerazione la inidoneità delle scritture comunque tenute ad alterare sensibilmente la ricostruzione del patrimonio, nonché per essere stato erroneamente ritenuto sussistente il dolo del reato pur a fronte di elementi istruttori di segno opposto quali l’inattività della società all’epoc della mancata tenuta della contabilità e le dichiarazioni rese dal contabile sulla personalità dell’imputato, i quali avrebbero dovuto condurre alla riqualificazione della fattispecie nel meno grave delitto di bancarotta semplice.
2.1.5 Gli ulteriori motivi di ricorso denunciano l’erronea determinazione del trattamento sanzioNOMErio tanto con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall., quanto, più in AVV_NOTAIO, in riferimento alla sproporzione tra l’entità della pena comminata e la gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna.
2.2 I ricorso presentato con unico atto a firma del comune difensore nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME articola tre motivi.
2.2.1 Con il primo si lamenta la violazione erronea applicazione della legge penale per essere stato erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in capo agli imputati quali concorrenti estranei nei reati di bancarotta loro ascritti, pur non potendo gli stessi presumere che l’atto di cessione del ramo d’azienda avrebbe comportato pregiudizi per gli interessi dei creditori della fallita non avendo gli essi mai ricopert funzioni gestionali in seno alla medesima, ma, anzi, stante la lacunosità delle scritture contabili, ignorandone la effettiva situazione di ingente esposizione patrimoniale.
2.2.2 Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alla valutazione di incongruità del corrispettivo della cessione del ramo d’azienda, la quale non solo non
terrebbe conto delle perdite subite nel corso dell’attività, ma nemmeno risulterebbe ancorata a puntuali ed espliciti criteri di giudizio.
2.2.3 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 219 co. 2 n. 1 legge fall., in quanto non solo non contestata, ma per di più insussistente data l’unicità della condotta oggetto dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
Invero manifestamente infondati sono il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e, stante l’identità dei contenuti, il secondo motivo del ricorso relativo alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nello specifico, questi, nel dedurre l’erroneità del giudizio sulla incongruità del prezzo della contestata cessione di ramo d’azienda, non si confrontano adeguatamente con la motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punto, la quale ha anzi esplicitato in maniera esaustiva ed adeguata i criteri posti a base del proprio convincimento. A far propendere verso la condivisibilità di tale decisione è innanzitutto la mancata contestazione, da parte dei ricorrenti, della motivazione adottata dalla Corte territoriale ove ha ritenuto evidente ed ingiustificata la svalutazione – tra gli altri elementi oggetto di cessione – dei be strumentali all’azienda, trasferiti dietro pagamento della somma irrisoria di euro mille pur a fronte di una indicazione in bilancio per un importo ben superiore, circostanza questa già di per sé sufficiente a dimostrare il carattere distrattivo dell’operazione in oggetto trattandosi indubitabilmente di posta attiva la cui sottrazione, per un ammontare arbitrario ed esiguo, non può che aver rappresentato un vulnus al patrimonio della fallita. Né rileva che la cessione dei suddetti beni sia stata effettuata attraverso quella del ramo d’azienda al cui esercizio erano strumentali. Infatti, delle due l’una: o il valore del plesso aziendale è stato artatamente depresso, giacchè il solo valore dei beni strumentali esclude la congruità di quello pattuito (dovendosi per l’appunto ricordare che si tratta di cessione e non di mero affitto di ramo aziendale) ovvero ad essere svalutati sono stati proprio i beni strumentali, con conseguente riflesso negativo sulla valutazione del complesso aziendale; in entrambi i casi è comunque indubitabile la natura distrattiva dell’operazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nemmeno può condividersi l’affermazione dei ricorrenti ove pretendono di ancorare alle dichiarazioni rese in dibattimento dal commercialista di riferimento della fallita e relative alle perdite subite dalla stessa nel corso delle precedenti gestioni l’impossibilità di collocare l’avviamento distratto tra le poste attive di bilancio, in quanto l’affermazione si fonda sull’erroneo presupposto dì poter sovrapporre il concetto di avviamento aziendale con quello di redditività emergente dai singoli risultati di esercizio, i qual invece operano su piani distinti e tra loro indipendenti. Come già rilevato in più occasioni
da questa Corte, invero, il concetto di avviamento va inteso in termini di capacità di profitto di un’attività produttiva (rectius: di capacità di produrre sovraredditi), ossia come quell’attitudine – giuridicamente rilevante ed economicamente valutabile – che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) da quelli raggiungibili, attraverso l’utilizzazione isolata dei singo elementi che la compongono (ex multis Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272108; Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254474) ed esso, saldandosi indissolubilmente con i beni ed i rapporti giuridici che determinano e rendono riconoscibile il plesso aziendale, non dipende dalla concreta produzione di reddito nello specifico esercizio preso in considerazione, bensì dalla idoneità del complesso così formato di generare profitto. Di conseguenza, incensurabile è la valutazione della Corte d’appello ove ha ritenuto che l’ulteriore ampliamento dell’attività da parte della cessionaria a seguito del negozio, lungi dal confermare la tesi della natura non distrattiva dell’operazione, suffraghi anzi la tesi opposta, dimostrando come i beni e i rapporti giuridici componenti il ramo d’azienda ceduto fossero in grado di generare profitto, avendo nella specie permesso ad RAGIONE_SOCIALE, senza alcun ricorso a fattori esterni, di espandersi proficuamente in settori diversi da quello di origine; valutazione questa che avrebbe ben consentito – se giudicata conforme agli interessi della società la cessione del ramo d’azienda, dovendo però questa essere parametrata all’effettivo valore dello stesso in termini sia di beni e rapporti coinvolti che di plusvalore dell’azienda avviata.
