Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6575 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUPELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; lette le note di trattazione scritta formulate dall’AVV_NOTAIO, difensore
NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con separati atti, i difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ricorro cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità del COGNOME – qual amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 10 maggio 2013, dall costituzione e fino al 18 febbraio 2011, e, nel periodo successivo, quale gestore di fatto e amministratore di fatto – e del COGNOME – quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, dal 18 febbraio 2011 e sino al 30 settembre 2011 -, in ordine al delitto di banca fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., aggravato ai sensi dell’art. 219, comma 1, legge fall., perché, in concorso tra loro e in esecuzion contratti di affitto di ramo d’azienda e di prestazione di servizi, sottoscritti con la RAGIONE_SOCIALE – della quale il COGNOME era stato amministratore -, svolgevano attività di intermediaz riconducibili a quest’ultima, riversando sulla prima i costi di gestione della movimentazion magazzino e consegna merci, così distraendo risorse finanziarie della fallita.
La difesa di NOME COGNOME articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamen l’inutilizzabilità, già eccepita nell’atto di appello, della relazione di consulenza tec pubblico ministero e di quella del curatore fallimentare, nonché delle successive integrazio in quanto non depositate entro il termine di conclusione delle indagini decorso dalla pri iscrizione della notizia di reato, ma, diversamente, solo nel termine di conclusione d indagini relativo a una nuova iscrizione di notizia di reato per i medesimi fatti e non p nuovo reato, diverso da quello già iscritto, avendo il pubblico ministero semplicement modificato la qualificazione giuridica del fatto, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indu solo ad aggiornare l’originaria iscrizione.
2.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che giudici di merito, con argomentazioni illogiche, contraddittorie e parziali, hanno affermat penale responsabilità dell’imputato, trascurando parti essenziali delle dichiarazioni rese testi, dalle quali risultava l’assenza, nel periodo interessato dall’amministrazione dell’impu di operazioni in danno della fallita e, soprattutto, l’assenza di indicatori della qua amministratore di fatto del medesimo nel periodo successivo.
2.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudi di merito, senza argomentare sul punto, hanno inflitto all’imputato una pena superiore al minimo edittale, omettendo di concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche.
La difesa di NOME COGNOME articola tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo, proposto per violazione di legge in relazione all’art. 216 legge fall., l che i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell’imputato sulla bas
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operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestito la quali amministratore della fallita, anziché solo di quelle relative al periodo immediatame precedente alla dichiarazione di fallimento.
3.2 Con il secondo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, argomentazioni illogiche e contraddittorie, per un verso, ha giustificato le operazioni di ven sottocosto e, per altro verso, ha ritenuto ingiustificata la scelta della società di dare esec ai contratti di affitto di ramo d’azienda e di fornitura di servizi conclusi con la RAGIONE_SOCIALE nonostante entrambe le decisioni fossero state determinate dalla medesima logica di salvaguardia della compagine sociale.
3.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge, lamenta l’erronea qualificazione d condotta ascritta all’imputato nella fattispecie di cui all’art. 216 legge fall., anziché a cui all’art. 217 legge fall., atteso che il «soccorso economico» prestato alla RAGIONE_SOCIALE, u cliente della fallita, aveva rappresentato l’unico sistema per evitare che la merce prodotta d RAGIONE_SOCIALE, che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in sottocosto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
Quanto al primo motivo formulato dalla difesa di NOME COGNOME, che eccepisce l’inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e di que curatore fallimentare, già sollevata nell’atto d’appello, la giurisprudenza di legitti affermato che il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il pubblico min iscrive nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine d stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, non trova applicazione nel procedimento cont ignoti (Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, R., Rv. 262536).
E’ quanto accaduto nel caso di specie, in cui il pubblico ministero ha proceduto all’iscrizione nominativi degli indagati e non a una nuova iscrizione degli stessi in merito ai medesimi fatt
Tanto non senza considerare, per un verso, che sia la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, sia quella del curatore fallimentare, in uno con le successive int sono state acquisite a dibattimento, nulla osservando le parti, e, per altro verso, c dibattimento si è proceduto all’ascolto del consulente del pubblico ministero e del curat fallimentare e, pertanto, il contenuto delle relazioni è stato riversato nelle dichiarazioni r merito alle quali non è stata articolata alcuna eccezione di inutilizzabilità.
Infondato è anche il secondo motivo.
La difesa del COGNOME lamenta la trascuratezza con la quale i giudici di merito hanno valutat dichiarazioni rese dai testi in merito sia alle operazioni poste in essere dall’imputato, tu che dannose per la compagine sociale, sia al ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, ricoperto nel periodo successivo a quello in cui era stato amministratore di diritt società.
