Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORRETTA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, emessa il 29.1.2018, ha assolto l’appellante NOME COGNOME da una parte della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatagli (e precisamente da quella relativa all’importo di 950.000 euro), rideterminando la pena principale in anni tre e mesi 4 di reclusione.
L’imputato è stato condanNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riguardo al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 20.3.2014, della quale è stato amministratore legale sino al fallimento.
Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura.
2.1. Il primo argomento difensivo ha eccepito la violazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare in relazione alla qualificazione come atti distrattivi delle somme di danaro versate alle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, nonchè vizi di motivazione in relazione alla stessa parte della sentenza relativa alla condotta di bancarotta fraudolenta in esame.
La tesi difensiva, già prospettata in appello, è che i pagamenti delle somme derivanti dalle fatture emesse da altre società del gruppo – delle quali tutte il ricorrente era legal rappresentante – rientrerebbero nell’ambito di operazioni infragruppo, in una logica di “vantaggi compensativi”, avendo la RAGIONE_SOCIALE ricevuto dalle predette società, tra il 2008 e il 2011, nonché tra il 2009 ed il 2013, finanziamenti infruttiferi per complessivi 5.463.615 euro, sicchè i citati pagamenti, giudicati distrattivi, rappresentavano la restituzione d una parte di tali prestiti.
Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ha ritenuto in modo superficiale la non applicabilità della disciplina dell’art. 2634 cod. civ., considerando in modo atomistico le operazioni di restituzione dei finanziamenti, ritenendole frutto di pagamenti effettuati sulla scorta di fatture emesse dalle due società beneficiarie, poi annullate senza alcun riferimento ai rapporti di finanziamento pregressi e, addirittura, considerando “del tutto irrilevante” il fatto che l’imputato avrebbe finanziato la fallita RAGIONE_SOCIALE proprio attraverso due società, a vantaggio delle quali sono state fatte le elargizioni contestate come fraudolente.
Inoltre, non si è esplorato il tema della possibilità di ritenere i versamenti a favore del due società del gruppo, enti già in precedenza finanziatori della fallita, come atti eventualmente di pagamento preferenziale e non già distrattivi.
Non si è tenuto conto, altresì, degli ingenti finanziamenti effettuati anche da altre società dell’imputato in favore della RAGIONE_SOCIALE e delle conclusioni del consulente tecnico COGNOME, sull’esistenza di un gruppo societario riconducibile al ricorrente; neppure si è valutata la
distanza temporale tra le elargizioni effettuate in modo fraudolento, secondo la contestazione, ed il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE; e neppure la circostanza che, al momento della percezione dei versamenti in denaro, le due società beneficiarie non si trovavano in stato di difficoltà economico-finanziaria, sicchè il ricorrente non avrebbe avuto ragioni per pensare che tali enti non avrebbero potuto erogare nuova finanza in favore della fallita, in una logica di circolazione della liquidità tra società “di gruppo collegate.
Mancherebbe, pertanto, anche la possibilità di ritenere provato il coefficiente psicologico del reato, necessariamente doloso e consapevole della fraudolenza dei pagamenti effettuati alle società del gruppo da parte della fallita.
Con lo stesso motivo di ricorso, la difesa evidenzia vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME anche nel punto relativo alla ritenuta sussistenza del delitto in esame, quanto al pagamento di 500.000 euro effettuato dalla fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE
In sintesi, il ricorrente denuncia travisamento della prova, avuto riguardo all’affermazione della sentenza d’appello secondo cui detta somma sarebbe stata incassata personalmente dall’imputato, con diretta appropriazione del denaro di una delle società del gruppo, priva di ragioni giustificative: la verità è, invece, a giudizio del difesa, che il versamento è stato effettuato dalla società di NOME COGNOME a favore della RAGIONE_SOCIALE e rientra nel complesso meccanismo di circolazione della finanza tra società del gruppo e nella compensazione delle somme molto più ingenti versate dalle due società del gruppo in favore di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizi di contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo 11, quanto alla consistenza di cassa ed alle rimanenze, che si assumono anch’esse distratte.
Il ricorrente propone una lettura differente e più favorevole delle dichiarazioni del curatore fallimentare in dibattimento, evidenziando che egli si era limitato a dire di non sapere nulla riguardo a tali beni, senza ragionare in termini di consistenza e distrazione. Inoltre, si contestano le affermazioni della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta esistenza di attrezzature per l’attività di gestione di squadre di calcio da parte della società RAGIONE_SOCIALE; attrezzature che non sarebbero state trovate e che, dunque, i giudici hanno considerato distratte: si tratterebbe di ipotesi non confortate da elementi di fatto certi.
