Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46906 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte di appello di Lecce – Sez. Dist.
Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, che
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Taranto del 26 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della RAGIONE_SOCIALE
Ai due fratelli si contesta di avere, in concorso tra loro e COGNOME NOME quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29 ottobre 2018, ceduto l’azienda della fallita alla RAGIONE_SOCIALE, interamente partecipata dai due fratelli COGNOME, ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale, comprendente anche il diritto ad incassare i contributi erogati dallo Stato alle sue emittenti televisive e per avere, in conseguenza della cessione, lasciato la RAGIONE_SOCIALE priva di fonti di reddito idonee a consentire la prosecuzione dell’attività ed il pagamento dei creditori, in tal modo aggravando lo stato di dissesto patrimoniale che aveva portato la società al fallimento.
Inoltre, ad essi si contesta di avere, in concorso tra loro, con la condotta sopra descritta, consentito alla fallita di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per importi di gran lunga superiori ad euro 200.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta e, in particolare, in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.
Si censura la illogicità della motivazione in cui si afferma che iniziative economiche di per se stesse legittime possono assumere carattere illecito per il modo in cui esse sono state attuate ed in particolare per i loro riflessi sugli interessi del ceto creditorio.
La RAGIONE_SOCIALE era entrata in crisi a causa dei ritardi nell’erogazione dei contributi pubblici che l’avevano posta nell’impossibilità, a causa delle proprie sopravvenute inadempienze, di ottenere ulteriori contributi dello stesso tipo.
Per risolvere tali difficoltà e permettere ai dipendenti di conservare i posti di lavoro, era stata creata una società gemella, la RAGIONE_SOCIALE alla quale erano state trasferite tutte le attività e passività della RAGIONE_SOCIALE, ad eccezione dei deb nei confronti del fisco, poiché il passaggio di questi avrebbe impedito alla nuova società il conseguimento dei contributi ministeriali.
La cessione del ramo di azienda non aveva alcuno scopo distrattivo ed era solo finalizzata a facilitare l’incasso dei contributi da parte del nuovo soggetto giuridico, in quanto libero da pendenze tributarie, come affermato anche dal consulente tecnico d’ufficio nominato in altro procedimento giudiziario civile.
Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, l’imputato, attraverso l’operazione sopra descritta, aveva tentato di risolvere la crisi tenendo conto del contesto in cui si sviluppava la sua attività e delle opportunità offerte dall’ordinamento.
Mancavano, quindi, quegli indici di fraudolenza occorrenti per qualificare come bancarotta fraudolenta la condotta dell’imputato. Peraltro, la prima e la seconda procedura di concordato preventivo attivate dalla RAGIONE_SOCIALE si erano concluse con soddisfazione dei creditori.
La sentenza qui impugnata, sostiene il ricorrente, non si sofferma sulle ragioni del fallimento e sulle altre circostanze del caso concreto.
Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, egli si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente il dolo generico e richiama in proposito i principi affermati da questa Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta impropria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata non ha riqualificato il fatto come bancarotta preferenziale e non ha applicato l’esimente di cui all’art. 217-bis r.d. n. 267 del 1942.
Sostiene che è pacifico che la nuova società RAGIONE_SOCIALE avesse pagato i creditori della RAGIONE_SOCIALE già prima della cessione del ramo di azienda e che a seguito di questa avesse assunto anche l’obbligo di corrispondere ai dipendenti della fallita gli ulteriori debiti per retribuzioni e TFR.
Difatti, nella procedura di concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE si era chiesto di dichiarare l’improcedibilità della domanda per rinuncia della proponente e per la desistenza volontaria di tutti i creditori.
Nel caso di specie, l’evasione fiscale era finalizzata a finanziare l’impresa in crisi di liquidità, soddisfacendo alcuni creditori strategici per la continuazione dell’attività di impresa a scapito del fisco.
Anche NOME COGNOME ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso avverso detta sentenza chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in ordine all’affermazione della sua partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento dei verbali dell’assemblea della società cedente e di quella
cessionaria del 24 e del 26 ottobre 2017.
Sostiene che non è stato spiegato in motivazione in cosa sarebbe consistito il suo contributo alla commissione del delitto e non sono state chiarite le ragioni per le quali sarebbe stato ritenuto sussistente, in capo allo stesso ricorrente, il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta ed in particolare la consapevolezza da parte sua che la cessione avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.