D’altra parte, se all’epoca della cessione fosse stata provata la sussistenza, in capo alla cedente, della situazione di dissesto – così come prospetta dal citato commercialista ciò renderebbe anzi ancor più evidente la natura distrattiva della cessione del ramo di azienda – invero posta in essere al solo scopo di proseguire l’attività evitandone le conseguenze dipendenti dalla ingente esposizione debitoria della società – in quanto di fronte a tale scenario e sussistendone i presupporti, l’unica via per l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata quella di avanzare apposita richiesta di fallimento e non certo quella di cedere a prezzo irrisorio l’unico ramo di azienda produttivo riferito alla stessa, svuotando la società e impedendole di produrre comunque reddito.
3. Fondati, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate, sono invece il secondo motivo del ricorso inerente la posizione di COGNOME NOME, nonché il terzo motivo del ricorso avanzato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Come correttamente sostenuto in quest’ultimo, invero, unica è la condotta contestata ai capi A) e B) dell’imputazione – consistita nella cessione di ramo d’azienda a prezzo irrisorio dalla società fallita, amministrata dal padre, a quella diretta dai figli – la quale vie contemporaneamente ricondotta alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 legge fall. e a quella di bancarotta impropria da reato societario, nella specie
quello di cui all’art. 2634 c.c. Contestazione questa che si rivela però inconciliabile con il rapporto esistente tra le due fattispecie incriminatrici richiamate, dato che esse vantano ambiti di applicazione distinti ed autonomi, dovendosi dunque escludere qualsiasi interferenza tra le medesime, tale da evocare la possibilità di un concorso apparente di norme. Ma nemmeno i due reati sono collocabili in un rapporto di concorso formale, rimanendo al più ipotizzabile – ma in casi diversi da quello in oggetto l’eventualità di un loro concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta patrimoniale., si realizzino differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento. (ex multis, Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D’Ambrosi, Rv. 282396). Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 c.c. è necessario che gli atti lesivi degli interessi creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l’interesse della società e con le finalità descritte dall norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata e, anzi, in aperto spregio agli interessi dei creditori sociali, i quali vedono invero irrimediabilmente lesa la propria garanzia patrimoniale. (Sez. 5, n. 2517 del 04/12/2020, dep. 2021, Giacomini, Rv. 280254). Ne consegue, dunque, la sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra le due fattispecie – l’una tesa a tutelare le ragioni sociali sanzionando l’atto di gestione che direttamente o indirettamente persegue l’interesse confliggente, con detrimento di quello della società e l’altra invece volta a preservare le esigenze dei creditori sociali venendo in risalto ogniqualvolta sia fraudolentemente leso l’interesse di questi ad ottenere la massima soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della fallita – il quale, rendendone possibile l’eventuale concorso materiale, ne impedisce la contestuale ricorrenza di fronte alla medesima condotta (Sez. 5, n. 43001 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254553). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In questo senso, avendo riguardo al caso di specie, se corretta è la valutazione, operata dalla Corte territoriale, sull’integrazione, da parte della fattispecie concreta, del reato d bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultando invero questa perfezionata sia nell’elemento oggettivo che in quello soggettivo, è evidente che la condotta ascritta agli imputati non può attribuirsi, neppure formalmente, all’esercizio dell’attività di amministrazione e di perseguimento degli scopi sociali, con conseguente insussistenza del reato di bancarotta impropria da reato societario e, per l’effetto, anche della contestata aggravante di cui all’art. 219 co. 2 n. 1 legge fall. per quanto concerne le posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
4. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME in quanto, pur a fronte del riferimento atecnico ad un “residuo di cassa” operato dalla Corte territoriale – al quale non può comunque che ricollegarsi, in maniera univoca, il richiamo ad attività liquide che, stando al bilancio approvato dalla fallita, avrebbero dovuto trovare riscontro in sede di accertamento della consistenza del patrimonio sociale ma che sono invece rimaste prive di conferma – va affermata la piena rispondenza delle considerazioni da questa svolte alla pacifica giurisprudenza in materia di sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nell’ipotesi di restituzione dei finanziamenti operati dai soci nel corso dell’attività sociale. In questo senso, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha invero ritenuto irrilevante l’espletamento della perizia volta ad acclarare la natura delle erogazioni in oggetto in quanto ha tratto dalla infruttuosità dei versamenti sociali la natura di versamenti in fondo capitale degli stessi, affermazione questa basata su elementi fattuali rispetto ai quali esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una loro ‘rilettura’ essendo la valutazione degli stessi riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Insuscettibile di accoglimento è altresì la censura, prospettata dalla difesa esclusivamente in sede di discussione orale, relativa alla mancanza di prova circa l’effettiva percezione, da parte della società, delle somme oggetto di distrazione, in quanto la censura non solo non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606 comma 3 c.p.p., ma essa nemmeno trova riscontro nello stesso atto di ricorso per Cassazione, trattandosi insomma di questione doppiamente inedita.
