Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50441 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50441 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 3), commessi nella sua qualità di amministratore, fino al 1agosto 2012, della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel novembre del 2014.
2.2 Con il terzo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendo emersi indici di fraudolenza della condotta dell’imputato in grado di rivelare che egli abbia agito nella consapevolezza di recare un grave pregiudizio ai creditori, tanto più che i veicoli oggetto della presunta distrazione mai hanno fatto parte del patrimonio della fallita e che al RAGIONE_SOCIALE non è addebitabile la causazione del dissesto societario.
2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di
operazione dolose, posto che la contestazione riguarda un periodo diverso da quello in cui il COGNOME ha ricoperto la carica di amministratore, mentre nel corso della sua gestione non vi sarebbe stata alcuna omissione nel versamento delle imposte.
2.4 Con il quinto motivo vengono denunziati ancora erronea applicazione della legge penale e violazione della legge processuale in merito alla denegata derubricazione dei fatti in contestazione nel meno grave reato di bancarotta semplice patrimoniale, potendosi, a tutto concedere, addebitare all’imputato solo di aver ritardato il fallimento della società o di non aver provveduto a chiederlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi sono manifestamente infondati e in larga parte generici, laddove ripropongono censure già sottoposte al giudice dell’appello senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata.
2.1 Deve anzitutto rammentarsi che secondo il costante insegnamento di questa Corte possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personal di godimento derivanti da un rapporto contrattuale (ex multis Sez. 5, n. 38434 del 30/05/2019, Sistro, Rv. 277116; Sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020, Boi, Rv. 278887).
Discende da tale principio quello per cui, in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa o che comporti per quest’ultima un onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (ex multis Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992).
2.2 Nel caso di specie la prova dell’effettiva disponibilità da parte della fallita dei ben oggetto dei contratti di leasing di cui all’imputazione è stata tratta dalla Corte territoriale dalle risultanze del bilancio relativo all’esercizio del 2011 (esercizio nel cors del quale la società era amministrata dall’imputato), nel quale i suddetti beni erano stati iscritti, dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME (assolto nel giudizio d’appello dall’accusa di essere stato l’amministratore di fatto della fallita) e dal sequestro di due di tali beni mentre si trovavano nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE. Con tale ricostruzione probatoria il ricorrente si è confrontato in maniera parziale e meramente assertiva, limitandosi a contestare in maniera del tutto generica l’attendibilità del Cut hia in
merito all’affermato passaggio alla fallita dei beni originariamente acquisiti da RAGIONE_SOCIALE, dichiarazione che peraltro ha trovato ulteriore riscontro nel fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva successivamente pagato l’ultima delle rate del canone dei leasing effettivamente onorate. Pagamento, la cui effettività il ricorrente non ha peraltro contestato, che avrebbe comunque natura distrattiva qualora dovesse ritenersi che la fallita non fosse contrattualmente vincolata con il concedente.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo, posto che la sentenza impugnata ha ampiamente individuato gli indici di fraudolenza della condotta dell’imputato, argomentando dall’artificiosità dell’operazione che ha portato a trasferire i beni oggetto dei contratti di leasing in carico alla fallita ed a sostenerne i costi di gestione e, infine, al loro occultamento.
Irrilevante è poi l’obiezione, peraltro meramente assertiva, che al COGNOME non sia addebitabile il dissesto di RAGIONE_SOCIALE, circostanza che sarebbe comunque irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale e che comunque è stata confutata dalla Corte, che ha rilevato come l’accollo dei costi relativi all’attività svi
da terzi con i beni oggetto dei contratti di leasing, è certamente, attesa la sua rilevanza, tra le cause del fallimento della società, atteso che una volta cessata la sua attività questa è rimasta inerte e affidata da un mero prestanome.
Dissesto che peraltro è stato aggravato, come osservato dai giudici del merito, dal fatto che la società, anche nel 2011 – ossia quando l’imputato ne era l’amministratore -, ha omesso i versamenti tributari e previdenziali cui era obbligata; affermazione che il ricorrente contesta in maniera solo assertiva con il quarto motivo – che è dunque anch’esso generico – con il quale non vengono indicate le specifiche risultanze di segno contrario eventualmente non considerate dal giudice dell’appello.
Inammissibile è infine anche il quinto motivo, che si limita in maniera assertiva a promuovere una diversa qualificazione giuridica dei fatti fondata sui presupposti fattuali ampiamente confutati dalla sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8