La Corte di appello, pur ammettendo che la cessione era stata autorizzata dall’assemblea per garantire la continuità aziendale e salvaguardare i posti di lavoro, aveva contraddittoriamente sostenuto che l’appellante era perfettamente consapevole che lo scopo dell’operazione era disporre di gran parte del patrimonio per evitare di pagare il debito tributario.
Peraltro, la conoscenza, da parte del ricorrente, di concorrere ad una condotta penalmente illecita è stata desunta dal contenuto dei verbali di assemblea ordinaria del 24 e del 26 ottobre 2017 delle due società, delle quali egli era socio, in cui si affermava che l’amministratore delle società, ossia il coimputato NOME COGNOME, aveva preliminarmente esposto la situazione finanziaria della società cedente e di quella cessionaria e dai quali, ha segnalato la Corte territoriale, non emerge che l’amministratore abbia omesso di rappresentare proprio il debito più gravoso, ossia quello verso il fisco.
Sostiene, allora, il ricorrente che dai verbali neppure risulta che il debito verso l’erario fosse stato debitamente rappresentato. Nei verbali assembleari non viene fatto alcun riferimento alla gravosa situazione debitoria verso l’erario e il riferimento all’avvenuta esposizione della situazione finanziaria della società doveva intendersi una mera clausola di stile, ripetuta in modo identico nei verbali di assemblea delle due società.
In realtà, la situazione finanziaria oggetto di rappresentazione in assemblea riguardava la impossibilità di conseguire l’erogazione dei contributi pubblici per l’editoria e la cessione non era finalizzata ad alcuna distrazione in frode dei creditori, ma all’ottenimento dei contributi; in ogni caso l’operazione poteva essere attuata senza alcun contributo del socio NOME NOME COGNOME.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE già prima della cessione aveva iniziato a provvedere al pagamento dei debiti della RAGIONE_SOCIALE, cosicché doveva escludersi che la cessione avesse lo scopo di sottrarre il patrimonio della fallita ai creditori di questa.
Né poteva sostenersi che la cessione avesse aggravato la condizione di dissesto, che andava valutato nel suo complesso e non in relazione a singole poste debitorie. La stessa Corte di appello si era astenuta dal valutare la congruità del prezzo di cessione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo
che il fatto andrebbe riqualificato come una bancarotta preferenziale.
Evidenzia che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una bancarotta preferenziale poiché l’imprenditore non si era limitato a pagare alcuni creditori, ma aveva realizzato un’operazione maggiormente articolata, cedendo un ramo di azienda e garantendo ai lavoratori ed agli altri creditori non il pagamento da parte sua del debito, ma il pagamento dello stesso dal cessionario, tramite l’accollo.
In realtà, segnala il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE già prima della cessione dell’azienda aveva sistematicamente provveduto al pagamento dei creditori della RAGIONE_SOCIALE e non si era limitata a garantirne il pagamento attraverso l’accollo contenuto nel contratto di cessione, tanto che una precedente procedura di concordato preventivo avviata su richiesta della RAGIONE_SOCIALE si era estinta per desistenza volontaria di tutti i creditori.
In ogni caso, anche nel caso di specie alcuni creditori erano stati preferiti rispetto all’erario con conseguente alterazione della par condicio creditorum, cosicché, nella sostanza, dovendosi accogliere una nozione ampia di pagamento, tale da ricomprendere ogni fatto estintivo, come la datio in solutum o la compensazione, doveva ritenersi sussistente il meno grave reato di bancarotta preferenziale.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in ordine all’affermazione del suo concorso nel delitto di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la totale mancanza della motivazione.
Sostiene che il reato è integrato da qualsiasi atto connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero, mettendo in pericolo o rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’erario.
In particolare, nella nozione di atti fraudolenti rientrerebbero tutti comportamenti connotati da elementi di inganno o artificio.
Nel caso di specie difetterebbero tali connotati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che possono essere trattati unitariamente in quanto tutti attinenti all’affermazione di penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di contenuto parzialmente sovrapponibile, sono manifestamente infondati.
Questa Corte di cassazione ha già affermato il principio, successivamente più volte ribadito, secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale sussiste anche in presenza di un’iniziativa economica in sè legittima,
che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, qualora essa produca riflessi negativi per i creditori (Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263943, relativa ad una cessione di un ramo di azienda di un’impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l’attività, c conseguente sottrazione di ogni garanzia per i creditori sociali non compresi nel trasferimento).
