Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Treviglio il 23/03/1966;
avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostit Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenz della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale Brescia ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di banca fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria, perché, in qualità d amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e di liquidatore della stessa, occultava i libr scritture contabili allo scopo di creare danno ai creditori e concorreva a cagionare il dis della società accumulando debiti previdenziale ed erariali.
La difesa propone due motivi motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare il delitto di ban fraudolenta impropria nella fattispecie di bancarotta semplice, senza considerare che l’inten dell’imputato era esclusivamente quello di continuare l’attività imprenditoriale e non quel determinare, neanche in termini probabilistici, il dissesto dell’azienda.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. pr pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare il delitto di ban fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., non dand credito alla dichiarata distruzione accidentale dei libri e delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nell valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la strut motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, COGNOME, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, COGNOME, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censu proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con freque riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decision maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione d primo grado (Sez. 2, GLYPH n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME Rv. 252615 – 01.
Privo di pregio è il primo motivo che involge la mancata riqualificazione del delit bancarotta fraudolenta impropria nella fattispecie di bancarotta semplice.
3.1 La condotta descritta nell’imputazione, e ritenuta dai giudici di merito, è sussumi nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2 COGNOME, Rv. 286349).
Invero, ai sensi dell’art. 223, comma 2, legge fall., la causazione del fallimento conseguent operazioni dolose, che è una delle due autonome fattispecie criminose contemplate dalla norma – che, entrambe, contemplano una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento -, richiede, quanto all’elemento soggetti condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anc se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi, s sufficiente la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso salute economico finanziaria della società, determini l’astratta prevedibilità della decozi quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, COGNOME, Rv 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, COGNOME, Rv. 262207).
Mentre la bancarotta patrimoniale richiede una condotta distrattiva o dissipativa che dev consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, diversamente nella bancarotta impropria cagionata da operazion dolose, le condotte, non necessariamente distrattive o dissipative, devono risulta eziologicamente connesse al fallimento.
Dunque, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, ciò che rileva non è l’immedi depauperamento della società, bensì la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188).
3.2 Ciò posto, i giudici di merito hanno ritenuto corretta la contestazione del deli bancarotta fraudolenta impropria, in ragione del protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confron degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492 Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997).
Invero, la sentenza in verifica, dopo avere ricostruito le vicende finanziarie della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 04 dicembre 2019, ha ritenuto integrata la fattispe bancarotta impropria da operazioni dolose, essendo emerso, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del dibattimento, che l’aver preferito pagare i dipendent fornitori per evitare ulteriori indebitamenti, anziché versare i contributi e le imposte aveva condotto a un’elevata esposizione, pari a euro 453.070,37, a fronte di uno stato passivo di euro 500.420,13, frutto di una consapevole scelta gestionale.
La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato ben avrebbe potuto prevedere il falliment anche in ragione dell’inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l’ampiezza del fenomeno per la sua sistematicità, che di fatto ha caratterizzato l’ampio arco temporale dal 2012 dichiarazione di fallimento, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cu operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevo scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedi aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali ( 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337).
Di qui, avendo la corte territoriale svolto un adeguato scrutinio dell’elemento soggettivo d fattispecie contestata, verificando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolo correlato alla prevedibilità del dissesto, la non plausibilità della richiesta riqualifica fatto.
Infondato è anche il secondo motivo che investe la sussistenza degli elementi costitutiv del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
4.1 La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni ordine alla conferma della decisione di primo grado, sottolineando che l’asserita perdi accidentale della documentazione contabile era priva di riscontro documentale. Tanto non senza considerare che l’assenza di libri e scritture contabili ineriva anche periodi differe quelli colpiti dal dedotto evento e che, più in generale, mancava una qualsiasi forma documentazione, pur informale, attestante una condotta diligente.
Di qui, con ragionamento logico e completo, i giudici, esclusa l’esimente del caso fortu hanno affermato la non sussumibilità della vicenda nella fattispecie di bancarotta documentale semplice.
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/11/2024.