2.3. Il terzo motivo di censura attiene al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo, anche per l’ingiustificato e immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valorizzato la gravità dei fatti e i precedenti penali del ricorren dimenticando che risulta testimoniato da più persone come il ricorrente abbia tentato di salvare la società sportiva in ogni modo, cercando una forma sicura e duratura di finanziamento, rischiando in prima persona attraverso le sue altre società.
2.4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di censura, che può essere sintetizzato nella richiesta del ricorrente di ritenere le distrazioni contestategli suscettibili di inquadramento in una fattispecie d “bancarotta riparata”, con vantaggi compensativi corrisposti tra le società infragruppo della galassia di imprese a lui riferibile, si rivela manifestamente infondato e, in ultima analisi, reiterativo di ragioni già adeguatamente esplorate dal provvedimento impugNOME e superate con una motivazione scevra da aporie logiche o da iati argomentativi.
La distrazione, secondo quanto accertato a seguito del giudizio d’appello, ha avuto ad oggetto ingenti somme (pari a 1.867.000 euro, contestati al capo 1, fatta salva la distrazione della somma in relazione alla quale vi è stata assoluzione), oltre alla cassa mai rinvenuta, pari ad euro 9.641,86, ed a merci ed attrezzature, per un valore di 381.620,35 euro (capo 11).
In sintesi, si è accertato che la società fallita era a sua volta di proprietà di due societ – la RAGIONE_SOCIALE al 70% e la RAGIONE_SOCIALE al 30% – il cui socio unico e legal rappresentante era sempre l’imputato, che, a partire dal 2010, ipotizza di finanziare la RAGIONE_SOCIALE mediante la realizzazione di un imponente impianto fotovoltaico, da far realizzare e gestire da un imprenditore del settore, NOME COGNOME, con il quale stipula una serie di contratti all’esito dei quali questi versa nelle casse della RAGIONE_SOCIALE oltre 3 milioni di euro, de quali 1.367.000 vengono trasferiti nei conti correnti di due società del COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (fallite, rispettivamente, anch’esse, nel 2015 e nel 2013), emissione di tre fatture per operazioni mai avvenute, che, pertanto, vengono annullate: tuttavia, non viene restituita alla società fallita la somma predetta; ulteriori 500.000 euro sono stati egualmente versati, in esecuzione di tali contratti, all’imputato e non alla società e mai a questa restituiti, mentre la distrazione della cassa e delle attrezzature e merci, non rinvenute, è stata ritenuta sussistente, per l’attestazione della loro esistenza, risultante dalle scritture contabili.
Dinanzi a questi dati di fatto incontroversi, il ricorrente tenta di promuovere la sua personale lettura dei rapporti tra le società a lui collegate e, peraltro, finite tutte co declinare verso la decozione in breve tempo, dopo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, superare la soglia delle assertive affermazioni difensive.
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Anzitutto conviene ribadire alcuni punti fermi della giurisprudenza di legittimità in tema di vantaggi compensativi e loro effetti sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in capo agli amministratori di una società; e del resto, già la Corte d’Appello ha ripercorso le tappe fondamentali e gli approdi ermeneutici ai quali si ci richiamerà.
Ebbene, la Cassazione, pur essendosi fatta carico da tempo di esigenze di offensività concreta, che sempre devono sottendere la verifica della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, intuendo il valore scriminante del tema dei “vantaggi compensativi” nelle operazioni infragruppo, ha disegNOME, molto opportunamente, griglie stringenti per poterne valutare la configurabilità nelle diverse fattispecie e, in linea co gli orientamenti in materia di reati fallimentari, ha coinvolto in prima persona l’imputato nell’accertamento relativo.
E così, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2019, COGNOME, Rv. 277545; Sez. 5, n. 10633 del 30/6/2019, COGNOME, Rv. 276029; Sez. 5, 0. 46689 del 30/6/2016, COGNOME, Rv. 268675).
In altre parole, la mera circostanza della collocazione della società fallita all’interno di u gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 16206 de 2/3/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 44963 del 27/9/2012, COGNOME, Rv. 254519 e, in negativo, Sez. 5, n. 41293 del 25/9/2008, Mosca, Rv. 241599).
Ciò perché, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effett immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24/5/2006, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Per questo, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano
idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta (Sez. 5, n. 41293 del 25/9/2008, Mosca, Rv. 241599).
Nel caso di specie, non emerge in alcun modo la vantaggiosità dei risultati dei diversi travasi di risorse da una società all’altra di una combinazione di aziende che, più di essere un vero e proprio “gruppo”, appare un mero nucleo di enti diversamente riferibili all’imputato, in relazione ai quali sfugge anche qualsiasi logica imprenditoriale comune.