In particolare, secondo il precedente sopra menzionato, le iniziative dell’imprenditore vanno valutate con criteri diversi a seconda che concernano un’impresa in bonis o in stato prefallimentare. Nel primo caso la potenzialità offensiva (per il ceto creditorio) di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, da condurre – con giudizio ex ente con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto del livello dell’indebitamento, della consistenza patrimoniale dell’impresa e della sua capacità, anche prospettica, di produrre reddito) – poiché trattasi di giudizio che interferisce con i princi dell’autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei be da parte dell’imprenditore -, e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest’ultimo, di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori. Nel secondo caso, invece, la valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione precaria dell’impresa e della sua potenziale dissolvenza, cosicché anche iniziative altrimenti legittime possono assumere, per il modo in cui sono attuate, il carattere della illiceità, per i riflessi che hanno sugli interess ceto creditorio.
Il medesimo principio è stato affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089), anch’essa relativa alla cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, con la previsione, quale corrispettivo, del solo accollo non liberatorio dei debiti e che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i credi senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente. Con questo precedente si è precisato che la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio.
Ancora, con altra sentenza questa Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di un società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé
astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della socie scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818, relativa a società dichiarata fallita che, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di u programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d’azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimo immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie).
Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da NOME COGNOME e partecipata anche da NOME COGNOME, con atto del 27 novembre 2017 ha ceduto la sua azienda alla neocostituita RAGIONE_SOCIALE, anch’essa rappresentata da NOME COGNOME ed il cui capitale era stato sottoscritto dai due fratelli COGNOME, prevedendo come corrispettivo il pagamento della somma di euro 34.500,00, dovendo la differenza tra il valore dell’azienda ceduta e detto importo considerarsi assorbita dall’accolto da parte della cessionaria di gran parte dei debiti gravanti sulla cedente; l’accollo, tuttavia, non comprendeva i debiti erariali il cui impor complessivo era di euro 5.296.194,46, che, essendo rimasti interamente a carico della RAGIONE_SOCIALE, hanno condotto quest’ultima al fallimento.
Del tutto correttamente ed in aderenza ai principi sopra esposti la Corte di appello ha ritenuto che detta operazione, attuata quando la RAGIONE_SOCIALE era già insolvente, integrasse una bancarotta fraudolenta patrimoniale, avendo comportato la sottrazione dell’intero patrimonio della RAGIONE_SOCIALE al soddisfacimento dei creditori della stessa ed in particolare di quelli per i quali era inopera l’accollo concordato tra cedente e cessionaria, che neppure potevano contare su un eventuale adempimento della cessionaria.
Per effetto della cessione il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, comprensivo dei crediti relativi ai contributi pubblici all’editoria, è stato sottratto alla sua funzi garanzia generica del soddisfacimento di tutti i creditori della stessa società ed in conseguenza di essa l’Erario non ha potuto ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti almeno in misura parziale in sede di riparto dell’attivo fallimentare.
Dovendo la condotta sopra descritta essere qualificata come un delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il dolo generico, non potendo trovare applicazione i principi invocati dal ricorrente, relativi alla diversa fattispecie della bancarotta fraudolen impropria da operazioni dolose.
Neppure può rilevare l’eventualità che, sotto un profilo strettamente
algebrico, per effetto della cessione, il patrimonio della cedente non abbia subito diminuzioni, per essere l’importo di euro 34.500,00 sommato all’importo dei debiti accollati e pagati dalla cessionaria pari al valore dell’azienda ceduta, poiché non ricorre la diversa ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e non è necessario che vi sia stato almeno un aggravamento del dissesto, richiesto dall’art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall.
Quanto all’elemento soggettivo, in particolare, il dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede la volontà di cagionare il fallimento o la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa o lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269388), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 263801).
Nel caso di specie, non rileva che attraverso la cessione gli imputati mirassero a conservare l’operatività dell’impresa, trasferendola ad un soggetto diverso dalla fallita, o a permettere ai dipendenti la conservazione dei loro posti di lavoro. Assume, invece, rilievo la circostanza che la cessione impediva ai creditori della RAGIONE_SOCIALE ed in special modo all’Erario di soddisfare, sia pure solo pro quota, i loro crediti sul patrimonio della società cedente, trasferito alla RAGIONE_SOCIALE
I due ricorrenti ammettono nei loro atti introduttivi che lo scopo della cessione era quello di trasferire l’azienda della RAGIONE_SOCIALE alla nuova società, la RAGIONE_SOCIALE, senza il peso degli oneri tributari accumulatisi nel corpo del tempo, poiché questi avrebbero altrimenti impedito l’incasso dei contributi pubblici. Oggetto di accollo erano stati solo i debiti relativi ai rapporti con i fornitori strategici, quelli con i quali era necessario mantenere buoni rapporti commerciali per poter continuare l’attività di impresa.
