Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11212 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente – è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzion di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Considerato, invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione dell sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là de valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l’impugnativa argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 6 cod. proc. pen.
Considerato che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Cor secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenua generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferiment ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026