Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7477 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 205/2025
NOME COGNOME
UP – 14/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 41767/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SANT’ONOFRIO il 27/04/1966
avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportata alla requisitoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso, l’avvocato NOME COGNOME, nellÕinteresse dellÕimputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Con sentenza del giorno 11 giugno 2024 la Corte di appello di Torino Ð per quel che qui rileva Ð ha confermato la pronuncia in data 12 febbraio 2024, appellata da NOME COGNOME con la quale il Tribunale di Torino aveva affermato la responsabilitˆ di questÕultimo (quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE per bancarotta fraudolenta documentale (capo 1. della rubrica), impropria da operazioni dolose (capo 2.) e patrimoniale (capo 3.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti
allÕaggravante di cui allÕart. 219, comma 1, legge fall., lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) per la durata di cinque anni.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse del COGNOME, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, relativo allÕimputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1.), sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche per travisamento della prova), rispetto al dellÕobbligo dellÕimputato di tenere i libri e le scritture contabili e alla sussistenza dellÕelemento soggettivo. Più in particolare:
si è dedotto di aver devoluto con l’atto di appello la corretta lettura cronologica delle condotte in imputazione, per limitare l’attribuzione al Defina delle vicende relative al periodo anteriore alla sua cessazione dalla carica di amministratore (novembre 2010), sia sotto il profilo oggettivo sia in relazione al necessario coefficiente soggettivo (evidenziando che: tra le scritture che possono costituire oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale rientrano quelle non obbligatorie e come, dunque, dovesse attribuirsi rilievo anche al registro IVA, pacificamente tenuto dal ricorrente; il coimputato NOME COGNOME che ha assunto la carica di amministratore della fallita dopo il Defina, ha riportato condanna definitiva per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in ragione della mancata tenuta del libro giornale della fallita per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, senza che fosse mossa alcuna contestazione all’odierno ricorrente, dato di rilievo proprio al fine di attribuire la responsabilitˆ della irregolare tenuta contabile al solo amministratore in carica ; in difetto di qualsivoglia elemento per
ritenere solo formale l’avvicendamento tra i due, era necessario verificare, anche alla luce di quanto rassegnato dal consulente della difesa, il momento in cui sorgeva l’obbligo per ciascuno di ÇstampareÈ le scritture contabili; la Ce.Da. aveva inviato il c.d. ÇspesometroÈ per gli anni 2009 e 2010 all’Agenzia delle entrate, dato senz’altro rilevante sotto il profilo soggettivo; in relazione alle voci di costo relative al personale si era chiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a suffragio di quanto rassegnato dall’imputato in sede di dichiarazioni spontanee);
e si è assunto che la Corte di merito non avrebbe fornito compiuta risposta a tali allegazioni (dimostrando di non averne integralmente compreso il tenore), attribuendo l’omessa formazione delle scritture contabili al Defina in mancanza di qualsivoglia elemento in tal senso ed anzi in termini meramente congetturali (riproduttivi della decisione di primo grado), valorizzando in maniera poco chiara il rinvenimento di una fattura del dicembre 2009 e incorrendo nel travisamento della prova (segnatamente,
delle dichiarazioni spontanee del Defina), traendo pure l’impossibilitˆ di ricostruire le vicende societarie tramite le scritture da quanto rassegnato dal curatore fallimentare nell’erroneo presupposto della indisponibilitˆ dei registri IVA invece giˆ sottoposti a sequestro della Guardia di finanza (dato pure oggetto di travisamento).
