Penale Sent. Sez. 5 Num. 29587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.
AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca - che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole - in concorso con il padre NOME e la sorella NOME, per cui si procede separatamente - di bancarotta fraudolen distrattiva e documentale, aggravata anche dall'entità del danno, quale socio della societ RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 01/08/2012, di cui era amministrator rappresentante legale il padre, condannandolo alla pena anni quattro e mesi sei di reclusione nonché alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque con le pene accessorie falliment della durata di anni otto.
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, unitamente ai propri congiu avrebbe distratto beni aziendali materiali e immateriali di notevole valore appartenenti fallita, trasferendoli alla neo-costituita RAGIONE_SOCIALE avente identico oggetto sociale e s attraverso una complessa operazione costituita da:
GLYPH fittizio atto di costituzione della nuova società, di cui il ricorrente era no amministratore unico, avente un capitale sociale pari a euro 52.050,00, sottoscritto mediante il conferimento nella costituenda società del ramo di azienda di pari valore di proprietà de fallita, senza trasferire le poste passive, di fatto, azzerando il capitale sociale della SI rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività;;
sottoscrizione, da parte di COGNOME NOME, di un atto dispositivo di cessione fraudol della propria quota di partecipazione nella neo RAGIONE_SOCIALE ( peraltro mai corrisposta) ai NOME NOME, così privando, senza alcun corrispettivo, la fallita dell'unico cespite e perfezionando il trasferimento dell'intero capitale sociale della SICOM al ricorrente;
sottostima del valore di alcuni immobili, e in particolare di due terreni, ogge conferimento, facendo riferimento al valore minimo catastale piuttosto che al loro valo effettivo di mercato. Il danno patrimoniale cagioNOME è stato calcolato in diverse centinai migliaia di euro, corrispondente al valore dei beni distratti.
1.2. La bancarotta documentale è contestata per la sottrazione e distruzione dei libri e de scritture contabili obbligatorie, e comunque perché era stata resa in tal modo impossibile ricostruzione contabile della società.
Ha proposto ricorso l'AVV_NOTAIO nell'interesse dell'imputato, affidandosi a motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge fallimentare con riguardo alla bancarotta patrimonial Espone che l'intento dichiarato della costituzione della nuova società era la trasformazione del società di persona in società di capitali; che, nell'atto di costituzione, è espressamente prev il trasferimento alla cessionaria di tutte le poste, attive e passive, della cedente; che i dei cespiti è quello attestato da una perizia giurata, allegata all'atto di costituzione della RAGIONE_SOCIALE; che il trasferimento RAGIONE_SOCIALE quote di COGNOME NOME in capo ai figli era finalizzato a soci della RAGIONE_SOCIALE i figli, già soci illimitatamente responsabili della RAGIONE_SOCIALE, e che, non ne derivava alcuna lesione RAGIONE_SOCIALE prerogative dei creditori, dal momento che i soci dell
fallita conservano, ex lege ( art. 2948 cod. civ. ), la responsabilità illimitata per le operazi antecedenti alla trasformazione in società di capitali, rivelandosi erroneo e fuorvian richiamo, nelle sentenze di merito, all'art. 2740 cod. civ. , dal momento che i creditori fallita erano tutelati dal patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili oltre c patrimonio sociale. Quanto al trasferimento del ramo di azienda, si assume che essendo state cedute attività e passività, la differenza tra le une e le altre, integra il capital corrispondente al netto RAGIONE_SOCIALE quote sottoscritte. Quanto alla valutazione della quota soci determinata da perizia giurata non contestata e comunque ancorata a un moltiplicatore catastale che è dato fiscalmente valido. Neppure assume valore distrattivo l'accollo dei deb per essere avvenuto senza il consenso del creditore ceduto, circostanza che non libera i debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. .
2.2. Erronea applicazione della legge fallimentare anche con riguardo alla bancarotta documentale, dal momento che risulta pacifico in atti che le scritture e i libri fossero de presso uno studio di professionisti che provvedeva alla redazione materiale degli adempimenti fiscali e contabili, riconsegnati solo dopo diverso tempo dalla sentenza di falliment immediatamente depositati presso gli organi della procedura. Non vi è stata, dunque, alcuna volontà di sottrarsi all'obbligo di deposito RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. quanto alla gradualità della pena, considerazione della incensuratezza e della giovane età del prevenuto, del ruolo marginale rispetto a quello dominante del padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ric rso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone motivi già dedotti in appel --5cp GLYPH zv, "-COGNOME e GLYPHriproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procede a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'auton adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindac legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della s logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degl elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di me rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine de ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Inver l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indi contenuta nel provvedimento impugNOME può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regol logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del proces invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertament valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un comp
elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per ess obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazio sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubbl composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del proce richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione s autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazion sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo in radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua contraddittoria la motivazione.
1.1. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degl elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE conformi rispettive decisioni, con una struttu motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quell precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discend tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esi del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternat risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della deci ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione de fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggio plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contest cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; S 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il val specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizio proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deduci e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come mo di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( S 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di me del medesimo compendio probatorio. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione - copia non ufficiale
2.Tanto premesso, con riguardo al primo motivo, si osserva come i giudici di merito abbiano indicato gli elementi indicativi del carattere fraudolento dell'operazione, costitui dissimulazione della donazione di azienda, dalla spoliazione di tutto il patrimonio immobili della cedente, dal valore irrisorio della quota societaria ceduta, senza corresponsione di al versamento, e dalla sottostima del valore di alcuni immobili oggetto di conferimento, oltre c dal mancato trasferimento dei debiti sociali. In sostanza, è stata ravvisata una cessione fit con cui si è realizzato il distacco di tutti i beni oggetto del patrimonio della cedente senz effettiva contropartita economica, e rendendoli indisponibili ai creditori sociali. Quanto al della responsabilità soggettiva, già il primo giudice aveva sottolineato come il previo conce di tutti i soci nelle operazioni descritte fosse desumibile dall'attivo interessamento di t gestione dell'impresa, dai rapporti parentali, dalla comunanza di scopo e dal costan interessamento alle sorti del patrimonio di famiglia, da tanto ritenendo dimostrat coinvolgimento di NOME *COGNOME*COGNOME desumibile dall'essere stato l'amministratore dell nuova società e dall'avere ricevuto dal padre le quote a lui riferibili.
2.1. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente RAGIONE_SOCIALE ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n del 05/05/1967, COGNOME, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legitt
Manifestamente infondate, e prive di confronto con la sentenza impugnata, anche le doglianze afferenti la bancarotta documentale: posto che, come riferito dal curato fallimentare, le scritture contabili erano tenute in modo incompleto, ovvero in modo da n consentire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende societarie, la incompletezza della documentazion consegnata e comunque la constatata tenuta di registri e scritture in modo del tutto inidon alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, rendono ragion percorso argomentativo della sentenza impugnata, della ravvisabilità del dolo generico ossia della consapevolezza, in capo all'imputato, dell'impossibilità di ricostruire le v del patrimonio della fallita per le rilevate incongruenze e carenze nelle scritture e n contabili.
3.1. A fronte RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenzia secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso d bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i li non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un sog fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggett restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità. (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 Rv. 197268 ).
Anche il motivo che attinge il trattamento sanzioNOMErio risulta generico, al cospetto motivazione con la quale la Corte di appello ha fatto leva sulla gravità RAGIONE_SOCIALE condotte fraudo
di cui l'imputato si è reso responsabile, ciò che rende la motivazione incensurabile dinanzi Giudice di legittimità, dal momento che anche un solo elemento attinente alla personalità de colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023 I(Consigliere estensore