Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7684 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7684  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, emessa il 13/02/2023, la Corte d’appello di Milano, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della prima sentenza d’appello (datata 13/02/2020), che aveva ribaltato l’assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale di Lecco il 12/07/2018 condannando gli imputati, ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato GLYPH NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di due anni ciascuno di reclusione in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione loro ascritti, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita in data 24.4.2012 dal Tribunale di Lecco .
L’annullamento era stato disposto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di legittimità con sentenza n. 16257 del 28/10/2021: la Corte, con la sentenza rescindente, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, con il quale veniva denunciata la mancata rinnovazione istruttoria da parte della Corte territoriale, nonostante la nuova decisione fosse basata su di una diversa valutazione del materiale probatorio di primo grado, diametralmente opposta alla precedente valutazione, soprattutto per quel che riguarda la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove orali assunte in dibattimento.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 13/02/2023, in ossequio al dictum della Suprema Corte di legittimità, procedeva alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c. 3 bis cod. proc. pen. con l’escussione dei testi arch. NOME COGNOME (CT della curatela), dott.ssa NOME COGNOME (curatore fallimentare) e con l’esame dell’imputato NOME COGNOME.
Osservava quindi come/ alla luce della ulteriore attività istruttoria svolta / risultassero fondati i rilievi sollevati dal Procuratore generale in atto di gravame: gli atti dispositivi descritti in imputazione costituivano certamente distrazioni di beni, trattandosi di una serie di vendite di terreni appartenenti alla società fallita, di cui i COGNOME era amministratore unico, poste in essere in favore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore COGNOME NOME, e “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore COGNOME NOME, società entrambe di proprietà del COGNOME, senza che il prezzo pattuito per la vendita fosse effettivamente corrisposto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati con unico atto per il tramite dei comuni difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando i seguenti
motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 216, 219, 223 R.d. 267 del 1942, nonché omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto qualificante della condotta. Ci si duole in particolare del fatto che sia stata esclusa dai giudici di merito l’esistenza di un gruppo societario, sì da ritenere che le operazioni non potessero rientrare in un unitario progetto imprenditoriale in cui tutte le società avrebbero potuto beneficiare, come sempre sostenuto dal COGNOME: al di là degli indici formali, nel caso di specie, le diverse società impiegate facevano capo ad un unico centro direzionale da individuarsi nell’imprenditore NOME COGNOME; l’esclusione della qualifica di operazioni infragruppo ha consentito alla Corte d’appello di eludere il temg, sollevato dai difensori / relativo all’esistenza di vantaggi compensativi di cui il gruppo societario avrebbe beneficiato attraverso le operazioni contestate; i Giudici avrebbero dovuto valutare le operazioni contestate in modo unitario, così da tener conto dei vantaggi che il gruppo societario avrebbe realizzato nel suo complesso.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen..
I Giudici hanno erroneamente ritenuto integrato il reato contestato pur in assenza del presupposto costituito dal depauperamento del patrimonio aziendale; hanno inoltre omesso di considerare che il mancato introito del prezzo della cessione dei terreni ceduti il 18/12/2007 ed il 22/12/2009 era compensato dalla contestuale cessione del costo di realizzazione dei servizi di urbanizzazione secondaria, mentre in capo alla cedente RAGIONE_SOCIALE rimanevano i diritti di proprietà sui terreni edificati.
I terreni ceduti non erano economicamente valutabili, come affermato in dibattimento dall’arch. COGNOME: il valore indicato negli atti di cessione aveva il solo scopo di evitare contestazioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 216 c.1 n.1, 219, 223 L. fall. in riferimento alla vendita dei terreni realizzati in data 04/09/2009.
Diversamente dagli altri terreni, quelli ceduti il 04/09/2009 avevano un valore; tuttavia hanno errato i Giudici nel non considerare quegli indici che, se valutati, avrebbero scriminato la condotta dell’imprenditore. Premesso che anche la RAGIONE_SOCIALE faceva parte del gruppo facente capo al RAGIONE_SOCIALE, la cessione dei terreni de quo era certamente compensata da vantaggi compensativi proporzionali, che la Corte territoriale ha omesso di valutare.
2.4. Con il quarto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento all’art. 110 cod. pen. in materia di concorso di persone nel reato.
La sentenza impugnata difetta di motivazione in punto di prova del concorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per lo meno sotto il profilo della consapevolezza circa la presunta natura illecita RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
Va premesso che agli imputati sono contestati plurimi atti distrattivi – non contestati nella loro materialità – costituiti da una serie di vendite di terreni appartenenti alla società fallita RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era amministratore unico, poste in essere in favore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE” (atti di vendita del 22/12/2007 e del 22/12/2009), di cui era amministratore COGNOME NOME, e “RAGIONE_SOCIALE” (atto di vendita del 04/09/2009), di cui era amministratore COGNOME NOME, società entrambe di proprietà del COGNOME, senza che il prezzo pattuito per le vendite fosse effettivamente corrisposto.
Il primo motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico, in quanto privo di capacità critica rispetto all’ampia motivazione della Corte milanese che (pagg. 11, 12) ha ritenuto non ravvisabile, tra la società venditrice e le società acquirenti, una connessione qualificabile come “collegamento societario” ed ha conseguentemente escluso la configurabilità, nel caso di specie, di operazioni di gruppo.
Deve sul punto infatti osservarsi come, nella valutazione dei trasferimenti di ricchezza infragruppo, in tanto può accedersi ad una visione unitaria dei rapporti e dei saldi in quanto, sul piano formale, esista una precostituita e trasparente gestione finanziaria accentrata, e, sul versante sostanziale, sia esplicitata la vocazione funzionale di siffatta modalità di gestione alla nnassimizzazione, quantomeno in chiave proiettiva, della competitività RAGIONE_SOCIALE società del gruppo. E tanto alla luce del principio generale per cui, al fine di escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme o beni da una società ad un’altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo
“gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata su prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (ex multis Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
La sentenza impugnata ha innanzitutto chiarito come l’unico collegamento esistente tra le società (la fallita da un lato, e le società acquirenti dei terreni dall’altro) fosse la comune riconducibilità ad NOME COGNOME; tuttavia né la RAGIONE_SOCIALE deteneva alcuna partecipazione nelle società acquirenti, né queste ultime detenevano azioni sociali della fallita. Da ciò inferiva la non ipotizzabilità di alcun potere di direzione o coordinamento di una società nei confronti di altra.
Ha quindi osservato come, contrariamente a quanto dedotto in atto di gravame, le operazioni di vendita di terreni della fallita in favore di società riconducibili al medesimo COGNOME, lungo dal costituire operazioni infragruppo, costituivano operazioni di depauperamento dei beni della fallita, essendo peraltro assente qualsivoglia vantaggio compensativo. D’altronde, sottolinea la Corte (pag. 10), lo stesso COGNOME aveva ammesso come detti vantaggi non si erano realizzati, ascrivendone la causa «alla tardiva modifica del piano regolatore e alla bolla del 2009, non prevedibile».
Il secondo motivo, strettamente connesso al primo, è infondato.
La Corte territoriale ha svolto un’approfondita analisi RAGIONE_SOCIALE operazioni immobiliari, giungendo condivisibilmente ad affermare come dette operazioni avessero di fatto depauperato il patrimonio aziendale della fallita.
Con particolare riferimento alle cessioni di terreni alla RAGIONE_SOCIALE del 18/12/2007 e del 22/12/2009, i Giudici di merito hanno osservato in primo luogo come negli stessi atti di cessione fossero indicati i valori di cessione dei terreni (rispettivamente euro 42.892 ed euro 95.000), aggiungendo come la stessa giustificazione fornita sul punto dal COGNOME (il prezzo di cessione sarebbe stato fittizio, ed indicato a soli fini fiscali) implicava il riconoscimento di un valore dei terreni stessi, in quanto «in caso contrario COGNOME non avrebbe avuto motivo per temere un accertamento fiscale» (pag. 14).
La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni rese dal perito arch. COGNOME (pagg. 14 e 15) osservando come dalle stesse, contrariamente a quanto opinato dalla difesa in sede di gravame e riproposto in questa sede di legittimità, non potesse desumersi che i terreni oggetto di cessione fossero privi di valore.
A fronte di un costrutto argomentativo ancorato ai dati processuali e ordinato in una sequenza esplicativa coerente, il ricorso si limita a sviluppare, per lo più, rilievi
di mero fatto sulla ricostruzione e valutazione dei dati suddetti, rilievi che, all’evidenza, non sono proponibili in questa sede.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
La difesa ricorrente, sulla premessa che i terreni ceduti il 04/09/2009 avessero un valore, ripropone la tesi secondo cui l’operazione immobiliare era giustificata da vantaggi compensativi per la fallita, già risolta dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva di aporie logiche.
I Giudici di appello hanno in particolare osservato come nel 2009 la società RAGIONE_SOCIALE fosse già in stato di insolvenza, e che «nè il mero accordo oggetto della scrittura privata intercorsa tra COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, con la quale la prima si impegnava ad affidare alla seconda le opere edili garantiva un beneficio immediato e sicuro. Neppure proporzionato. Invero, a fronte della cessione di terreni dotati di un valore cospicuo, pari ad euro 745.000 ed un elevato potenziale economico, otteneva un mero impegno all’affidamento di lavori edili, che avrebbero richiesto rilevanti rischi di investimenti, contro il corrispettivo del 20% del compendio immobiliare edificato» (pag. 12).
E’ stata data quindi corretta attuazione al consolidato principio di diritto per cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5 n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 – 01).
6. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso.
E’ principio consolidato quello per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02)
Ancora è stato affermato che ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario il previo concerto dell'”extraneus” con l’amministratore della società fallita, essendo sufficiente il dolo generico. (Fattispecie in tema di concorso nel reato dell’amministratore di società che aveva acquistato beni
della società fallita, non corrispondendo il relativo prezzo). (Sez. 5, n. 34584 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 241350 – 01).
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che disciplinato la materia, osservando (pag. 17) come le operazioni distrattive «sono state attuate tramite il contributo essenziale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, già dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, che hanno assunto il ruolo chiave di amministratori di diritto RAGIONE_SOCIALE società cessionarie, prestandosi a tutte le operazioni necessarie per consentire ai beni di confluire nella società RAGIONE_SOCIALE, partecipata al 99% dal RAGIONE_SOCIALE, senza alcun corrispettivo. Gli amministratori RAGIONE_SOCIALE società cessionarie erano, pacificamente, uomini di fiducia dell’imputato, titolare RAGIONE_SOCIALE quote sociali. COGNOME NOME svolgeva le mansioni di capo cantiere della società RAGIONE_SOCIALE mentre COGNOME quelle di impiegato».
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 02/11/2023