Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MI LANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in qualità sia di commercialista della fallita RAGIONE_SOCIALE‘ cedente macchinari e arredi oltre che forza lavoro, sia di amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria;
Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del reato con riferimento sia all’elemento oggettivo sia a quello soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale e che poggiano su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici di merito, indeducibile in questa sede, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. U, n. 6402, del
30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); a ben vedere, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento – rendendo conto della natura distrattiva delle operazioni, del contributo causale offerto dalla condotta della ricorrente e del relativo dolo di partecipazione – con motivazione logica e congrua, con la quale per altro il ricorso dialoga solo parzialmente, così connotandosi come aspecifico: in particolare, il motivo di ricorso non valuta che dalle sentenze di merito emerge che la società cessionaria, della quale la attuale ricorrente era amministratrice di diritto, fu costituita proprio quando le difficoltà economiche della cedente si erano aggravate, né tanto meno valuta, oltre al rapporto professionale, che la ricorrente era anche cugina del COGNOME, amministratore della cedente e coimputato; per altro, in ordine alla doglianza che censura la sentenza impugNOME – in relazione all’argomento della vendita a prezzo volutamente ribassato dei macchinari dalla cedente alla cessionaria, comprovato dalla successiva vendita da parte di quest’ultima in favore di terzi, ad un prezzo complessivamente maggiorato di 20.500 euro – si deve evidenziare come l’argomentare della Corte di merito sia assolutamente coerente e non affetto da vizi di illogicità, sia perché il prezzo di mercato è appunto quello dettato dal mercato, sia anche perché le variazioni di mercato pure prospettate, seppur solo in astratto, dalla ricorrente, non si confrontano né con l’argomento che i due macchinari erano stati utilizzati per circa un anno e dunque per l’usura dovevano essere venduti a prezzo ulteriormente ribassato, né con l’oggettiva circostanza che la differenza di prezzo risultava talmente evidente – con un guadagno maggiorato di circa il 200% -da non potere essere conseguente a variazioni di mercato, ma solo alla sottostima operata in occasione della prima vendita, che dunque aveva valenza distrattiva; pertanto, la sentenza impugNOME risultai in linea con il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento (nel caso di specie nel diritto d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.), può costituir uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 26/05/2020, lezzi, Rv. 279089 – 01; N. 30830 del 2014 Rv. 260486 – 01, N. 24024 del 2015 Rv. 263943 – 01); in tal senso un indice assolutamente sintomatico della fraudolenza è la vendita sottocosto dei beni aziendali, nel caso in esame consistente nella cessione dei macchinari di produzione e della sostanziale cessione della forza lavoro, che integra, come correttamente rileva la Corte di merito, una cessione di azienda del relativo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avviamento, che si accompagna al rapporto di parentela, alla assunzione dell’amministratore di diritto della fallita nella società cessionaria e alla spoliazione con esclusione della capacità produttiva della cedente: in ciò la Corte territoriale fa buon governo del principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763); il motivo è altresì manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con i consolidati insegnamenti di questa Corte, secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico e, pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739): a riguardo proprio gli indici richiamati, come anche il ruolo di commercialista della fallita della ricorrente (contestato ma non oggetto d doglianza di travisamento, cosicchè si chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto non consentita), rendono congrua la motivazione della sentenza impugNOME anche quanto al dolo dell’extranea, che non ha ad oggetto il dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, bensì si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all’attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall’imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l’effettività di tale garanzia nell’eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, COGNOME, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, COGNOME, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., è manifestamente infondato, in quanto poggia su deduzioni che si pongono in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa della invocata attenuante, va valutata in relazione all’importo della distrazione, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale globale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 217403 – 01), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676), a nulla rilevando le dimensioni della fallita: a ben vedere, la Corte di appello ha correttamente e in modo non manifestamente illogico ritenuto che un danno pari ad euro 20.500,00 non sia oggettivamente definibile come di speciale tenuità, tenendo altresì in conto che il danno patrimoniale cagionato dalla condotta della ricorrente non si esaurisce nella differenza di valore dei macchinari oggetto dell’operazione fraudolenta – come sopra quantificabile – ma comprende anche il depauperamento derivante dalla distrazione della forza lavoro, con il quale per altro il ricorso omette di confrontarsi;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., è affetto da manifesta infondatezza, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato principio per cui, in tema di concorso nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (ex multis, Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani e altro, Rv. 242215), il che non è nel caso di specie, atteso che, nonostante la partecipazione formale e postuma dell’imputata all’accordo transattivo concluso tra il fallimento e il concorrente, non vi è prova della avvenuta restituzione a quest’ultimo della propria quota di competenza ovvero di altra forma di espressione di una volontà riparatoria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/04/2024