3.1 Va premesso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.
Con l’atto d’appello la difesa del COGNOME si era limitata a criticare genericamen ricostruzione della vicenda e la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi da parte del gi di primo grado, escludendo la fondatezza delle stesse.
3.2 Nella sentenza in verifica, i giudici hanno approfondito il contenuto delle testimonianze, hanno dedicato un intero paragrafo, analizzando, attraverso un esaustivo percorso motivazionale, le dichiarazioni rese da ciascuno dei testi e traendo, in uno con il rest compendio probatorio, le conclusioni non condivise dalla difesa.
Né, sul punto, rileva la circostanza, addotta in ricorso, che i giudici d’appello abbiano ome di motivare espressamente in relazione a specifiche deduzione prospettate con il gravame, in quanto la valutazione delle stesse risulta dalla complessiva struttura argomentativa del sentenza.
3.3 Invero, nelle sentenze di merito, i giudici hanno desunto la consapevolezza dell’imputato conferire al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE una destinazione tutt’altro che vantagg destinandolo, come ammesso dallo stesso COGNOME, alla salvaguardia dell’unico cliente, l RAGIONE_SOCIALE
3.4 I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato le singole emergenze probatorie relative svolgimento del ruolo di amministratore di fatto da parte dell’imputato dopo la perdita di que di amministratore di diritto, facendo buon governo del principio di diritto secondo c qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i po dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua atti gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specific settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici si dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881).
La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da omissioni.
Privo di pregio è anche il terzo motivo.
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Al di là della generica formulazione, sviluppata solo nella sintesi finale dell’atto d’appe «diminuire la pena inflitta in primo grado», la richiesta di concessione delle circost on risulta sviluppata nel gravame.
Ne deriva che, in quanto non formulata con l’impugnazione di merito e non sottoposta in alcun modo alla cognizione del giudice di secondo grado, la stessa, correttamente, non è stata esaminata, né la stessa può essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità.
La regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della corte d’appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
Infondato è anche il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME.
Giova premettere che tutti e tre i motivi articolati fanno leva sul movente delle operaz societarie contestate e, dunque, sulla scelta dovuta alla necessità, perché conveniente, salvaguardare la RAGIONE_SOCIALE, unico cliente della RAGIONE_SOCIALE
Infondato è il primo motivo, che investe l’affermazione della penale responsabili dell’imputato per operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestit qualità di amministratore della fallita, anziché solo per quelle relative al pe immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento.
Il motivo non coglie nel segno, in quanto articolato in relazione alle vendite sotto costo dove, diversamente, i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell’imputa in relazione all’operazione di affitto del ramo d’azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE, sulla la difesa nulla ha osservato, né eccepito, limitandosi a valorizzare il movente della ste quello di salvaguardare la «salute» della società che rappresentava il suo unico cliente.
Ne deriva che le motivazioni offerte nelle sentenze di merito resistono alla censure sollevata.
7. Anche il secondo motivo è infondato.
Ancora una volta, la difesa censura la divergenza di valutazione tra le operazioni di vendi sottocosto, ritenute corrette, e quelle di esecuzione dei contratti di affitto di ramo d’azi di fornitura di servizi conclusi con la RAGIONE_SOCIALE, omettendo di argomentare in mer all’oggetto dell’imputazione che riguarda, invece, la distrazione del patrimonio societario d RAGIONE_SOCIALE in favore della prima, attraverso la sottoscrizione del contratto di af prestazione di servizi.
Privo di pregio è il terzo motivo che investe la qualificazione della condotta as all’imputato nella fattispecie di cui all’art. 216 legge fall.
Ad avviso della difesa, il «soccorso economico» prestato alla RAGIONE_SOCIALE, unico cliente del fallita, aveva rappresentato lo strumento necessario per evitare che la merce prodotta dall RAGIONE_SOCIALE, che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in s sottocosto», circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre i giudici a sussumere la vicenda nella fattispecie di cui all’art. 217 legge fall.
La Corte territoriale, diversamente e correttamente, non ha ritenuto configurabile la fattispe di bancarotta semplice, evidenziando che le operazioni della RAGIONE_SOCIALE erano preordin a dare esecuzione a contratti di affitto di ramo d’azienda e di fornitura di servizi sottoscri la RAGIONE_SOCIALE, volti a distogliere liquidità alla fallita e trasferire alla stessa le quest’ultima, argomentazione, questa, con la quale la difesa non si è confrontata, limitandos anche stavolta, a valorizzare solo il movente della scelta.
Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.