5. Generico e manifestamente infondato è altresì il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME in quanto non solo omette di confrontarsi in maniera adeguata con la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, ma risulta per di più in contrasto con la pacifica giurisprudenza formatasi in tema di bancarotta fraudolenta documentale. Invero, per quanto attiene al profilo oggettivo del reato, se la Corte d’appello ha dato atto, così come già più ampiamente illustrato dalla sentenza di primo grado, della effettiva difficoltà di ricostruzione del patrimonio sociale quale conseguenza della irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), va ribadito che il motivo prospettato dal ricorrente non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento neppure nel caso in cui le incertezze riscontrate avessero potuto essere effettivamente superate sulla base della documentazione sociale consegnata alla curatela e identificabile, secondo quanto si sostiene nel ricorso, con il bilancio, invero correttamente predisposto ed approvato fino al 2011. A ben vedere, infatti, non costituendo il bilancio una scrittura contabile (ex
muitis, Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), l’eventuale suo utilizzo ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale avrebbe allora comportato il ricorso a strumenti ulteriori e diversi da quelli imposti dalla legge, a riprova che la tenuta dei libri e de altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari, con conseguente integrazione del reato ascritto all’imputato (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346), senza contare che, comunque, il ricorso al bilancio non sarebbe stato certo idoneo ad assolvere ad una adeguata funzione ricostruttiva, essendo la sua precipua funzione quella di documento di sintesi della situazione economica, la quale quindi presuppone, ai fini della comprensione stessa dei dati indicati, la corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie che ne sono alla base.
Le medesime osservazioni possono essere svolte in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rispetto al quale il motivo di ricorso non fa che reiterare – e per di più sulla base di valutazioni di merito – le doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi disattese con motivazione esente da vizi logici, avendo invero la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304).
6. Allo stesso modo è manifestamente infondata la censura, avanzata da COGNOME NOME, relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 219 co. 3 I.f. in quanto, nel ritenerla insussistente, la Corte territoriale h dato congrua motivazione circa i criteri decisori utilizzati (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), senza contare che, comunque, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione della precisa entità del danno arrecato ai creditori, onde essa non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541), circostanza quest’ultima non riscontrabile o dimostrata nel caso di specie.
Infine, generico e manifestamente infondato è anche il primo motivo del ricorso relativo alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto contrario sia ai rilievi svolti dalla Corte territoriale – con i quali si confronta solo parzialmente – si
criteri elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di concorso dell’extraneus nei reati di bancarotta che, pur rammentati nel ricorso, vengono dallo stesso apoditticamente ritenuti non riscontrabili nel caso di specie. In questo senso, infatti, la ricostruzione della vicenda in esame ha dato atto dell’ampio coinvolgimento degli imputati nell’atto di cessione del ramo di azienda riunendosi in capo agli stessi le posizioni di soci della cedente, di amministratori della cessionaria e di figli dell’amministratore della cedente, ragione per cui, con motivazione che non si presta a critiche di illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto di poter ascrivere agli imput ruolo di consapevoli compartecipi dell’azione distrattiva intentata dal padre. Rimane invero escluso dagli elementi costitutivi del concorso dell’extraneus nel reato in oggetto la specifica conoscenza che questi abbia del già maturato dissesto della società, anche perché è pacifico, data la qualifica di extraneus attribuita agli imputati, che questi non gestissero direttamente le risorse della società, essendo allora sufficiente, per l’integrazione della fattispecie, la consapevolezza che il concorrente esterno abbia dell’intento depauperativo sotteso all’operazione di distrazione e la volontarietà di contribuirvi (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati, limitatamente al reato di cui al capo B, perchè il fatto n sussiste, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, con conseguente assorbimento delle censure proposte sul punto nel ricorso di COGNOME NOME e ferma restando, con riguardo alla posizione degli altri imputati, l’insussistenza della contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, mentre, nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B, perchè il fatto non sussiste, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso il 8/9/2023