Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6341 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6341 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ch in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confront il delitto di bancarotta preferenziale, poiché estinto per prescrizione, confermando nel resto la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex artt. 223, comma 2, n. 1, legge fa Il.;
considerato che il ricorso – che denuncia la violazione dell’artt. 223 legge fall. e penale e il vizio di motivazione – lungi dal muovere effettive censure di legittimità, ha pro un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01), affidandosi ad enunciati generici e non confrontandosi con l’iter a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025.