2.2. Con il secondo motivo, relativo allÕimputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2.), sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche per travisamento della prova) con riferimento all’efficacia causativa del dissesto sul piano sia oggettivo che soggettivo. La difesa ha rappresentato di aver censurato l’attribuzione in concorso ai due coimputati, da parte del Tribunale, della responsabilitˆ per il delitto, a fronte dellÕeffettiva cessione delle quote societarie dal ricorrente al COGNOME e senza considerare il conseguente iato gestorio nŽ che la gran parte del debito erariale sarebbe sorto nel periodo di effettiva amministrazione di questÕultimo (per effetto dell’applicazione di interessi e sanzioni); ragion per cui si era devoluto alla Corte territoriale di verificare se il fatto attribuibile al COGNOME, nel tempo della sua effettiva gestione (sino a novembre del 2010), potesse venire in rilievo
dell’imputazione in discorso; anche sul punto, il Giudice di secondo grado avrebbe travisato la prova (le dichiarazioni spontanee dell’imputato, del COGNOME e del maresciallo COGNOME, nonchŽ quanto rassegnato dal consulente della difesa).
2.3. Con il terzo motivo, relativo allÕimputazione di bancarotta patrimoniale (capo 4.), sono stati denunciati la violazione della legge penale, la mancata assunzione di una prova decisiva (per il diniego della richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria richiesta con lÕatto di appello) e il vizio di motivazione (anche per travisamento della prova), in relazione:
ai bonifici (per complessivi euro 20.250) disposti dall’imputato in proprio favore con causale Çcompensi all’amministratoreÈ, segnatamente per la mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale (esclusa, peraltro per il tramite di unÕinversione dellÕonere della prova, in ragione del difetto di una delibera assembleare che autorizzasse le disposizioni bancarie e sul difetto di indici rivelatori della congruitˆ a dispetto di quanto esposto dal consulente di parte) e alla conseguente esclusione della responsabilitˆ per esso (dato che la societˆ non versava in condizioni di prevedibile insolvenza al tempo della condotta, anteriore di almeno quattro anni rispetto alla dichiarazioni di fallimento, profilo Ð rilevante anche con riguardo allÕelemento soggettivo Ð rispetto al quale nuovamente sarebbero state travisate le dichiarazioni spontanee del COGNOME, quelle del Maresciallo COGNOME e la prospettazione del consulente di parte);
ai prelievi di denaro (per complessivi euro 176.000), di cui erroneamente si è affermata la destinazione a finalitˆ estranee all’esercizio dell’impresa e l’offensivitˆ, e rispetto ai quali, in maniera parimenti erronea, non si è esclusa la colpevolezza (in particolare, ravvisando indici di fraudolenza, nonostante si siano rappresentati la tenuta dei registri IVA e lÕinvio dello ÇspesometroÈ allÕAgenzia delle entrate, attribuendo
erroneamente al Defina lÕinadempimento degli obblighi tributari anche per il periodo in cui della societˆ era il COGNOME, senza considerare la distanza tra il fatto del ricorrente e il fallimento Ð in ossequio a quanto invece chiarito dalla giurisprudenza di legittimitˆ Ð, travisando la prova in ordine allo stato dellÕente fintantochŽ era stato amministrato del Defina), rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria (volta ad escutere i lavoratori e il capocantiere che, come dichiarato dal Defina, erano destinatari delle dazioni di denaro, prova da ritenersi decisiva secondo le stesse argomentazioni spese nella sentenza impugnata) sulla scorta di un erroneo apprezzamento dei parametri propri dellÕistituto di cui allÕart. 603, comma 1, cod. proc.pen. e per il tramite di unÕargomentazione illogica.
2.4. Con il quarto motivo si è assunto il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra le circostanze.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati, nei termini di seguito esposti; è, invece, infondato il terzo motivo e rimane assorbito il quarto.
1. Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilitˆ del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a lui contestato Çper l’intera durata dell’attivitˆ dell’impresaÈ, per l’omessa tenuta delle scritture contabili, muovendo dal presupposto che il COGNOME non abbia effettivamente ceduto le quote sociali e la gestione al COGNOME, ma avrebbe Ð Çesclusivamente per finalitˆ distrattiva e doloseÈ Ð compiuto un’operazione di mera forma. In tal senso la Corte distrettuale richiama: la deposizione del curatore in ordine al mancato rinvenimento della contabilitˆ con riferimento Ça entrambe le amministrazioniÈ (ossia quella del ricorrente e quella del COGNOME), l’esito della perquisizione compiuta dalla Guardia di finanza presso le sedi operative della societˆ, la totale omissione della presentazione delle scritture contabili e dei bilanci, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tale percorso argomentativo è, tuttavia, del tutto assertivo nella parte in cui assume che la cessione da parte del COGNOME sia stata solo fittizia, traendone lÕomessa tenuta della contabilitˆ da parte di questÕultimo. Il Giudice del merito non ha dato in alcun modo conto di quanto ritenuto nella pronuncia irrevocabile nei confronti del COGNOME (da apprezzare 238cod. proc. pen.) che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe attribuito solo a questÕultimo lÕoccultamento e la distruzione della contabilitˆ dal 2008 al 2010 (anno in cui il COGNOME è cessato dalla carica di amministratore), non esplicitando quindi le ragioni per cui la condanna del COGNOME non sarebbe incompatibile con la responsabilitˆ dellÕimputato (per lÕappunto, per l’omessa tenuta della contabilitˆ). La responsabilitˆ del ricorrente per bancarotta
fraudolenta documentale non pu˜ dirsi compiutamente chiarita neppure per il tramite della valorizzazione Ð pure contenuta nella sentenza impugnata Ð dellÕaffermazione (resa dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee) di aver gestito lÕimpresa fino al novembre del 2009 e di aver poi deciso di cederla perchŽ giˆ in evidente stato di crisi, aspetto non inerente al in discorso, segnatamente in ordine alla sussistenza dellÕelemento oggettivo.
Si impone, dunque, lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo è fondato.
Anche con riguardo alla bancarotta impropria da operazioni dolose, in particolare cagionata dal COGNOME (oltre che dal COGNOME), che non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte (cos’ generando un debito, comprensivo di interessi e sanzioni, di circa euro 500.000), la motivazione non contiene unÕargomentazione esaustiva rispetto alla prospettazione difensiva, secondo cui la pretesa erariale insoddisfatta era minima allorchŽ il ricorrente ha ceduto la societˆ, non sussistendo pertanto elementi idonei ad attribuirgli il reato (giˆ sotto il profilo oggettivo). Difatti, la sentenza impugnata, in ordine al necessario nesso di causalitˆ tra il fatto del ricorrente e l’evento fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 Ð dep. 2014, COGNOME, Rv. 259051 Ð 01), a fronte delle condotte del coimputato, si fonda nuovamente sul disegno che avrebbe perseguito il Defina, con la cessione solo fittizia della societˆ, assunto sfornito Ð come esposto Ð della compiuta indicazione degli elementi che lo sostengono; e nel resto richiama condotte distrattive Ð estranee al perimetro dellÕimputazione in discorso Ð per negare la Çbuona fedeÈ del Defina, cos’ non offrendo una compiuta risposta alle doglianze contenute nellÕatto di appello.
Ragion per cui la decisione di secondo grado deve essere annullata con rinvio anche in ordine al delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose.
