Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42094 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo la durata delle pene accessorie ad anni tre e mesi sei;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l penale nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942 per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in assenza di elementi obiettivi di riscontro – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicit ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le penale nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 217 L.F. appuntandosi sulla mancata riqualificazione della più grave fattispecie ex art. 216 I.f. indeducibile perché del tutto generico;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l nonché vizio di motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche e al potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena – è manifestamente infondato, giacché l Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda c sorreggono la scelta sanzionatoria, anche quanto alle attenuanti invocate. D’altronde l’obblig di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli el di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che non si è tenuto conto della memoria della parte civile in quanto fondata su mere proposizioni teoriche, prive di addentellati concreti all’odierna regiudicanda e, pertan non utile sotto il profilo difensivo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, 283886, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.