In tal modo essi ammettono la natura distrattiva dell’operazione sopra descritta.
Quanto alla specifica posizione di NOME COGNOME, la Corte di appello ha desunto la sua partecipazione alla condotta distrattiva dall’avere egli autorizzato, in sede assembleare, il fratello alla stipulazione della cessione. L’autorizzazione era necessaria ai sensi dell’art. 1395 cod. civ. per la piena validità della cessione. Egli ha quindi fornito un contributo alla stipula della cessione. In
relazione al dolo, la Corte territoriale ha evidenziato che dai verbali assembleari delle due società – la cedente e la cessionaria – delle quali l’imputato era socio risulta che NOME COGNOME, al fine di ottenere l’autorizzazione assembleare alla stipula del contratto, ha esposto ai soci la situazione finanziaria della società e da tale affermazione ha desunto che a NOME COGNOME fosse noto l’ingente debito della JET nei confronti della amministrazione finanziaria.
Sostiene il ricorrente che tale conclusione è frutto del travisamento dei predetti verbali e che la espressione in essi contenuta, ai quali la Corte di appello ha fatto riferimento, sarebbe una mera clausola di stile.
Il motivo è inammissibile, perché il vizio di contraddittorietà processuale (o travisamento della prova) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
Nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l’oggetto della cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l’esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623).
Nel caso di specie oggetto della censura non è la presenza, nei verbali assembleari, della frase segnalata dalla Corte di appello, ma il rilievo probatorio che ad essa è stato attribuito dai giudici del merito, per i quali essa vale a dimostrare la conoscenza dell’ingente debito erariale da parte del ricorrente, che invece sostiene trattarsi di una clausola priva di rilevanza, cosicché il motivo di gravame appare in concreto volto a sollecitare una rivalutazione del valore probatorio dei documenti che è non è consentita a questa Corte di cassazione.
Manifestamente infondati sono anche il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente, stante il loro contenuto sostanzialmente sovrapponibile.
Per la sussistenza del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare è necessario che il pagamento sia effettuato, in caso di società, dal suo amministratore ed utilizzando per il pagamento denaro o altre utilità appartenenti al patrimonio sociale della fallita, poiché solo in questo caso può ravvisarsi un pregiudizio per i creditori sociali.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di merito, i creditori della RAGIONE_SOCIALE che sono riusciti ad ottenere il soddisfacimento dei loro crediti sono stati pagati non dalla RAGIONE_SOCIALE; secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, i pagamenti sarebbero stati effettuati dalla cessionaria, in virt dell’accollo contenuto nel contratto di cessione.
Le somme utilizzate a tal fine non appartenevano alla società poi dichiarata fallita, ma – secondo quanto affermato dai ricorrenti – alla RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dapprima utilizzato denaro appartenente alla stessa, non essendo ancora divenuto efficace il contratto di cessione, e poi utilizzando risorse economiche, come le somme ottenute riscuotendo i crediti per i contributi pubblici all’editoria, che non facevano più parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto avevano già costituito oggetto di cessione.
Nel caso di specie il danno per le ragioni dei creditori della fallita non deriva dal pagamento dei debiti effettuato operando discriminazioni tra coloro che hanno aspettative su quel patrimonio, in violazione dei criteri che regolano il concorso dei creditori, ma dalla già avvenuta fuoriuscita dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE di tutt i beni aventi rilevanza economica.
Le risorse utilizzate per i pagamenti erano già fuoriuscite dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE per effetto di un atto avente natura distrattiva capace di assorbire da solo tutta l’offensività per le ragioni creditorie.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto trattasi di motivo volto a lamentare una violazione di legge non denunciata con l’atto di appello e che pertanto incorre nella sanzione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Con l’atto di appello, infatti, l’odierno ricorrente non aveva contestato la natura fraudolenta della condotta volta a sottrarre all’erario la garanzia dei suoi crediti, ma solo la sua partecipazione al delitto di cui al capo B) ed in particolare la possibilità di ravvisare in capo allo stesso ricorrente l’elemento soggettivo del reato.
Del tutto generico è il motivo di impugnazione quanto all’omessa applicazione della invocata attenuante.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.