3. Il terzo motivo è nel complesso infondato.
La sentenza impugnata ha disatteso il gravame con una motivazione congrua e logica, evidenziando come gli ingenti atti di disposizione in imputazione (superiori a euro 500.000) fossero privi di giustificazione economica o avessero causali per nulla correlabili allÕattivitˆ aziendale (segnatamente, quelli relativi a spese sostenute presso un casin˜ e spese personali), rimarcando come si siano collocati in un periodo in cui la societˆ non svolgeva più, per stessa ammissione dellÕimputato, unÕattivitˆ tale da giustificare in particolare pagamenti di tale ammontare dei lavoratori. Sul punto, al di lˆ della valenza propria delle dichiarazioni spontanee (rispetto a quella da riconoscere allÕesame dellÕimputato: cfr. Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, COGNOME), non vi è
puntuale denuncia di un travisamento rilevante, in quanto le stesse dichiarazioni del Defina, riportate nel ricorso, danno conto di una contrazione dellÕattivitˆ della societˆ dalla fine del 2008 (ÇSono andato avanti cos’, dalla fine del 2008 alÉ adesso non ricordo bene, ottobre, novembre 2009, dove giˆ a marzoÉ dove giˆ a agosto del 2010, avevo deciso di dare via lÕazienda perchŽ il lavoro era venuto menoÈ) e, quindi, la lettura che ne ha compiuto la Corte di merito (secondo cui lÕimputato Çha dichiarato di aver ÒlavoricchiatoÓ fino a novembre 2009, cercando di cedere lÕazienda che, di fatto, era giˆ inattivaÈ) non pu˜ dirsi estranea allÕarea del significante (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 Ð 01: ÇIn tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietˆ processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitˆ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di provaÈ). Inoltre, il prospettato travisamento attiene per vero al distinto profilo del momento in cui il Defina avrebbe maturato lÕintenzione di cedere la societˆ (che sarebbe sorto nellÕagosto del 2010 e non del 2009) e, pertanto, non pu˜ dirsi decisivo, nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica; il che rende superfluo dilungarsi per osservare che i fatti distrattivi in imputazione giungono allÕanno 2010, ragion per cui sotto tale profilo la prospettazione difensiva non è comunque sufficientemente specifica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01).
Il medesimo dato (la mancanza di unÕeffettiva attivitˆ di impresa) è stato posto in maniera immune da censure a sostegno del diniego della richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria, e converge con la considerazione che, come condivisibilmente rassegnato dal Procuratore generale, Çla costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilitˆ ordinaria costituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, viola la regolaritˆ dell’intera attivitˆ contabile della societˆ, rendendo impossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali. Il lavoro “nero”, costituisce quindi “oggettivamente”, una modalitˆ di gestione alternativa delle risorse sociali, attraverso la quale, in contrasto con la legge e con le norme statutarie, viene impiegata forza lavoro, non assunta dalla societˆ, ed integrante una vera e propria forma di “distrazione” perchŽ la retribuzione viene effettuata con capitali sociali non regolarmente registratiÈ (Sez. 5, 47561 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268700 Ð 01, in motivazione).
LÕassenza di unÕattivitˆ che giustificasse la corresponsione di compensi allÕamministratore ha inoltre fondato, parimenti in maniera congrua e logica, il rigetto del gravame in ordine ai pagamenti in favore del Defina a tale titolo: sul punto le censure
difensive Ð relative agli elementi distonici, in punto di congruitˆ di essi, che sarebbero stati disattesi Ð sono del tutto generiche (anche nella parte in cui rimandano a quanto esposto dal consulente della difesa) e, dunque, non possono costituire una compiuta censura di legittimitˆ (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 Ð 01).
Infine, dallÕ appena compendiato, sotto il profilo dellÕelemento soggettivo, si trae che la Corte di merito ha ravvisato una Çirriducibile estraneitˆÈ delle Ð si ribadisce, ingenti Ð uscite in discorso Çrispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integritˆ del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontˆ della condotta in concreto pericolosaÈ (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 Ð 01), profilo da tenersi distinto dallÕ’efficienza causale rispetto al fallimento in relazione al quale la pronuncia impugnata Ð come esposto Ð deve essere annullata (cfr. par. 2.). Tale piano argomentativo, idoneo a disattendere le doglianze difensive prospettate con il gravame a proposito della bancarotta fraudolenta distrattiva, non è manifestamente illogico e dunque non è qui sindacabile, senza che possa pervenirsi in questa sede di legittimitˆ a un alternativo apprezzamento di merito degli indici di fraudolenza sulla scorta degli elementi esposti nel ricorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, rimanendo assorbito il quarto motivo che sarˆ compito del giudice del rinvio esaminare. Diviene definitiva lÕaffermazione di responsabilitˆ del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso. Cos’ deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME