Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48917 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 I. fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, d parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel specie (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.