Inoltre, di fatto, i giudici d’appello hanno escluso qualsivoglia equivocità nella condotta distrattiva, sottolineando l’assenza sostanziale di causa nel trasferimento della rilevante somma di oltre un milione e trecentomila euro alle due società che il ricorrente riferisce alla dimensione di “gruppo”, essendo rimasta del tutto indimostrata la tesi della parziale restituzione di un precedente prestito ed essendo stato, invece, accertato che le fatture giustificative delle operazioni distrattive si riferivano a prestazioni che non furono mai eseguite dalle società beneficiate.
Del tutto logicamente, quindi, la sentenza impugnata ha evidenziato che l’operazione economica relativa alla distrazione di 1.367.000 euro ha determiNOME esclusivamente una perdita netta per la società RAGIONE_SOCIALE senza alcuna contropartita economica, sicchè l’intera operazione deve leggersi come finalizzata a supportare le altre due società del “gruppo” COGNOME, anch’esse in difficoltà economica, come prova il loro fallimento negli anni immediatamente successivi.
Quanto al pagamento direttamente all’imputato della rilevante somma di 500.000 euro, la difesa propone argomenti generici, che non intaccano l’autoevidenza della immediata appropriazione personale, priva di causa, del denaro da parte del ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato l’argomento giuridico che implicitamente propone il ricorrente, quando contesta la distrazione della consistenza di cassa e delle rimanenze, oggetto della condanna per il reato di cui al capo 11 relativo ad un’ulteriore condotta distrattiva.
Ed infatti, senza dubbio è vero che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinse attendibilità, sicchè il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo: l’attendibilità dell scritture contabili non può, cioè, essere presunta, ma deve essere oggetto di una valutazione in concreto (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 55805 del 3/10/2018, RAGIONE_SOCIALE costruzioni, Rv. 274621).
Tuttavia, il Collegio intende precisare che la prova della distrazione essenziale per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può essere desunta dalla
mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499; Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181).
Il ricorrente propone una lettura differente e più favorevole delle dichiarazioni del curatore fallimentare in dibattimento, evidenziando che egli si era limitato a dire di non sapere nulla riguardo a tali beni, senza ragionare in termini di consistenza e distrazione, che comunque non sarebbe sostenibile mancando del tutto attrezzature aziendali.
L’argomento difensivo è aspecifico.
Il ricorso non tiene conto che la sentenza impugnata ha dato conto ampiamente di come le scritture contabili societarie fossero attendibili e di come da esse il curatore sia riuscit a riscontrare documentalmente la presenza di attrezzature della società, funzionali allo svolgimento dello scopo sociale, e cioè l’attività calcistica professionistica della RAGIONE_SOCIALE (che aveva diverse squadre, dalle giovanili sino alla massima divisione; utilizzava un impianto sportivo per gli allenamenti, le partite e le trasferte, con conseguente uso di attrezzature di vario genere); inoltre, anche le rimanenze di cassa per quasi 10.000 euro sono state ricondotte agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.
Con tali argomenti concreti la difesa non si confronta, consegnando il motivo di censura, palesemente generico e manifestamente infondato quanto ad eventuali travisamenti della prova, ad una sorte di inammissibilità.
4. Infine, anche il terzo motivo proposto è del tutto privo di fondamento e le sue ragioni si collocano al di fuori del sentiero tracciato dalla giurisprudenza di legittimità quanto a contenuto dell’obbligo motivazionale relativo al trattamento sanzioNOMErio.
Nessuna carenza, infatti, è possibile riscontrare nell’impianto argomentativo utilizzato dal giudice d’appello per sostenere il trattamento sanzioNOMErio, comunque diminuito rispetto a quello stabilito in primo grado per l’operare degli effetti dell’assoluzione dall condotta di bancarotta distrattiva relativa all’importo di 950.000 euro.
La sentenza impugnata ha evidenziato come tale diminuzione, peraltro efficace su una pena base già individuata dal primo giudice su limiti minimi, fosse congrua rispetto alla gravità del danno cagioNOME, all’intensità del dolo e dei motivi a delinquere, nonché calibrata anche rispetto alla personalità dell’imputato desumibile dai precedenti penali, giungendo così alla pena finale di anni tre e mesi 4 di reclusione.
Un’ultima annotazione merita la misura delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fai!., non oggetto di motivo di ricorso, peraltro, e che, sebbene confermate sul limite massimo decennale, sono state oggetto di adeguata, sia pur sintetica, motivazione da parte dei giudici d’appello, i quali hanno evidentemente inteso ribadirne la durata, tenuto conto degli indici di gravità dei fatti e di impatto criminale della condotta, desunti, ancora
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una volta, anche dall’intensità del dolo e dei motivi a delinquere, nonché dai precedenti penali.
Dunque, sono state rispettate le indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28910 del 29/2/2019, Suraci, Rv. 276286), che si muovono nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, relativamente alla necessità di fondare il giudizio sulla durata di dette sanzioni accessorie ai parametri normativi previsti dall’art. 133 cod. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2022.